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23 dicembre 2016

IL PIANO FINANZIARIO TARI E L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Con l’articolo 172 del Tuel, viene imposto agli enti locali di approvare congiuntamente al bilancio le aliquote e tariffe dei tributi locali. Pertanto in vista dell’approvazione del bilancio 2017/2019, devono provvedere ad approvare le tariffe della tassa sui rifiuti elaborate in conformità al piano finanziario redatto dal soggetto gestore ed approvato dal consiglio comunale o dal competente organo. 
Ricordiamo che il blocco dei tributi locali esteso all’anno 2017, non comprende le tariffe sui rifiuti. 

Spesso però le tempistiche dell’elaborazione e l’approvazione del piano finanziario non coincidono con quelle dell’approvazione del bilancio, rischio questo più elevato quest’anno dato che i termini di approvazione del bilancio risulterebbero anticipati rispetto a quelli registrati negli ultimi anni.

Essenziale è condurre una breve precisazione, il termine ultimo per deliberare le tariffe non è quello di approvazione del bilancio di previsione da parte dell'ente ma quello di scadenza fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio, che per il 2017 è il 28 febbraio. Detto questo, ne consegue che gli enti che riusciranno ad approvare prima della scadenza di febbraio il bilancio di previsione possono limitarsi a confermare le entrate e le spese del servizio previste nel 2016, rinviando l'aggiornamento alla disponibilità del nuovo Pef, così come dichiarato dal ministero dell’Economia con la risoluzione 1/DF/2011, non sarà necessario riapprovare integralmente il bilancio, basterà dunque la sua variazione, accompagnata dalla delibera di approvazione della Tari.

Il quesito a cui vogliamo dare risposta è il seguente, scaduto il termine per l'approvazione del bilancio è possibile modificare le tariffe attribuendo loro decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento?

L’articolo 193 del Tuel, che tutela gli equilibri di bilancio, consentirebbe in caso di salvaguardia entro il 31 luglio, o entro un termine differente stabilito dal regolamento di contabilità dell’ente, di modificare le tariffe e le aliquote dei tributi locali con effetto retroattivo. Ci sarebbe però un problema operativo nell’approvare le tariffe Tari a luglio, difatti, nel caso in cui la bollettazione sia già stata fatta, l'ente sarebbe costretto ad un ricalcolo di tutti gli importi e all'invio di un nuovo avviso di pagamento, con notevole dispendio di tempo e di risorse. 
Pertanto, il problema del disallineamento delle tempistiche non può essere risolto attraverso strumenti impropri e deve invece trovare una soluzione in una previsione di legge o contrattuale chiara. 
Da un lato la normativa di riferimento dovrebbe espressamente ammettere la possibilità di ribaltare sul piano finanziario dell'esercizio successivo il disavanzo di gestione, dall'altro i contratti di servizio con il gestore dei rifiuti dovrebbero imporre espressamente l'obbligo di elaborare il piano in tempo utile per l'approvazione del bilancio



Infine, ricordiamo che non occorre un'espressa deliberazione se l'ente intende confermare le tariffe applicate nel 2016, in quanto il comma 169 della legge 296/2006, ne prevede la proroga automatica in mancanza di adozione di un nuovo atto deliberativo. 

21 dicembre 2016

DL 193/2016, LA DEFINIZIONE AGEVOLATA E IL TANTO ATTESO "REGOLAMENTO"

Con il decreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 1 dicembre 2016 n. 225, pubblicato in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 02/12/2016 n. 282, in vigore dal 3 dicembre, relativo alle disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, il Legislatore si è voluto occupare di quelle che sono le misure da attuare per la cosiddetta “rottamazione” dei carichi affidati all'Agente della riscossione, anche per le Entrate Locali.
Con l'articolo 6 si introduce così la definizione agevolata, applicabile alle somme riferite ai carichi come su esposto affidati ad Equitalia tra il 2000 e il 2016.
Per definizione agevolata viene ad intendersi il processo in base al quale il contribuente può godere di un trattamento economico vantaggioso relativamente al pagamento dei suddetti carichi. Nel dettaglio, aderendo alla procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali.
Le regole sono chiare per i carichi affidati ad Equitalia: La dichiarazione deve essere presentata dai contribuenti entro il 31 marzo 2017, specificando che la definizione agevolata può riguardare anche il singolo carico iscritto a ruolo. L'agente della riscossione comunica gli importi dovuti a ciascun contribuente che presenti la relativa Istanza entro il 31 maggio 2017, come già chiarito, e il pagamento è rateizzabile.

Bisogna però sottolineare come previsto dall'articolo 6 ter che “con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città' metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.”

La norma prevede dunque, che la scelta debba essere fatta entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 193. Quindi entro il 1° febbraio 2017, tenuto conto che la legge 225 è entrata in vigore il 3 dicembre scorso, gli enti locali si troveranno a dover attuare un regolamento per la materia specifica con tutte le modalità necessarie per l’adozione della definizione agevolata. Lo strumento normativo per deliberare la sanatoria pertanto non può che essere il regolamento da deliberare dall'Amministrazione e trascorsi 30 giorni dall'adozione del predetto strumento bisognerà provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale, così come richiamato dall'articolo.

Nel Regolamento devono essere indicati gli elementi essenziali per la definizione, nello specifico: le modalità di presentazione dell’istanza e il termine ultimo per fruire della sanatoria; il numero massimo di rate e le relative scadenze; la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti ai quali si riferisce l’istanza, con la dichiarazione espressa di rinunciarvi; il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario comunicano ai debitori le somme dovute.
L’ultima scadenza per il pagamento a rate non può andare oltre il termine del 30 settembre 2018.
L’istanza sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme che formano oggetto di definizione. L’omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una delle rate impedisce il perfezionamento della definizione e consente all'ente creditore il recupero immediato di quanto risulti ancora dovuto. I versamenti già effettuati dai debitori si intendono riscossi a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
E’ opportuno porre l’attenzione su di un aspetto peculiare della norma in commento. In giurisprudenza si parla di ultrattività normativa, ovvero la condizione per la quale le disposizioni producono effetti successivamente all'entrata in vigore della norma, difatti la notifica dell'ingiunzione quale elemento fondamentale per il beneficio della definizione agevolata può avvenire fino al 31 dicembre 2016 lasciando all'Amministrazione così, la scelta di notificarle entro tale termine o attendere Gennaio 2017 privando però i contribuenti di tale agevolazione.

19 dicembre 2016

L'ULTIMA DISCESA PER LA MISURA DEL SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI PER IL 2017

A pochi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo saggio d’interesse, ci teniamo a chiarire alcuni concetti.
Dapprima vogliamo introdurre questo particolare tasso d’interesse, che si inserisce nel rapporto obbligatorio mediante il quale una parte, il debitore, ha l'obbligo di corrispondere una determinata prestazione a un altro soggetto, detto creditore.
Nello specifico, nei rapporti tra Stato e cittadini e per quei contratti per i quali le parti non hanno stabilito un tasso diverso si applica l'interesse legale. Questo viene stabilito anno per anno con decreto del Ministero del Tesoro secondo determinati criteri.
Chiarita la definizione di tasso d’interesse e rammentato che nei rapporti tra stato e cittadini è quello così detto legale a doversi utilizzare, ci rimane esclusivamente di ricalcare il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 dicembre 2016, n. 291, che modifica la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 codice civile, facendolo allo 0,1% in ragione d’anno a partire dal 1° gennaio 2017.

In conclusione vogliamo sottolineare come le modifiche del suddetto valore del tasso hanno la loro origine nell’articolo 1284 del Codice Civile il quale recita: “Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 2,5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.
Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.
Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. 
La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.” 

14 dicembre 2016

LA BABILONIA DELLA NUOVA DISCIPLINA PER LA RISCOSSIONE SPONTANTEA

Il nuovo articolo 2 bis del DL 193/2016 stabilisce che il contribuente può avvalersi del pagamento spontaneo dei tributi locali, il quale deve essere effettuato o sul conto corrente di tesoreria dell’ente impositore, o mediante F24 o infine attraverso strumenti di pagamento elettronici. A quanto riportato dalla norma fa eccezione il versamento dell’Imu e della Tasi, che persiste sull’unico fronte disponibile per il pagamento ovvero il modello F24 o bollettino postale centralizzato. Materia per la quale ci si discosta è quella per l’assolvimento delle entrate diverse da quelle tributarie, per le quali il versamento è effettuato sul conto corrente di tesoreria o tramite strumenti di pagamento elettronici, quindi ci limitiamo a sole due opzioni.

Questa disciplina sembra però impattare duramente sulle modalità di incasso degli enti. La norma inoltre va in conflitto con l'articolo 7, comma 2, lettera gg-septies del Dl 70/2011, disposizione tra l’altro tuttora in vigore e non abrogata, che impone l'apertura di conti dedicati in caso di esternalizzazione delle entrate, con obbligo di riversamento sul conto corrente di tesoreria comunale entro la prima decade di ogni mese. Andrebbero tra l’altro definiti i confini applicativi, limitati alla riscossione spontanea delle entrate, definizione non codificata che potrebbe prestarsi ad almeno due chiavi di lettura, una comprendente tutto ciò che rientra nella riscossione coattiva, l’altra relativa al pagamento alle scadenze o di ravvedimento, che però taglierebbe fuori la riscossione da accertamento.

Altra questione per nulla pacifica sembra essere l’effettiva applicabilità della nuova disposizione, alla luce dell’assenza di un periodo transitorio che invece sarebbe da supporto per la nuova regolamentazione, se non quasi essenziale. Difatti, il su indicato regime è in vigore dal 3 dicembre scorso, ma non è ancora chiaro se può incidere da subito anche sui contratti in corso. Dovendo ora però rispettare la normativa e stando al tenore letterale delle fonti di diritto si evince che l'inciso iniziale “in deroga all'articolo 52 del Dlgs 446/97” dovrebbe comportare l'impossibilità per i Comuni di regolamentare diversamente la disciplina della riscossione spontanea delle entrate, che resta quella tassativamente indicata dalla norma. Si andrebbe così a configurare un regime di versamento a due canali. Ovvero quello relativo alla nuova disciplina prevista dal Dl 193/2016 solo per i versamenti spontanei e quello relativo alla lettera gg-septies del Dl 70/2011 per tutto il resto. Si desume quindi che quello a cui si sta andando incontro sia una vera e propria babilonia. Un caos generale al quale non sarà agevole porre rimedio.

Bisogna comunque sottolineare come l’applicazione dell’articolo 2-bis comporta una vera e propria rivoluzione gestionale che ovviamente non può nei fatti essere immediatamente attuata. C’è l’esigenza pertanto come già riconosciuto nel capoverso precedente di istituire un periodo transitorio necessario all’adeguamento della nuova disciplina così da renderla effettiva nella consuetudine, cercando dunque di risolvere al minimo le criticità del nuovo regime.

7 dicembre 2016

ULTERIORI RISOLUZIONI PER I RIMBORSI IMU/TARES

E’ notizia del primo dicembre scorso che il Dipartimento delle finanze ha risolto le problematiche che rendevano cavilloso il procedimento con il quale caricare i rimborsi Imu e la maggiorazione Tares che saranno poi erogati al cittadino da parte dello Stato.

Il Dipartimento inizia con l’invito ai contribuenti a fornire il codice Iban al Comune e ciò detto nell'ipotesi in cui non sia stato comunicato nell'istanza di rimborso sia nel caso in cui sia variato. Al contempo per il Comune si è aggiunta una nuova funzionalità con la quale inserire o modificare i codici Iban per le pratiche già trasmesse. Così, l'inserimento permetterà allo Stato di effettuare i versamenti in tempi più rapidi.  In assenza dei riferimenti bancari, infatti, se l'importo è inferiore a mille euro verrà emesso un bonifico domiciliato presso gli uffici postali per il pagamento in contanti, mente per gli importi superiori a mille euro verrà emesso un vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, sempre intestato al beneficiario del rimborso.

Successivamente si dispone l’attivazione di altre funzionalità che risolvono problematiche emerse in sede di caricamento delle istanze di rimborso. Prima fra queste riguarda i Comuni che si sono fusi, in quanto il codice catastale del nuovo Comune è diverso da quello dei Comuni soppressi, ai quali era stato effettuato il maggior versamento. A questo si è ovviato inserendo il nuovo campo denominato, “Codice catastale del comune di origine”, il quale permette di risolvere la situazione tornando all’identificazione del comune originario. Altra casistica è quella relativa alla gestione dei beneficiari diversi dal contribuente che ha effettuato l'errato versamento, caso che si verifica soprattutto con riferimento agli eredi o persone giuridiche non più attive. In questo caso il Comune dovrà inserire in un apposito campo la necessaria documentazione che giustifichi il rimborso a favore di un soggetto diverso da quello che ha effettuato il versamento. Da ultimo, viene risolto anche il problema dei versamenti effettuati dai soggetti esteri che hanno immobili in Italia, per i quali non era stato possibile caricare i provvedimenti di rimborso, perché il sistema verificava l'esistenza dei soli versamenti effettuati tramite F24. Per risolvere il problema dei rimborsi di spettanze dei residenti estero è stato creato il nuovo campo "CRO", dove deve essere inserito il codice identificativo del bonifico.


Si auspica ora una più rapida e agevolata risoluzione così da accelerare la dibattuta e ormai estenuante questione circa i rimborsi che i contribuenti hanno diritto a ricevere.

1 dicembre 2016

AREE EDIFICABILI E TERRENI AGRICOLI: ACCONTO IMU/TASI

Con la Legge di Stabilità 2016, non poche sono state le modifiche subite per l’Imu sui terreni, al contrario nulla ha subito variazioni relativamente alle aree edificabili, le quali continuano ad essere assoggettate alle imposte Imu e Tasi. 
Stando alle porte ormai la prossima scadenza del 16 dicembre, in cui si è chiamati a versare il saldo Imu e Tasi relativo all’anno d’imposta 2016, per quel che riguarda i terreni agricoli ad oggi coloro che sono ancora coinvolti dal versamento sono solo i possessori, non coltivatori diretti né IAP,  di terreni non ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che non ricadono in comuni delimitati o parzialmente delimitati o in comuni delle isole minori.
Ricordiamo che in linea generale per i terreni si procede con una divisione tra terreno agricolo e area edificabile. Rispettivamente il primo soggetto solo ad Imu e non alla Tasi al contrario per le aree edificabili si ha l’assoggetazione ad entrambe le imposte. Parliamo invece di esenzioni a decorrere dall’anno 2016 per i seguenti casi: 

1.        Terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448;
2.       Terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
3.       Terreni (da chiunque posseduti) ricadenti in uno dei comuni di cui all’elenco della Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993) 
4.       Terreno agricolo posseduto e condotto da coltivatore diretto o IAP, ovunque ubicato 
Occorre far menzione dell’eccezione rilevante esenzione Imu delle aree edificabili. Difatti, se l’area edificabile è posseduta e condotta, come terreno agricolo, da un coltivatore diretto/IAP, si applica la stessa disciplina prevista per i terreni agricoli. Dunque, l’area è esente IMU, ed anche TASI, visto che i terreni agricoli non scontano la TASI.
Caso differente sarà però se l’area edificabile è posseduta e condotta come terreno agricolo da un coltivatore diretto/IAP a titolo di affitto, se così fosse allora il proprietario/locatore dovrà assolvere entrambe le imposte IMU e TASI.
Infine illustriamo brevemente come si determina la base imponibile Imu/Tasi:
Per i terreni calcoliamo (un reddito dominicale + 25%) x 135
Per le aree edificabili il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di riferimento.
Concludendo rammentiamo che Imu e Tasi sono tributi relativi al possesso; dovuti in base alla percentuale di possesso ed in base ai giorni di possesso. Viene inoltre considerato per intero il mese in cui il possesso si è protratto per più di 15 giorni.
Per ciò detto ne segue pacificamente che soggetto passivo Imu è il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso abitazione ecc.). 
Per la Tasi contrariamente il soggetto passivo è identificato anche nel  detentore (conduttore) dell’immobile, la quota Tasi dovuta dal proprietario è quella fissata dalla delibera comunale, e se nulla la delibera dispone in merito ad essa si presume nel 90%, pertanto la restante parte della TASI è a carico dell’occupante.
Nulla appare differente relativamente al versamento per il 2016 di entrambe le imposte che avviene con le stesse modalità dell’annualità pregresse: in acconto che era da versarsi entro il 16 giugno 2016 e a saldo da versare entro il 16 dicembre 2016.

28 novembre 2016

NUOVA PROROGA PER COMUNICAZIONI DELLE INESIGIBILITA' DEI RUOLI NON RISCOSSI

Abbiamo già parlato della comunicazione delle quote inesigibili, denominati così quei carichi iscritti a ruolo che, nonostante l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive previste dalla normativa, non risultano incassabili. Notizia recentissima è che con il Dl n. 193/2016 nella versione approvata dalla Camera dei Deputati si introduce l'ennesima proroga al termine entro il quale Equitalia, e dal 2017 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, deve inviare le comunicazioni di inesigibilità relativi ai carichi inclusi in ruoli non riscossi.
Ovviamente Equitalia, non può cancellare autonomamente questi carichi ma è tenuta a presentare una comunicazione agli enti creditori, dimostrando di aver operato nel rispetto della legge, ovvero, in altri termini, deve dimostrare che la mancata riscossione non è dipesa da cause a essa imputabile, come, ad esempio, la mancata notifica nei termini della cartella.

La normativa definita all’articolo 19 del Dlgs n. 112/1999 prevede l'invio delle comunicazioni di inesigibilità entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, ma si tratta di un temine nei fatti mai applicato. E’ opportuna ricordare come il legislatore ha già abbondantemente legiferato in materia, in particolare per quanto riguarda i ruoli consegnati dal 2000 al 2013 era prevista una consegna delle comunicazioni di inesigibilità annuale a ritroso, a partire dal 2018. Ciò vuol dire che nel 2018 dovevano essere inviate ai Comuni le comunicazioni relative ai ruoli consegnati nel 2013, nel 2019 le comunicazioni relative ai ruoli 2012, per arrivare al 2031 per le comunicazioni relative al 2000. Per i ruoli consegnati nel 2014 quindi si rendeva applicabile il regime ordinario, con l'obbligo del concessionario di inviare le comunicazione nel 2017. Ma è con il nuovo Decreto Legge 193/2016 che i termini per la presentazione delle comunicazioni si allungano di ulteriori due anni, essendo previsto che: “Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia Spa, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre 2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019”.
E’ chiaro come i tempi per i termini dei ruoli si prorogano a dismisura, arrivando persino al 2033 per la presentazione delle comunicazioni relative ai ruoli 2000, sempre che a quella data se ne abbia ancora memoria. Parliamo di un termine di trentatré anni dalla consegna di un ruolo per poter permettere all’ente di attuare quella che dovrebbe essere l’attività di controllo, irragionevole pertanto una previsione normativa così sviluppata. All’ente creditore risulta davvero impensabile adoperare la suddetta attività in questo lasso temporale.
Inoltre dati alla mano, scopriamo che si tratta di una considerevole mole di ruoli. Ammontano 841,6 miliardi di euro quelli affidati a Equitalia fino al 2015, di cui però, effettivamente riscuotibili, secondo Equitalia, sono solo 51 miliardi.
Il rischio di dinieghi di discarico da parte degli enti creditori può costare veramente caro, anche considerando che l'intervenuta prescrizione del credito addebitabile a Equitalia dovrebbe implicare il diniego del discarico, che può essere definito dalla stessa Equitalia con il pagamento di un ottavo del carico iniziale più gli interessi legali.

23 novembre 2016

PRESCRIZIONE E TRIBUTI LOCALI, VUOTO NORMATIVO: LA CASSAZIONE TENTA IL COLPACCIO

Le due sentenze della Suprema Corte n. 23397 e 23044 del 2016 hanno statuito sulla dibattuta questione della prescrizione delle cartelle relative ai tributi comunali. Cardini della Corte risultano essere l'inapplicabilità alle cartelle della prescrizione decennale da actio judicati prevista dall'articolo 2953 del codice civile e si afferma anche che la regola generale, in base all'articolo 2946 del Cc, è quella della prescrizione ordinaria decennale a meno che la legge disponga diversamente.

La giurisprudenza inoltre annovera così come sottolineato dalla stessa Cassazione pronunce che hanno ritenuto applicabile il termine decennale, confermandole, in quanto non si può considerare il pagamento delle imposte come un prestazione periodica, soggetta come tale alla prescrizione di 5 anni. Individuando anche la norma che prevede la prescrizione decennale della cartella, salvo la sussistenza di norme speciali che regolano il singolo credito in riscossione. Nello specifico si analizza l'articolo 20, comma 6, del Dlgs 112/99, che nel regolare le procedure di discarico delle poste iscritte a ruolo prevede anche che l'ente creditore dopo il discarico della cartella può riattivare la riscossione coattiva a condizione che non sia decorso il termine decennale. Vero è che secondo quanto statuito dalle Sezioni unite tale norma è applicabile soltanto alla riscossione fiscale perché il termine decennale è quello che si applica ordinariamente all'esercizio del potere di riscossione fiscale.

In tema di tributi locali non esiste alcuna norma che prevede il termine entro il quale si prescrive la cartella, essendo previsto un termine per la notifica dell'atto di accertamento e uno per la notifica della cartella o dell'ingiunzione, ma una volta che questa è stata notificata non si rinviene alcuna norma che regoli la prescrizione della stessa. Pertanto per analogia legis dovrebbe applicarsi, la prescrizione ordinaria decennale e non già quella breve di cinque anni, in quanto l'articolo 2948 Cc la prevede per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno e certamente non si può ritenere che un soggetto sia tenuto a pagare annualmente delle cartelle di pagamento, essendo la notifica della cartella un atto del tutto eventuale, conseguente a comportamenti evasivi.

Di contro però non possiamo non palesare la differenza rilevata tra l’assenza di norme sulla prescrizione dei singoli tributi locali, con una norma dettata in tema di sanzioni. Il Dlgs 472/97 all’articolo 20 recita che il diritto alla riscossione della sanzione irrogate si prescrive nel termini di cinque anni. La sanzione dunque riveste essenzialmente un accessorio all'imposta, pertanto i termini per l'iscrizione a ruolo e per la prescrizione della stessa dovrebbero necessariamente andare di pari passo. Salvo ritenere che l'articolo 20 sia applicabile autonomamente solo allorquando si deve procedere alla riscossione della sola sanzione, non collegata ad alcun tributo. Certo alla luce di quanto esposto e analizzato rimane solo il grande vuoto normativo che ci auspichiamo venga colmato non solo con la vasta mole di giurisprudenza che continuerà inevitabilmente a scaturirsi ma con l’intervento ad hoc del Legislatore. L’unico nelle condizioni di poter attuare una chiara e ben delineata linea da seguire.  

16 novembre 2016

NOTIFICHE A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: IL DECRETO FISCALE E LA RIVOLUZIONE DIGITALE

Con il decreto fiscale è prevista un’innovazione non di poco conto. Dal primo luglio 2017 infatti gli uffici tributi degli enti locali potranno notificare gli avvisi di accertamento all'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) del contribuente intestatario dell’atto. Il tutto viene a costituirsi come integrazione all’articolo 60 del Dpr 600/73, che a sua volta deve ritenersi applicabile anche ai tributi locali considerata la sua valenza generale relativa alla notifica degli atti tributari.
Per essere rigorosi dobbiamo far notare come ancor prima del decreto fiscale, in questi giorni messo ai voti, l’articolo 149 bis del Codice di Procedura Civile, in vigore dal 2010, prevedeva la possibilità di effettuare la notificazione a mezzo posta elettronica certificata, se non era fatto espresso divieto dalla legge. Essendo questa normativa di portata generale sarebbe applicabile dunque anche ai tributi locali, tuttavia la notifica a mezzo posta certificata prevista dal codice, rinvia alla figura dell’agente notificatore, pertanto l’ufficio non potrebbe procedere in maniera diretta nei confronti del contribuente così come viene a configurarsi la notifica mezzo pec.
Sembra finora che questo tipo di “privilegio” fosse riservato solo alla notifica delle cartelle esattoriali dagli addetti di Equitalia, ai sensi dell’articolo 26 del Dpr 602/73. 
La giurisprudenza ha fatto seguito con numerosi orientamenti, per un verso ritenendo inesistente la notifica effettuata a mezzo Pec, per altro verso ritenendola valida.

E’ per questi motivi che si è richiesta la redazione di una normativa specifica, così da regolare e portare finalmente ad un allineamento la materia. Il decreto sembra allora aver inquadrato la problematica, anche perché parlare di dematerializzazione dei documenti e di una riforma digitale della Pubblica Amministrazione quando si continua con la circolazione di documenti cartacei incuranti dei principi di economicità ed efficienza parrebbe una poco edificante soluzione.
Orbene, nel dettaglio la novità prevede che la notifica di atti tributari destinati alle imprese e ai professionisti può essere effettuata direttamente dal competente ufficio, a mezzo Pec, in base alle risultanze dell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec). Si tratta del sito internet www.inipec.gov.it, diviso in due sezioni (professionisti, imprese).

È inoltre prevista la possibilità di effettuare la notifica a mezzo Pec agli altri soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere l'indirizzo Pec, in attesa della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr). 
In prospettiva il sistema dovrebbe quindi coprire gran parte dei contribuenti, con conseguenti risparmi di tempi e costi.Resta comunque il fatto che la norma non è riferita espressamente agli avvisi di accertamento dei tributi locali, quindi andrebbe chiarita la sua portata applicativa anche per evitare un inutile contenzioso. La notifica a mezzo Pec inoltre dovrebbe riguardare anche le ingiunzioni fiscali, analogamente a quanto previsto dall'articolo 26 del Dpr 602/73 per le cartelle esattoriali.

14 novembre 2016

IL MEF APRE FINALMENTE AI RIMBORSI DEI TRIBUTI LOCALI

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con il decreto ministeriale di ottobre ha finalmente sciolto le riserve sui rimborsi dei tributi locali e ha definitivamente aperto la strada al saldo degli stessi. 
Ricordiamo che nella circolare 1/DF di aprile 2016 si precisava che i Comuni avrebbero dovuto caricare i provvedimenti di rimborso già perfezionati su un'applicazione che sarebbe stata resa disponibile sul portale del federalismo entro il 28 aprile. Il caricamento sarebbe dovuto avvenire nei successivi 60 giorni, quindi entro il 27 giugno 2016 e lo Stato avrebbe effettuato il rimborso degli importi dovuti entro i 90 giorni successivi, riconoscendo sugli importi dovuti gli interessi legali. 
Quindi, entro il 25 settembre 2016 i contribuenti avrebbero ricevuto finalmente i rimborsi, tramite accredito sul conto. Giunti inevitabilmente al mese di ottobre sembra che con decreto ministeriale appunto il ministero abbia messo una definizione perentoria.

Ed è così dunque che gli ordini collettivi di pagamento verranno emessi dal Dipartimento delle Finanze e saranno contestualmente trasmessi alla Banca d’Italia gli elenchi informatici per l’effettuazione degli accrediti ai singoli contribuenti. 
La Banca d’Italia provvederà all'estinzione dell’ordinativo di pagamento solamente dopo aver verificato la corrispondenza dell’importo del titolo con il totale degli importi compresi nei predetti elenchi. Non solo, il Ministero non si è fermato qui, ha anche individuato le procedure di rimborso della quota IMU Stato.
E’ previsto così che il Dipartimento delle Finanze del Ministero disponga i rimborsi dei tributi locali che risultano a seguito dell’istruttoria compiuta dai comuni sulla base di specifiche liste che contengono sia le generalità di ogni soggetto avente diritto che l’importo dell’imposta da rimborsare nonché il codice IBAN del conto corrente.


Nel caso in cui il contribuente non abbia comunicato le proprie coordinate bancarie o postali per l’effettuazione del rimborso, lo stesso verrà erogato con modalità alternative a seconda delle circostanze (bonifico domiciliato presso gli uffici postali per il pagamento in contanti, vaglia cambiario non trasferibile della Banca d’Italia intestato al beneficiario del rimborso).
In caso invece di bonifici, vaglia cambiari non andati a buon fine, nonché nel caso di bonifici domiciliati non riscossi entro il secondo mese successivo a quello di esigibilità, le somme restituite sono riversate sul conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale intestato al "Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni", per essere riutilizzate ai fini del rinnovo del pagamento a favore del creditore.

Possiamo quindi sperare che questa annosa questione abbia ormai preso la strada della definizione conclusiva e che ogni contribuente riceverà il rimborso dovuto.

9 novembre 2016

VALORE VENALE E AREE EDIFICABILI

La Suprema Corte con la sentenza n. 21154/2016, chiamata a giudicare in merito alla controversia relativa al valore venale di un terrreno attribuito ad un’area edificabile nonostante non fosse inserito nel piano particolareggiato, statuisce un principio cardine per tutta la giurisprudenza prodotta nel corso degli anni per detta materia. Un'area è considerata edificabile, ai fini dell'applicabilità del criterio fondato sul valore venale, se è qualificata come tale dal piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi.
I giudici si allineano così al consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità e all'interpretazione fornita dalla norma al Dlgs 30 dicembre 1992 n. 504, articolo 2, comma 1, lettera b), secondo cui, in tema di Ici, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, una volta riconosciuta da uno strumento urbanistico generale, non può ritenersi inficiata dalla mancanza di un piano particolareggiato o attuativo. 
Si tratta di un orientamento che recepisce quanto stabilito dalle Sezioni unite le quali hanno altresì osservato che un'area qualificata come edificabile dal Prg è sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile; le eventuali oscillazioni dovute all'andamento del mercato, allo stato di attuazione delle procedure incidenti sullo ius aedificandi o alle modifiche del piano regolatore possono incidere soltanto sull'entità del prelievo.

Rifacendosi sempre a un orientamento di legittimità in tema di Ici, i giudici sostengono che la delibera di giunta municipale che periodicamente determina, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili può avere una portata retroattiva poiché non è configurabile come l'applicazione retroattiva di una norma impositiva, bensì come la determinazione presuntiva di un valore economico di mercato riferibile ad un delimitato arco temporale, ancorché antecedente all'emanazione della delibera medesima.
Per quanto riguarda l'applicabilità delle sanzioni in caso di inadempimento dell'obbligo tributario, i giudici ritengono che se sia l'edificabilità del terreno, sia la determinazione del suo valore venale si basano sull'applicazione di disposizioni non connotate da incertezza interpretativa in senso obiettivo non trova giustificazione l'esclusione dalle sanzioni. Il presupposto di non applicazione delle sanzioni trova infatti fondamento nella condizione d'inevitabile incertezza normativa tributaria; resta invece irrilevante l'incertezza soggettiva, derivante dalla non conoscenza del diritto o dall'erronea interpretazione della normativa.

Per quanto attiene infine alla determinazione dell'aliquota Ici, i giudici richiamano il principio espresso dalla precedente giurisprudenza della stessa Corte secondo cui la competenza è spettata al consiglio comunale nel periodo intercorso tra il 1° gennaio 1997 e l'entrata in vigore del Dlgs 267/2000 , il cui articolo 18 ha ripristinato l'attribuzione alla giunta comunale già originariamente prevista.

2 novembre 2016

LEASING E PASSIVITA' IMU: IL CAOS NORMATIVO RICHIEDE INTERVENTO DELLA SUPREMA CORTE

Con la sentenza n. 721/2016 la commissione tributaria provinciale di Modena si trova a statuire di nuovo sull’individuazione del soggetto passivo Imu nel caso di contratti di leasing risolti ma con immobile non riconsegnato. La giurisprudenza non ha ancora trovato la giusta via per porre una decisiva battuta d’arresto agli orientamenti contrastanti. E’ così che a volte si ritiene che il soggetto passivo debba essere la società di leasing, a volte che l'obbligazione tributaria rimanga in capo al locatario finanziario fintanto che non v'è riconsegna dell'immobile.
La normativa Imu in questione ripresa a chiare lettere dalla Commissione tributaria provinciale di Modena prevede che per “gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto”. La norma è identica a quella dell'Ici, per la quale non si sono mai avuti dubbi sul fatto che la soggettività passiva fosse direttamente collegata all'esistenza di un valido contratto di locazione finanziaria.
Il caos giurisprudenziale nasce con un'indicazione fornita dal ministero dell'Economia nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione Imu, in base alla quale la società di leasing deve presentare la dichiarazione Imu solo successivamente alla data di riconsegna del bene, comprovata dal verbale di riconsegna. Il tutto si intreccia ancor di più con la nascita della Tasi, per la quale è espressamente previsto che in “caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna”.
Conseguentemente il dibattito si condisce di tutti i pareri interpretativi sviluppati nel corso degli anni prodotti dalle vari commissioni tributarie. Inoltre prendono parte anche Assilea (Associazione italiana leasing) ritenendo che la soggettività passiva Imu dipenda dalla riconsegna del fabbricato e, dall'altro lato Ifel (con nota del 4 novembre 2013) e il Garante del contribuente della regione Emilia Romagna (con risoluzione 16 gennaio 2014, n. 1972) ritenendo al contrario che la soggettività ritorni in capo alla società di leasing con la risoluzione del contratto, indipendentemente dall'avvenuta riconsegna.
Secondo i giudici modenesi però, la problematica va risolta seguendo l'interpretazione letterale della norma, in base all'articolo 12 delle preleggi, che porta a ritenere che “il locatario è soggetto passivo finché è in corso il contratto e non anche dopo la sua risoluzione». Inoltre, il giudice evidenzia «che la diversa disposizione stabilita per la Tasi dall'articolo 1, comma 672 della legge 147/2013 ha chiaro carattere innovativo e non interpretativo rispetto alla disciplina dell'Imu che non a caso si uniformava confermandola a quella dell'Ici”.
D'altro canto la tesi contraria, che legge la disciplina Tasi con funzione di interpretazione autentica delle regole Imu, appare quanto meno singolare. Se il legislatore avesse ritenuto necessario disporre un'interpretazione autentica, l'avrebbe fatto direttamente sulla norma bisognevole di interpretazione e non su una disciplina relativa a un tributo diverso. Del resto le norme che riconoscono benefici e agevolazioni sono per loro natura di stretta interpretazione, ed essendo connesse agli specifici presupposti e scopi di ciascun sistema impositivo non possono transitare da un'imposta all'altra (Cassazione, sentenza 18022/2016). Peraltro in tema di Imu esiste un divieto normativo espresso, posto che il comma 703 della legge 147/2013 dispone che “l'istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'Imu”, e ciò impedisce quindi di far transitare norme previste solo per la Tasi nel sistema Imu.

Nonostante tutto è ovvio dunque che la disomogeneità e il caos interpretativo che deriva da questa materia potrà essere risolto solo con l’intervento decisivo e autorevole della Corte di Cassazione, nel frattempo la fattispecie sopra analizzata è condannata ad aumentare. 

26 ottobre 2016

ABBUONO EX LEGE PER I TRIBUTI COMUNALI: ATTENZIONE ALLE DISPARITA'

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto n. 193 del 2016 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” con il quale si concretizza l’addio a Equitalia, e si cerca di regolarizzare la rottamazione o definizione agevolata delle cartelle di pagamento.
Si nota però che se l'articolo 6 del decreto prevede espressamente che per le sanzioni amministrative per violazione al Codice della strada la definizione agevolata si applica solo per la parte relativa agli interessi, compresa la maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'articolo 27 della legge 689/1981, per le altre entrate comunali nulla si dice.
Visto però che la definizione si applica a tutti i ruoli affidati ad Equitalia dal 2000 al 2015, è naturale conclusione includere anche i ruoli relativi ai tributi comunali. 
Quindi, un accertamento Ici, Imu, Tarsu, o comunque riferito ai tributi locali in genere, con applicazione della sanzione per omessa denuncia, considerato l’abbuono ex lege delle sanzioni, sarà nei fatti dimezzato considerando che la sanzione minima in questo caso è pari al 100% dell'imposta evasa.

Il decreto, a discapito dei Comuni, non prevede compensazioni per gli Enti e rimane da verificare l'impatto sui bilanci comunali, almeno per quei Comuni che hanno mantenuto accertamenti contabili sui vecchi ruoli.
Ora sembra necessario far emergere un’ampia disparità di trattamento nei confronti dei Comuni che riscuotono coattivamente tramite ingiunzione di pagamento, infatti la definizione agevolata scritta nel decreto non è applicabile anche all'ingiunzione, e non è presente alcuna disposizione che dia questa facoltà ai Comuni. Anzi, il testo rincara lo dose, specificando come sia preclusa ai Comuni la possibilità di prevedere per via regolamentare un intervento simile, perché le sanzioni sono un accessorio dell'imposta e in quanto tali sono indisponibili al pari dell'imposta stessa, salvo deroghe normative.
Né sembra poter essere utilizzabile l'articolo 13 della legge 289/2002, che permetterebbe in astratto ai Comuni di disciplinare autonomamente i propri condoni, perché si tratta di norma che per giurisprudenza consolidata della Cassazione, ma anche della Corte dei Conti, è applicabile solo per i tributi dovuti alla data di entrata in vigore della legge 289. Dobbiamo però puntualizzare che questa sembra essere materia ancora non del tutto pacifica, difatti, lo stesso Ministro dell’economia pare abbia un orientamento differente che quindi non sposi appieno il filone normativo appena emanato.

Bocciata quindi la possibilità del condono comunale, i contribuenti che hanno ricevuto l'ingiunzione di pagamento dal Comune o anche dal concessionario privato della riscossione non avranno la possibilità di vedersi abbonate le sanzioni. Questo pone ovviamente seri problemi di legittimità costituzionale della normativa, perché contribuenti che si trovano nella stessa situazione sarebbero trattati in modo diverso dal legislatore a seconda della modalità di riscossione coattiva scelta dal Comune. Quindi si rischierebbe di cadere in un enorme disparità di trattamento, condizione questa del tutto lontana e contraria alla filosofia cardine della Costituzione della Repubblica Italiana. 

25 ottobre 2016

DICHIARAZIONE ICI E AREE EDIFICABILI

I giudici della Suprema Corte con la sentenza n. 19877 del 5 ottobre 2016 in materia di Ici e aree fabbricabili hanno statuito che i proprietari delle aree fabbricabili sono tenuti a effettuare una nuova dichiarazione in caso di incremento del valore del cespite, in caso di omissione, a ogni singola annualità di imposta successiva deve essere applicata la sanzione. 

Se i criteri per la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili sono basati su dati ricavabili da atti pubblici e dai listini della Camera di commercio, gli stessi sono facilmente accessibili e quindi conoscibili da chiunque ne abbia interesse.
Tutto questo in forza dell’obbligo di dichiarare le variazioni degli immobili già dichiarati, qualora incidenti sulla determinazione della imposta, permane finché non sia presentata una nuova dichiarazione e determina, per ciascun anno di imposta, una autonoma violazione.

Secondo la Corte, ogni anno il contribuente è tenuto a riesaminare il valore dell’area sulla scorta dell'andamento del mercato, della categoria e del valore dei beni a esso similari, tutto questo anche se non varia nulla nella situazione di fatto, nella sua destinazione e nel contesto ove il bene è collocato. Dobbiamo ricordare che in realtà già in passato la Corte si era espressa in tal senso, precisando che la violazione dell'obbligo di denuncia non si esaurisce con la violazione del primo termine dettato dal legislatore. In conformità al principio secondo cui, in mancanza di variazioni, la dichiarazione produce effetto anche per gli anni successivi, è ovvio che tale effetto, può verificarsi solo in presenza di una dichiarazione e non in assenza della stessa. Possiamo quindi concludere che l'obbligo di presentare la dichiarazione per gli anni successivi viene meno quando la dichiarazione sia stata presentata per un anno precedente, e sempre che non siano intervenute variazioni capaci di determinare un'imposta diversa.

Precisiamo che è il comma 5 dell'articolo 5 del Dlgs n. 504 del 1992 che detta i criteri per la determinazione del valore per le aree fabbricabili, tale valore costituisce quindi, la base imponibile dell'imposta. Altro non è che il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

21 ottobre 2016

COMODATO IMU/TASI E NUDA PROPRIETA'

Siamo qui ad esaminare la fattispecie in cui un contribuente proprietario di un appartamento in cui vive e risiede è contestualmente proprietario nello stesso comune di altro immobile che ha concesso in comodato gratuito al figlio, il quale vi ha trasferito la residenza. Inoltre il contribuente risulta essere anche nudo proprietario di altro appartamento situato sempre nello stesso comune, sul quale la madre ne aveva l’usufrutto. Ora, in prima istanza nel calcolo dell’acconto IMU e TASI 2016, è ragionevole applicare sull’immobile ceduto in comodato al figlio, la riduzione del 50% prevista dalla Legge di Stabilità 2016. Abbiamo ritenuto possibile l’applicazione, in quanto, sembrano essere state rispettate tutte le condizioni del caso, visto che sul terzo immobile, il contribuente non ha la proprietà, bensì la nuda proprietà. La complicazione però sorge se le condizioni iniziali assumono una notevole modifica. Difatti se la madre usufruttuaria dell’immobile, nell’anno d’imposta in cui il contribuente sta usufruendo dell’agevolazione per il comodato del figlio, decede, l’usufrutto si cancella e il contribuente non è più nudo proprietario ma torna ad accentrare in se la piena titolarità dell’immobile. 
Pertanto cosa cambia ora relativamente all’IMU e alla TASI dovuta sull’immobile concesso in comodato al figlio?

La Legge di Stabilità 2016 al comma 10, lett.b), dispone, dal 2016, l’abbattimento del 50% della base imponibile IMU e TASI “per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile (abitativo) in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”.
Dunque, dal tenore letterale della norma e tenendo conto anche dei successivi chiarimenti forniti dal MEF con gli opportuni documenti di prassi, l’agevolazione in esame è applicabile in soli due casi, ossia:
Prima ipotesi Il comodante (es. genitore) possiede (in tutta Italia) solo un’abitazione (non di lusso) e la concede in comodato al figlio il quale la utilizza come abitazione principale (trasferendovi dimora e residenza). Il genitore vive, invece, in affitto nello stesso comune in cui si trova l’immobile dato in comodato (il comodante deve avere residenza nello stesso comune in cui è situato l’immobile);
Seconda ipotesi Il comodante (es. genitore) possiede (in tutta l’Italia) solo un’abitazione (non di lusso) che rappresenta la sua abitazione principale. Inoltre possiede, sempre nello stesso comune un solo secondo immobile abitativo (non di lusso) che concede in comodato al figlio il quale lo utilizza come abitazione principale. L’agevolazione c’è finché c’è nuda proprietà.
Nel caso in esame, il contribuente si trova nella seguente situazione:
· è proprietario dell’immobile abitativo non di lusso (cat. A/2) che ha concesso in comodato al figlio il quale vi ha trasferito la residenza e dimora;
· è altresì proprietario nello stesso comune, della sola (sua) abitazione principale (non di lusso);
· ha registrato il contratto di comodato;
· è nudo proprietario di altro immobile abitativo su cui la madre anziana aveva l’usufrutto.
Il fatto che il contribuente era nudo proprietario di un terzo immobile abitativo (con usufruttuaria la madre), non ha precluso l’applicazione dell’agevolazione IMU/TASI sull’immobile ceduto in comodato al figlio, poiché, la disciplina IMU e TASI prevede che soggetto passivo del tributo è l’usufruttuario, per cui finché la madre era in vita (o comunque finché non è cancellato l’usufrutto), il nudo proprietario non è soggetto passivo IMU e TASI dell’immobile e di conseguenza non è considerato “proprietario” in quanto ne è spogliato fino a durata dell’usufrutto.
In altre parole, in sede di acconto, il contribuente risultava (da gennaio) proprietario solo dell’immobile (non di lusso) concesso in comodato e della sua abitazione principale (non di lusso), entrambi situati nello stesso comune e quindi poteva godere dell’agevolazione. Tuttavia, dal momento in c’è la ricongiunzione dell’usufrutto, l’agevolazione non potrà trovare più applicazione, poiché si rientra nella piena proprietà dell’altro immobile e quindi non saranno più soddisfatte le condizioni previste dal comma 10 lett. b) Legge di Stabilità2016 (il contribuente risulterà proprietario dell’immobile ceduto al figlio, dell’abitazione in cui vive e del terzo immobile su cui la madre aveva l’usufrutto ed è proprio quest’ultimo che ne precluderà l’applicazione dell’agevolazione).
In conclusione, nel caso in esame: l’agevolazione IMU/TASI del 50% troverà applicazione fino al mese in cui la madre è deceduta ed in cui, quindi, si è avuta ricongiunzione di usufrutto. A tal proposito è utile ricordare che ai fini IMU e TASI, il mese si considera per intero se il possesso si è protratto per più di 15 giorni; dopo la ricongiunzione dell’usufrutto l’agevolazione non potrà più trovare applicazione (salvo che si costituisca nuovamente usufrutto a favore di altro soggetto).

Di tutto ciò, il contribuente ne terrà conto in sede di liquidazione del saldo IMU e TASI da versarsi entro il prossimo 16/12/2016. Quindi, in sede di saldo, questi riliquiderà IMU e TASI sull’immobile ceduto in comodato al figlio, applicando l’agevolazione per i mesi in cui c’è stato possesso della madre e per i rimanenti mesi non applicherà l’agevolazione.

17 ottobre 2016

IL CONSIGLIO DI STATO BOCCIA IL "SILENZIO" DELLA PA

La Pubblica Amministrazione dinanzi ad una formale istanza ha l’obbligo di concludere il procedimento, non potendo questa rimanere inevasa, rispettando così i principi di correttezza, buon andamento e trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici. Questo il principio emerso dalla sentenza n. 3827/16 del Consiglio di Stato, sezione III.
In forza dell’orientamento in esame non possiamo però non citare l’articolo 2, comma 1 della Legge 241/1990 ove chiaramente si stabilisce che il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la PA ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Il comma 5, inoltre, salvi i casi di silenzio - assenso, ai quali la Legge attribuisce il valore giuridico di accoglimento della richiesta, decorso il termine di durata del procedimento, mette a disposizione del richiedente il rimedio per ottenere un provvedimento espresso. Ci si riferisce allo strumento di cui all’art. 117 codice del processo amministrativo, o il ricorso giurisdizionale avverso il silenzio – rifiuto (o silenzio – inadempimento), a seguito del quale il Giudice può ordinare alla PA di provvedere sull'istanza e, ove occorra, può nominare un Commissario ad acta perché disponga in via sostitutiva.
Da ciò si deduce come per il legislatore sia fondamentale la risposta ad ogni istanza da parte della Pubblica Amministrazione, la quale non può esimersi dal farlo.
Del resto, all'esito del giudizio sul silenzio dell'amministrazione il giudice amministrativo deve limitarsi a rilevare se un obbligo di provvedere vi sia e se il provvedimento sia stato emesso; sul punto i giudici rilevano che per l'articolo 31, comma 3, del Codice del processo amministrativo «Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione».
Seguendo tale impostazione codicistica ne deriva, da un lato, che se si tratta di «attività vincolata» il giudice può e non "deve" valutare se sia il caso di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa e – dall'altro – se si tratta di attività discrezionale l'Amministrazione deve in ogni caso svolgere i suoi compiti istituzionali e provvedere, con valutazioni che non possono essere sostituite da quelle del giudice.
Pertanto la sopracitata sentenza dichiara l'illegittimità del silenzio prestato, nel caso di specie dalla Regione e dal commissario ad acta, ma ovviamente dobbiamo estendere il principio a tutte le fattispecie ricollegabili e quindi generalizziamo parleremo di ente pubblico. Quindi con il presente pronunciamento sembra essere impartito l’ordine alle amministrazioni "silenziose" di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento che provveda definitivamente in merito all'istanza di accreditamento istituzionale.

14 ottobre 2016

GLI IMMOBILI STORICI, L'ICI E IL REGIME AGEVOLATO

La Cassazione ci offre un interessante argomento di analisi: le modalità di riconoscimento delle agevolazioni Ici, previste per i fabbricati di interesse storico e artistico, precisando che per gli enti pubblici è da escludere la necessità di un provvedimento formale che riconosca l'interesse culturale, vigendo per questi una presunzione di interesse storico e artistico, ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs n. 42 del 2004. 
Così con la sentenza del n. 19878/2016 i supremi giudici danno una lettura leggermente diversa da quella finora sponsorizzata dalla giurisprudenza di legittimità e amministrativa.

Dobbiamo premettere che il caso in giudizio dalla Cassazione riguarda le agevolazioni disciplinate dalla normativa Ici che prevedeva per gli immobili storici la determinazione di una rendita catastale calcolata facendo riferimento alla tariffa d'estimo di minor ammontare tra quelle previste nella zona di ubicazione del fabbricato, tutto ai sensi dell’articolo 2 del Dl n. 16/1993. Analogamente è opportuno ribadire come le conclusioni della Corte siano riferibili e quindi applicabili anche all'Imu, la quale imposta in realtà prevede una riduzione del 50 per cento della base imponibile, calcolata, questa volta, facendo riferimento alla rendita iscritta in catasto.
La sentenza in esame conferma, l’orientamento pacifico della giurisprudenza in base al quale, per gli immobili di proprietà privata il regime agevolativo si rende applicabile solo con la notifica della dichiarazione di interesse culturale, sicché l'apposizione del vincolo ha natura costitutiva, mentre, al contrario per gli immobili di proprietà pubblica si sono registrati in passato incertezze, derivanti dal non chiaro tenore delle norme.
Per beni culturali si intendono, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del Dlgs n. 42/2004, le cose immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché a ogni altro ente e istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
Il successivo articolo 12 prevede che questi immobili, se sono opera di autore non più vivente e sono stati costruiti da oltre settanta anni, sono sottoposti comunque al regime dei beni vincolati, fintanto che non è verificata l'effettiva sussistenza dell'interesse storico. Esisterebbe quindi una dichiarazione di interesse culturale ex lege e quindi anche per tali beni si pone il problema se l'inclusione nell'elenco dei beni di interesse storico o artistico abbia valore costitutivo ovvero dichiarativo.

Su tale fattispecie si è espressa la Corte Costituzionale, con sentenza n. 345/2003, ad avviso della quale l'esigenza di certezza nei rapporti tributari può essere soddisfatta da un atto dell'amministrazione dei beni culturali ricognitivo dell'interesse storico o artistico del bene; l'inserimento nell'elenco avrebbe però valenza dichiarativa e non costitutiva.
Sulla stessa scia si è espresso anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4499/2009, nella quale si evidenzia che l'immobile è sottoposto alla normativa vincolistica non per il solo fatto di essere posseduto da un ente pubblico ma perché caratterizzato da un intrinseco valore storico artistico; è così che le forme di protezione e di tutela possono operare solo se è stata accertata la sussistenza dell'interesse culturale.

Dalla giurisprudenza richiamata si può trarre la conclusione che per i fabbricati posseduti da enti pubblici e persone giuridiche private senza scopo di lucro l'accertamento dell'interesse culturale, a differenza dei fabbricati posseduti da privati, ha valore dichiarativo e non costitutivo, sicché una volta riconosciuto l'interesse storico o artistico, il possessore ha diritto a chiedere il rimborso, nei termini di decadenza previsti dalla normativa Ici/Imu.
E’ pertanto esattamente questo il principio che si evince dalla sentenza di cui sopra, riconoscendo il diritto al rimborso anche per le annualità antecedenti a quello di accertamento dell'interesse culturale.
Tuttavia, la stessa sembra non essere condivisibile nel momento in cui esclude, in generale, la necessità di un provvedimento formale ricognitivo dell'interesse culturale, ritenendo sufficiente l'appartenenza dell'immobile a un ente pubblico o privato senza fini di lucro. Detta analisi finale non appare condivisibile in quanto la verifica della sussistenza dell'interesse culturale può essere avviata o d'ufficio o a iniziativa del possessore. Questo ci porta alla ovvia conseguenza che se nessuno dà l’input per la verifica si rischia di far accedere ad un regime agevolativo ingiustamente chi potrebbe non averne diritto. 

7 ottobre 2016

LA RETTA SCOLASTICA TRASFORMA L'ENTE RELIGIOSO IN ATTIVITA' COMMERCIALE

Siamo di nuovo ad esaminare la materia dell'esenzione ici/imu degli immobili di proprietà ecclesiastici destinati allo svolgimento di attività di cui all'articolo 7 del D.Lgs 504/1992. La Suprema Corte con ordinanza n. 19039/2016 cassa il principio in base al quale che in tema di imposta comunale sugli immobili, l'esenzione dall'imposta prevista dal suddetto articolo 7, è subordinata alla compresenza di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento delle attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 87, comma primo, lett. c), del Dpr n. 917/1986, cui il citato articolo 7 rinvia), e di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, il cui accertamento deve essere operato in concreto, verificando che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale.
Quindi con questa ordinanza il giudice di legittimità segue condividendo l'orientamento ormai maggioritario sull'annosa questione dell’esenzione dall'imposta comunale sugli immobili di proprietà di enti religiosi, i quali, in più occasioni, hanno sostenuto l’applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 7, comma 1, lett. i) del Dlgs n. 504/92.
Viene così a confermarsi la giurisprudenza secondo la quale l’esenzione si applica solo per quegli immobili all'interno dei quali si svolge un’attività non avente natura commerciale. Dunque le attività devono essere esercitate non in via commerciale, vale a dire attività a scopo di lucro, a servizio quindi della collettività con l'unico scopo di perseguire principi di solidarietà e sussidiarietà.

Sicche', il pagamento di un corrispettivo, per la fruizione dell’attività di assistenza o di altre attività equiparate svolte nell'immobile di proprietà dell’ente ecclesiastico, e' rivelatore dell'esercizio dell’attività commerciale e del collegato scopo di lucro.
Pertanto il fatto stesso che le rette siano condizione necessaria per usufruire dei servizi offerti è punto cardine della questione ed esclude a priori qualunque forma di esenzione. Inoltre non pare in alcun modo sufficiente ad escludere l'esercizio dell’attività non commerciali, il fatto che eventualmente le rette fossero più' basse rispetto ai prezzi di mercato.
Quello che si fa prevalere è appunto l'esercizio dell'attività commerciale, il pagamento di un corrispettivo per avere in cambio un dato servizio. Principio questo fondante delle pratiche a stretta rilevanza economica. 

3 ottobre 2016

LA PRESCRIZIONE 2016 E LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI

La notifica dell’atto di accertamento è un atto di fondamentale importanza nel campo tributario, difatti esso rappresenta il momento conclusivo dell’attività di accertamento, consistente nella pretesa impositiva contenuta nell'avviso, vero e proprio perfezionamento dell’attività. E’ necessario definire che gli atti di accertamento sono atti ricettizi, ovvero assumono consistenza giuridica alla loro formulazione ma producono gli effetti in essi contenuti solo al momento della ricezione. 
E’ per questo che la notifica per detti atti diviene necessaria. Allora occorre che il soggetto attivo, il Comune, tenga una condotta atta a portare tale documento a conoscenza del destinatario mediante appunto l’adempimento della notificazione. 
La notifica, si perfeziona, quindi produce i suoi effetti, dalla data in cui il soggetto viene a conoscenza dell’atto. Uno dei termini molto spesso dibattuti che hanno portato e portano tuttora alla formazione di contenziosi tributari è quello relativo alla notifica degli atti impositivi a cavallo d’anno nel caso in cui decadano i termini di accertamento. La Corte di Cassazione si era già espressa con la sentenza n. 477 del 2002, nella quale dichiarava l’illegittimità del combinato disposto dell’art. 14 del Codice di procedura Civile e dell’art. 4 della legge 20 novembre 1982 n. 890 (notificazione degli atti a mezzo posta connessi con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevedeva che la notificazione si perfezionava, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario, anziché a quella, antecedente, di consegna. Secondo i giudici della Consulta, infatti, nel caso di utilizzo del servizio postale, ai fini del perfezionamento della notifica non deve farsi riferimento al momento in cui l’atto notificando viene portato a conoscenza del destinatario, ma è sufficiente che lo stesso venga consegnato dall'interessato all'ufficiale giudiziario “essendo la successiva attività di quest’ultimo e dei suoi ausiliari sottratta in toto al controllo ed alla disponibilità del notificante medesimo”. Precisano, peraltro, i giudici che, relativamente al destinatario, rimane fermo “il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell’atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo”. 
Quindi con la pronuncia esaminata viene riconosciuta la possibilità di una scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento di notifica. Quanto alle modalità, si osservano le disposizioni contenute nella legge n. 890/1982, il cui articolo 14 ha previsto che “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente …. Può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge”. 
In concreto quindi, qualora l’atto dell’ufficio venga notificato a mezzo del servizio postale, dovrà aversi riguardo alla data in cui lo stesso è stato consegnato al soggetto incaricato di procedere alla notificazione. Il principio generale affermato dalla Consulta, perciò riferibile a ogni tipo di notificazione e, in particolare, a quella eseguita a mezzo del servizio postale, muove dall'assunto che è “palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di attività riferibili non al notificante, ma a soggetti diversi e perciò del tutto estranee alla sua disponibilità” (sentenza Corte Cost. n. 28/2004). 
La Corte prosegue rammentando che, per effetto della sentenza n. 477 del 2002, risulta ormai presente nell'ordinamento processuale civile, fra le norme sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale – relativamente alla funzione che, sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante – “il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario”. 
Negli ultimi anni la giurisprudenza si è espressa unanimemente riguardo agli effetti sul notificante e sul destinatario della notifica, consolidando i principi pacifici con la suddetta sentenza 477/2002 e successivamente ribaditi dalla Consulta, nella sentenza 28/2004. 
Pertanto gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono: per il soggetto notificante: al compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ovvero la consegna dell’atto da notificare all'agente notificatore, essendo la successiva attività di quest’ultimo e dei suoi ausiliari sottratta in toto al controllo del notificante medesimo; per il soggetto destinatario: al momento della ricezione dell’atto, della notificazione solo alla data di ricezione dell’atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo. Tale principio “ha carattere generale e trova applicazione non solo con riferimento agli atti processuali, ma anche con riferimento agli atti d’imposizione tributaria”.
Di conseguenza, il termine per verificare la regolarità della notificazione dell’avviso di accertamento spedito a mezzo posta “coincide con la data di spedizione del plico e non con quella della sua ricezione da parte del contribuente”. In base al principio di “anticipazione”, gli effetti di ogni tipo di notifica devono essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità fissate dalla legge a suo carico, vale a dire alla consegna dell’atto all'agente notificatore, essendo la successiva attività di quest’ultimo sottratta al controllo e alla sfera di disponibilità dello stesso notificante.

Si rammenta infine che entro il 31/12/2016 si prescriveranno per tutti i tributi, ai sensi della Legge n. 296/2006, l’anno d’imposta 2011 relativamente alle violazioni per parziale versamento e/o infedele denuncia; l’anno d’imposta 2010 nel caso di dichiarazioni omesse, che quindi, per il 2010, dovevano essere presentate nel 2011.

LA RIVOLUZIONE INFORMATICA COLPISCE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell’articolo 40 del D.Lgs. 85/2005 “Codice dell’amministrazione digitale”, si dispone che le pubbliche amministrazioni “formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici”. Le regole tecniche necessarie ai fini della corretta esecuzione sono dettate in conformità ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 4/2004, alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea.
Inoltre il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, in attuazione dell’articolo 71 del Codice dell’amministrazione digitale ha statuito le “regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”.
L’articolo 17, comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, emana inoltre che le pubbliche amministrazioni devono adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti entro e non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto e, conseguentemente entro e non oltre il 12 agosto 2016. 

Invero ai sensi dell’art. 1, comma 87, della Legge 28 dicembre 1995 n. 549, secondo cui “la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati, non si potrà più considerare come "documento originale" neppure il documento generato, nella materia tributaria, in modalità automatica e riportante la dicitura “firma autografa sostituita a mezzo stampa”. Dunque, il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale.
Il documento in versione originale sarà dunque, per contro, quello prodotto e firmato digitalmente, ferma restando la possibilità di disporre di copie analogiche (copie stampate).
Ovvio rimane il concetto per il quale le peculiarità che connotano le specifiche attività degli uffici tributari, nonché le modalità di formazione degli atti tributari, debbono essere tenute senz'altro presenti nel processo di digitalizzazione. Tuttavia, tali caratteristiche non sono idonee a sottrarre, generalmente, i documenti tributari, dall'applicazione del codice dell'amministrazione digitale. Invero soltanto alcune tipologie di documenti tributari restano sottratti all'obbligo di digitalizzazione, sul piano operativo, occorre procedere effettuando una rigorosa distinzione tra le diverse categorie di documenti, stabilendo per ogni fattispecie la modalità da attuare nello specifico.
Nel dettaglio scopriamo le attitudine specifiche dei principali documenti.

Istanze di pagamento, atti d'ingiunzione di pagamento e atti del procedimento impositivo
Le istanze di pagamento, gli atti di ingiunzione e gli atti del procedimento impositivo sono documenti propri dell’Ente Locale. Ne consegue che la versione originale deve essere prodotta e firmata digitalmente. Con riguardo alla formazione del documento amministrativo informatico, l’articolo 3 del codice dell'amministrazione digitale individua, tra i metodi di formazione del documento informatico, quello della redazione tramite l’utilizzo di appositi strumenti software. In pratica, gli originali delle istanze di pagamento, degli atti di ingiunzione e degli atti impositivi debbono essere formati con l’utilizzazione di programmi gestionali di natura informatica, e secondo le regole tecniche illustrate all'articolo 71 del codice.

Verbali sottoscritti anche dal contribuente e atti di adesione sottoscritti dal responsabile dell'ufficio e dal contribuente. I processi verbali sottoscritti anche dal contribuente nell’ambito delle attività di controllo dell’Ufficio, a seguito di sopralluoghi, ispezioni e verifiche o di contraddittorio in ufficio, sono esclusi dall'obbligo di digitalizzazione. Ciò in quanto, nella formazione di tale tipologia di documenti redatti nell'esercizio delle funzioni ispettive o di controllo, gli uffici tributari degli enti non procedono “in via unilaterale”, ma, si concretizzano con l’ausilio del contribuente. Ne consegue che la descritta modalità di formazione dei processi verbali, in quanto sottoscritti anche dal contribuente, esclude tali documenti dalla nozione di “propri documenti”, di cui all’articolo 40 del Codice. Analogamente dicasi con riferimento agli atti di adesione, formati a conclusione di un procedimento in base al quale l’accordo si raggiunge con la partecipazione attiva del contribuente, il cui atto conseguente non costituisce, quindi, un documento “proprio” dell'Ente Locale, tant'è che si tratta di atti sottoscritti da ambedue le parti.

Notifica dei documenti informatici. La disposizione contenuta nell'articolo 48, comma, 1 del codice dell'amministrazione digitale secondo cui “la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri”. L’esigenza di disporre di una copia “cartacea” ai fini della notifica può essere assicurata attraverso il rilascio di una copia analogica conforme al documento informatico originale, attestata da un pubblico ufficiale. Va dunque richiamato il disposto dell’art. 23 del codice “Copie analogiche di documenti informatici”, il cui comma 1 dispone che “le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”. In assenza dell’attestazione del pubblico ufficiale, viene in rilievo altresì il comma 2 dell’art. 23, secondo cui “le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta”.

Comunicazioni dei documenti informatici Per le comunicazioni degli atti tributari vanno richiamate, in via generale, le disposizioni del codice in tema di domicilio fiscale. Al riguardo, il comma 1 dell’articolo 3-bis, al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, contempla la facoltà di ogni cittadino di indicare alla pubblica amministrazione, secondo le modalità stabilite al successivo comma 3, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata quale suo domicilio digitale. A sua volta, il comma 4bis dell’articolo 3-bis dispone che, in assenza del domicilio digitale di cui al comma 1, le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39. Pertanto per le comunicazioni degli atti tributari possono trovare applicazione le disposizioni relative ai cittadini privi di domicilio digitale, con conseguente comunicazione di copia analogica dei documenti tributari informatici.

Gli atti e i documenti del contenzioso tributario
Non vanno digitalizzati gli atti processuali del contenzioso tributario, per i quali vanno osservate al contrario le disposizioni processuali di cui al Dlgs 546/1992. Non si applicano le disposizioni relative alla formazione dei documenti informatici. Gli originali, come pure le copie degli atti e dei documenti del processo tributario sono formati, notificati e depositati dall'ente locale, così come dal contribuente, su supporto cartaceo, fatti salvi i casi in cui trovi già attuazione la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario. A tutela del diritto di difesa del contribuente, così come della pretesa erariale, viene opportunamente garantita comunque l’originalità del documento, facendo sì che la copia cartacea contenga anche l’attestazione di conformità all'originale secondo la previsione contenuta nel comma 1 dell’articolo 23 del Codice, per cui le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Però, il Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2016 ha approvato definitivamente il decreto di modifica al Codice in oggetto: tale decreto è in attesa di pubblicazione sulla G.U. e non ne è stato divulgato il testo, però nel comunicato del Consiglio dei Ministri n. 125 è riportata la seguente frase: “Sono stati recepiti gran parte dei suggerimenti della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato e sono state integralmente accolte le condizioni contenute nei pareri delle Commissioni parlamentari”. Ebbene, nel parere della Commissione Affari Costituzionali è presente la seguente proposta: “al fine di garantire l'aggiornamento delle regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici, si disponga la sospensione dell'efficacia del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014 per un tempo congruo all'emanazione di nuove regole tecniche pienamente conformi alle disposizioni del Codice”.
Dal coordinamento tra il Comunicato 125 e il suddetto parere della Commissione Affari Costituzionali si deduceva che la scadenza del 12 agosto era da considerarsi sospesa.

Ma il 13 settembre 2016 è stato pubblicato in G.U. il Dlgs. n. 179 del 26 agosto 2016, recante modiche al “Codice dell’Amministrazione digitale” - Cad (Dlgs. n. 82/05), con il quale si statuisce un termine perentorio entro il quale per i Comuni diverrà efficace l’obbligo di formare gli originali dei documenti con mezzi informatici e le pubbliche amministrazioni saranno tenute altresì a produrre i propri documenti originali esclusivamente in modalità digitale, nonché a gestire digitalmente l’intero ciclo di vita del documento. Bisogna ormai entrare nell'idea della digitalizzazione.
I Comuni hanno perciò tempo, per lo swich off al digitale, fino al prossimo 14 gennaio 2017 per adeguarsi agli obblighi di dematerializzazione dei documenti. 

Ci sentiamo sereni nel concludere che con questa rivoluzione, che potremmo denominare “Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione” ci si sta apprestando a mandare in pensione la vecchia e cara dicitura “firma autografa sostituita a mezzo stampa” e con lei l’originalità irripetibile dei documenti (almeno per la maggior parte dei casi).
 
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