NEWS >>>

loginpa

google

autotutela

23 novembre 2016

PRESCRIZIONE E TRIBUTI LOCALI, VUOTO NORMATIVO: LA CASSAZIONE TENTA IL COLPACCIO

Le due sentenze della Suprema Corte n. 23397 e 23044 del 2016 hanno statuito sulla dibattuta questione della prescrizione delle cartelle relative ai tributi comunali. Cardini della Corte risultano essere l'inapplicabilità alle cartelle della prescrizione decennale da actio judicati prevista dall'articolo 2953 del codice civile e si afferma anche che la regola generale, in base all'articolo 2946 del Cc, è quella della prescrizione ordinaria decennale a meno che la legge disponga diversamente.

La giurisprudenza inoltre annovera così come sottolineato dalla stessa Cassazione pronunce che hanno ritenuto applicabile il termine decennale, confermandole, in quanto non si può considerare il pagamento delle imposte come un prestazione periodica, soggetta come tale alla prescrizione di 5 anni. Individuando anche la norma che prevede la prescrizione decennale della cartella, salvo la sussistenza di norme speciali che regolano il singolo credito in riscossione. Nello specifico si analizza l'articolo 20, comma 6, del Dlgs 112/99, che nel regolare le procedure di discarico delle poste iscritte a ruolo prevede anche che l'ente creditore dopo il discarico della cartella può riattivare la riscossione coattiva a condizione che non sia decorso il termine decennale. Vero è che secondo quanto statuito dalle Sezioni unite tale norma è applicabile soltanto alla riscossione fiscale perché il termine decennale è quello che si applica ordinariamente all'esercizio del potere di riscossione fiscale.

In tema di tributi locali non esiste alcuna norma che prevede il termine entro il quale si prescrive la cartella, essendo previsto un termine per la notifica dell'atto di accertamento e uno per la notifica della cartella o dell'ingiunzione, ma una volta che questa è stata notificata non si rinviene alcuna norma che regoli la prescrizione della stessa. Pertanto per analogia legis dovrebbe applicarsi, la prescrizione ordinaria decennale e non già quella breve di cinque anni, in quanto l'articolo 2948 Cc la prevede per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno e certamente non si può ritenere che un soggetto sia tenuto a pagare annualmente delle cartelle di pagamento, essendo la notifica della cartella un atto del tutto eventuale, conseguente a comportamenti evasivi.

Di contro però non possiamo non palesare la differenza rilevata tra l’assenza di norme sulla prescrizione dei singoli tributi locali, con una norma dettata in tema di sanzioni. Il Dlgs 472/97 all’articolo 20 recita che il diritto alla riscossione della sanzione irrogate si prescrive nel termini di cinque anni. La sanzione dunque riveste essenzialmente un accessorio all'imposta, pertanto i termini per l'iscrizione a ruolo e per la prescrizione della stessa dovrebbero necessariamente andare di pari passo. Salvo ritenere che l'articolo 20 sia applicabile autonomamente solo allorquando si deve procedere alla riscossione della sola sanzione, non collegata ad alcun tributo. Certo alla luce di quanto esposto e analizzato rimane solo il grande vuoto normativo che ci auspichiamo venga colmato non solo con la vasta mole di giurisprudenza che continuerà inevitabilmente a scaturirsi ma con l’intervento ad hoc del Legislatore. L’unico nelle condizioni di poter attuare una chiara e ben delineata linea da seguire.  
 
Copyright © 2019 Geropa Srl - Gestione Entrate e Riscossione Entrate Locali
Powered by Geropa