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22 settembre 2014

LE CASE VUOTE PAGANO LA TARI

IL MANCATO UTILIZZO NON ESONERA DALLA TASSA RIFIUTI
 Immobili vuoti soggetti alla Tari. Il mancato utilizzo di un locale o di un'area non esonerano il contribuente dal pagamento della nuova tassa rifiuti. È questa la posizione espressa dall'Ifel, con una nota del 1°settembre scorso, su una questione dibattuta da anni e che ha fatto registrare contrastanti prese di posizione della giurisprudenza, di legittimità e di merito, e del ministero dell'economia e delle finanze.
È di fondamentale importanza questa regola, evidenziata dall'Ifel in prossimità del termine di scadenza (30 settembre) per la redazione dei regolamenti sulle entrate.
Peraltro, i comuni avrebbero dovuto tenerne conto anche negli anni precedenti per i vecchi regimi di prelievo sui rifiuti. In passato, infatti, le amministrazioni locali hanno escluso dalla tassazione gli immobili inutilizzati, se privi di allacci alle reti, idriche ed elettriche, o di mobili.
Nella nota Ifel, correttamente, viene precisato che la tassa è dovuta a prescindere dall'uso degli immobili, purché siano «potenzialmente in grado di produrre rifiuti urbani». Quindi, «indipendentemente dalla circostanza che vi sia un effettivo utilizzo del servizio pubblico». La Tari si paga se l'immobile è suscettibile di produrre rifiuti. Sono soggetti gli immobili non utilizzati, se non allacciati alle reti idriche, elettriche o se privi di mobili. I principi fissati dalla Cassazione per la Tarsu, si legge nella nota, vanno osservati anche per la Tari. Stesso discorso vale per la Tares lo scorso anno.
In effetti la Cassazione (ordinanza 18022/2013), per esempio, con una delle ultime pronunce sulla questione de qua, ha ritenuto legittima la pretesa del comune di Bologna di applicare la Tarsu a un appartamento inutilizzato. Per i giudici di legittimità, il cambio di residenza del contribuente, la denuncia di cessazione dell'occupazione dell'immobile e il mancato consumo di energia elettrica non lo esonerano dal pagamento della tassa rifiuti.
Sulla tassabilità degli immobili inutilizzati, però, Cassazione, giudici tributari e Ministero dell'economia e delle finanze sono andati in ordine sparso. E le amministrazioni comunali non hanno quasi mai applicato la regola stabilita dalla Suprema corte, la quale ha sempre posto dei limiti rigidi per l'esenzione dal pagamento. Vanno esclusi dalla tassazione solo gli immobili non utilizzabili (inagibili, inabitabili, diroccati). Non ha alcuna rilevanza la scelta soggettiva dei titolari di non utilizzarli. Anche il mancato arredo non costituisce prova dell'inutilizzabilità dell'immobile e della inettitudine alla produzione di rifiuti.
Un alloggio che il proprietario lasci inabitato e non arredato si rivela inutilizzato, ma non oggettivamente inutilizzabile. Per la prima volta il principio è stato affermato con la sentenza 16785 del 30 novembre 2002. Regola ribadita con le sentenze 9920/2003, 22770/2009, 1850/2010 e altre. Sempre la Cassazione (ordinanza 1332 del 21 gennaio 2013) ha ritenuto che l'esonero dal pagamento non spetta neppure quando il contribuente fornisca la prova dell'avvenuta cessazione di un'attività industriale (nel caso di specie, un oleificio).
Il Ministero dell'economia e delle finanze, invece, nelle linee guida che ha fornito ai comuni nel 2013 sulla Tares, ha sostenuto che non sono soggetti al pagamento le unità immobiliari privi di mobili e di allacci alle reti idriche e elettriche, che di fatto non vengono utilizzate.
Per il ministero, gli immobili inutilizzati destinati ad abitazioni private o ad attività commerciali e industriali non erano soggette al pagamento della Tares. Ma la tesi ministeriale si pone anche in contrasto con l'interpretazione che ha dato il legislatore dell'articolo 14 del dl 201/2011, contenuta nella relazione governativa, laddove ha chiarito che devono essere tassati tutti gli immobili «suscettibili» di produrre rifiuti urbani, vale a dire oggettivamente utilizzabili, a prescindere dall'effettiva produzione.

FONTE: Italia Oggi

Autore: Di Sergio Trovato
 
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