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19 febbraio 2016

CONIUGI E RESIDENZE ANAGRAFICHE DIVERSE: DOPPIA AGEVOLAZIONE TASI/IMU?


In tema di IMU e TASI è interessante approfondire l’aspetto riguardante il caso specifico di due coniugi che hanno due residenze anagrafiche diverse nello stesso comune, poiché le agevolazioni IMU e TASI si riferiscono al concetto di abitazione principale.

È possibile considerare le due abitazioni entrambe come abitazioni principali ai fini IMU/TASI?

Doveroso è andare a definire abitazione principale (ai fini IMU e TASI) fornita dal legislatore. Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, “per “abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”. Si ricorda che l’IMU (non era) e non è dovuta sulle abitazioni principali di categoria catastale non di lusso (A2, A3, A4, A5, A6 e A7) e relative pertinenze (nel limite massimo di tre pertinenze ciascuna appartenente a categoria catastale C/2, C/6 e C/7). L’IMU (era) ed è dovuta, invece, sulle abitazioni principali di lusso (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze. Dal 2016, la predetta disciplina si applica anche alla TASI (fino al 2015 la TASI era dovuta anche sull’abitazione principale e relative pertinenze e ciò indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza).

La corretta interpretazione del concetto di abitazione principale ai fini IMI/TASI è contenuta nella Circolare n. 3/Df/2012. In primo luogo nella circolare è precisato che per abitazione principale si deve intendere l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

In particolare, con ciò il legislatore ha innanzitutto voluto collegare i benefici dell’abitazione principale e delle sue pertinenze al possessore e al suo nucleo familiare e, in secondo luogo, ha voluto unificare il concetto di residenza anagrafica e di dimora abituale, individuando come abitazione principale solo l’immobile in cui le condizioni previste dalla norma sussistono contemporaneamente.

E’ però pacifico ritenere che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l’aliquota e la detrazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze devono essere uniche per nucleo familiare indipendentemente dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica dei rispettivi componenti (cioè può essere considerata abitazione principale solo uno dei due immobili mentre l’altro sconterà IMU e TASI come seconda abitazione). L’Amministrazione finanziaria evidenzia chiaramente nella circolare che lo scopo della norma è quello di evitare comportamenti elusivi in ordine all’applicazione delle agevolazioni per l’abitazione principale, e, quindi, la norma deve essere interpretata in senso restrittivo, soprattutto per impedire che, nel caso in cui i coniugi (non legalmente ed effettivamente separati) stabiliscano la residenza in due immobili diversi nello stesso comune, ognuno di loro possa usufruire delle agevolazioni dettate per l’abitazione principale e per le relative pertinenze.

Dunque una circostanza come quella esaminata è da annoverare tra i comportamenti elusivi che la norma tende a contrastare, con la conseguenza che essi potranno considerare abitazione principale solo una delle due abitazione in cui rispettivamente risiedono e situate nello stesso comune.

Cosa diversa, invece, sarebbe se i due immobili fossero situati in comuni diversi. Infatti, in tal caso, sarebbe possibile considerare abitazione principale entrambi gli immobili, poiché (come indicato nella circolare in questione) in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative
 
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