16 febbraio 2016
NO ALLA TASI PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI
Il comma 669, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, individuava il presupposto impositivo della TASI nel possesso o nella detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’IMU, di aree edificabili, escludendone i terreni agricoli.
Il successivo comma 671 individua i soggetti passivi del tributo TASI, chiunque possiede o detiene, a qualsiasi titolo, le predette unità immobiliari e, in caso pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. Inoltre è stabilito che nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla medesima unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria e che l’occupante è tenuto a versare il tributo TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, mentre la restante parte deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.
Dunque il legislatore ha distinto i soggetti passivi TASI in due categorie: possessori o detentori.
Insomma una costruzione di soggettività passiva TASI molto particolare, ulteriormente complicata da una particolare previsione del vincolo solidale che ha già comportato e comporterà sia in fase di autoliquidazione del tributo che nella eventuale fase di accertamento serie difficoltà applicative. Per queste ragioni era stato accolto con favore l’annuncio, a settembre 2014, del varo della Local Tax, che, nel testo circolato in quel periodo, prevedeva un vero unico tributo locale con l’abolizione della TASI.
L’art. 1, comma 14, lett. a), b) e d) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), modificando i commi 639, 669 e 681 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, ha escluso dall’imposizione TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, quest’ultima come definita a fini IMU, lasciando assoggettati a tale tributo gli altri fabbricati sia a destinazione ordinaria che a destinazione speciale nonché le aree edificabili.
Sono comunque assoggettate a TASI le unità immobiliari classate nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Abitazioni in castelli) anche se utilizzate come “abitazioni principale” del possessore o del detentore.
La doppia soggettività passiva della TASI, in ipotesi di compresenza di possessore e detentore diversi, e la esclusione dal tributo dell’abitazione principale hanno indotto il legislatore a disciplinare l’ipotesi in cui il detentore utilizza l’unità immobiliare come abitazione principale. In questa fattispecie l’utilizzatore è esonerato dal pagamento della sua quota parte del tributo, mentre il possessore verserà la TASI nella misura stabilita dai Comuni ed, in assenza di deliberazioni comunali, nella misura del 90% dell’ammontare dell’intero tributo. Ultimo cenno merita la nozione di abitazione principale che è individuata dal comma 2 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, in base al quale si intende per “abitazione principale” l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Come chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la circolare 18 maggio 2012, n. 3/DF, se si utilizzano come abitazione principale più unità immobiliari distintamente accatastate, il contribuente deve scegliere quella alla quale si applicano le agevolazioni, mentre le altre vanno considerate altri fabbricati.
Anche se la Legge di stabilità 2016 nulla dispone circa la esclusione TASI delle pertinenze alla abitazione principale, riteniamo che queste godano del regime agevolato TASI allo stesso modo del regime di esclusione IMU. Al riguardo, secondo quanto stabilito dal citato comma 2 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 per pertinenza dell’abitazione principale, ai fini IMU ed ora anche ai fini TASI, si intendono esclusivamente i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto distintamente ovvero unitamente all’unità ad uso abitativo.