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29 febbraio 2016

OBBLIGO DI MOTIVAZIONE PER LA RETTIFICA DELLA RENDITA

La Commissione tributaria Lombardia, sezione staccata di Brescia, con la sentenza 762/67/2016 depositata l'8 febbraio 2016 ha sancito l’illegittimità dell’accertamento catastale che non riporta un'adeguata motivazione. Il giudice adito è tenuto a riscontrare la presenza di tutti gli elementi necessari per comprendere l'iter seguito dall'ufficio per la rettifica, a prescindere dall'eventuale difesa adottata dal contribuente.
Una società ricorreva contro degli avvisi di rettifica di rendite catastali, lamentando un'assoluta carenza di motivazione, di prova, e in ogni caso l'infondatezza della rettifica operata. Il giudice di primo grado respingeva il ricorso e in punto di motivazione affermava che era sufficiente l'indicazione dei dati oggettivi per assolvere a questo obbligo. Inoltre, proprio le puntuali difese della contribuente dimostravano che la motivazione della rettifica fosse stata sufficientemente sviluppata.
La società proponeva così appello ribadendo che nell'atto di accertamento era riportato solo un prospetto contenente i nuovi dati catastali rettificati e tale situazione – a prescindere dalle difese adottate – non poteva soddisfare l'obbligo di motivazione e prova previsti per legge.
Il collegio regionale, in totale riforma della sentenza di primo grado, ha fornito interessanti chiarimenti sul punto. La motivazione è quel minimo apparato narrativo con cui l'Agenzia descrive l'iter logico attraverso il quale giunge all'accertamento delle maggiori rendite, per consentire al contribuente di difendersi ove rilevasse errori di fatto e di diritto. A tal fine è irrilevante la difesa concretamente svolta in giudizio, poiché seguendo i principi espressi dalla Suprema corte, la motivazione – costituendo presupposto al diritto di difesa – deve porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva per consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an e il quantum della stessa.
Tali elementi vanno inseriti nel provvedimento in modo intelligibile. E il giudice dovrà verificare se nell'atto impugnato sia presente tale adeguata motivazione indipendentemente dalle difese adottate dalla ricorrente.
Recentemente la Cassazione ha ribadito che la motivazione dell'avviso di accertamento ha carattere sostanziale e non solo formale: non si tratta infatti di un elemento utile solo a provocare la difesa del contribuente, poiché in realtà circoscrive l'eventuale successivo giudizio ( Cfr. Cass.Civ. sent. 20251/2015).
In tema di atti catastali, è ormai da tempo univoco l'orientamento secondo il quale è illegittimo il riclassamento che non indichi gli elementi necessari per comprendere le ragioni della variazione. Occorre che l'atto, per garantire il diritto di difesa, contenga:
- la menzione dei rapporti tra valore di mercato e catastale nella microzona di riferimento, qualora la modifica sia stata avviata su richiesta del Comune;
- l'indicazione delle trasformazioni edilizie nell'ipotesi di variazione ai sensi dell'articolo 1, comma 336, legge 311/2004;
- l'indicazione dei fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li rendono simili all'unità oggetto di riclassamento, quando l'atto sia conseguente a un aggiornamento o a un'incongruità rispetto ad altri immobili (sentenza 23247/2014).
 
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