Con la sentenza n. 1615/2016 la Corte di Cassazione afferma che il Comune non risponde dei danni verso l’Amministrazione finanziaria per l’invalidità della notifica, da parte del messo, nei confronti di un contribuente di un avviso di accertamento, se il suddetto lo impugna.
Il fatto che ha portato la Corte a pronunciarsi in tal senso è stata la chiamata dell’Agenzia delle entrate davanti al tribunale di un Comune chiedendo il risarcimento dei danni subito dall’Erario per effetto della notifica eseguita invalidamente dal Comune stesso, cui l'Agenzia delle entrate aveva affidato, degli avvisi di accertamento a due contribuenti, relativi a cartelle di pagamento Irpef e Ilor. I contribuenti avevano infatti prontamente impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale le cartelle di pagamento deducendo l'invalidità della notifica degli avvisi di accertamento così da ottenere l'accoglimento del ricorso, confermato in appello dalla Commissione tributaria regionale. Nello specifico l'Agenzia delle entrate ha affermato che l'amministrazione comunale aveva illegittimamente affidato la notifica degli avvisi a un soggetto che aveva svolto le funzioni di messo comunale per un periodo di sei mesi in forza di una delibera comunale non più efficace al momento della notifica degli avvisi di accertamento. Bisogna però sottolineare che spulciando nella dottrina possiamo trovare giurisprudenza che, espressa sulla questione ha condannato gli enti locali per errori sulla notifica, ritenendo si potesse trattare di responsabilità di tipo contrattuale e si configurerebbe un presunto danno.
Con riferimento alla sentenza oggetto della nostra attenzione, i giudici di legittimità hanno affermato che la giurisprudenza, in tema di inesistenza della notifica, richiamata dall'Agenzia delle entrate e sulla quale la Corte di appello ha fondato la propria decisione, non appare pertinente perché l'atto, la cui notifica viene controversamente ritenuta inesistente o nulla, non è un atto giudiziario rispetto al quale non potrebbe che registrarsi l'incompetenza in radice del messo comunale a effettuarne la notifica. E', invece, un atto amministrativo rispetto al quale la competenza alla notifica da parte del messo comunale esisterebbe in astratto, ma non esisteva in concreto in seguito alla scadenza dell'incarico dall'amministrazione comunale. Per i giudici di legittimità la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere all'amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio; per i giudici di legittimità la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, pertanto il vizio di nullità o di inesistenza della stessa, è irrilevante ove l'atto abbia raggiunto lo scopo. In sintesi, il presupposto che il contribuente abbia impugnato l'atto, determina che sia stata realizzata la finalità della comunicazione degli atti e la tempestiva conoscenza da parte dei contribuenti che gli ha permesso l'impugnazione.