Dopo i dovuti chiarimenti interpretativi del dipartimento delle Finanze la materia delle agevolazioni sulle abitazioni concesse in comodato sembra divenire leggermente più agevole. Le difficoltà interpretative sulla nuova norma della legge di Stabilità erano state già evidenziate nell'interrogazione parlamentare 5-07445 del 21 gennaio, alla quale però il Governo non aveva fornito una pronta risposta rinviando ad una prossima circolare ministeriale in corso di perfezionamento.
Particolare attenzione veniva rivolta sulla definizione di immobile, in quanto nella disciplina Imu il termine immobile ha un significato ben preciso, riguardante i fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni agricoli, vista inoltre la normativa, la quale richiede che il soggetto passivo possa possedere in Italia al massimo due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e uno dato in comodato a un parente in linea retta di primo grado (padre/figlio); una lettura rigorosa porterebbe a escludere la possibilità di accedere alla riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili dati in comodato in tutti i casi in cui il soggetto passivo/comodante possieda qualsiasi altro immobile, come un terreno agricolo, un'area fabbricabile, ma anche il secondo garage della propria abitazione, visto che, ai fini Imu, si può considerare come pertinenza un solo garage. Altra possibile tesi era quella di ritenere che il riferimento al termine immobili sia atecnico, e che esso sia relativo alle sole unità immobiliari ad uso abitativo. Peraltro tale lettura non è neanche avulsa dal contesto letterale, vista la previsione che il comodato è agevolato anche nell'ipotesi in cui «oltre all'immobile concesso in comodato» – quindi necessariamente un'abitazione – il comodante possieda, nello stesso Comune, «un altro immobile adibito a propria abitazione»: quindi, ancora una volta, necessariamente un'abitazione. Il Mef però entrato in campo precisa che «laddove la norma richiama in maniera generica l'immobile, la stessa deve intendersi riferita all'immobile ad uso abitativo».
Altro importante chiarimento riguarda la Tasi. Il ministero ricorda che il comodatario non dovrà pagare nulla, perché anche per il detentore è stata prevista l'esenzione sugli immobili adibiti ad abitazione principale. Il possessore, invece, pagherà la Tasi nella misura stabilita dal Comune (70-90%) e, in difetto, nella misura standard del 90 per cento, riducendo la base imponibile del 50 per cento, come per l'Imu. Infine, nel caso di concessione in comodato di un'abitazione storica, ad avviso del ministero, opera la doppia riduzione, ovvero riduzione del 50% per immobile storico e ulteriore riduzione del 50% per immobile in comodato, e quindi il contribuente versa sul 25% della base imponibile.