Molti sono i dubbi scatenati da svariate pronunce di merito
sul termine di prescrizione dei tributi.
Quinquennale o decennale?
Primo aspetto da analizzare è senza dubbio la distinzione
tra decadenza e prescrizione. Con la prima si evidenzia la necessità che l’ente
svolga una determinata attività entro un certo tempo, pena la perdita del
diritto. Con la prescrizione invece si vuole identificare la perdita del
diritto per inerzia dopo un lungo periodo di tempo, istituto che non trova una
specifica disciplina per i tributi locali.
Fino al 2010 prevaleva un orientamento giurisprudenziale generico per tutti i crediti tributari, favorevole alla prescrizione decennale. Tuttavia con la sentenza 4283/2010 la Cassazione ha affermato la prescrizione quinquennale per la Tarsu, in quanto correlata a utilità periodiche, orientamento che ha poi trovato conferma in successive decisioni: le sentenze 24679/2011, 11497/2013 e 20213/2015. In quest'ultima pronuncia i giudici di Piazza Cavour chiariscono che la prescrizione decennale è applicabile solo in caso di titoli di accertamento-condanna (amministrativi o giudiziari) divenuti definitivi, non già a cartelle di pagamento.
La precisazione è rilevante, perché se ne potrebbe ricavare il principio che la prescrizione non dipenderebbe tanto dal tributo ma dalla modalità di pagamento posta a carico del contribuente. Nel caso della Tarsu, questa veniva riscossa in via ordinaria tramite ruolo, e pertanto si trattava di prestazione periodica sottoposta a prescrizione quinquennale. Nel caso di cartelle relative ad atti di accertamento Tarsu, divenuti definitivi non impugnati e iscritti a ruolo, allora non si sarebbe più in presenza di una prestazione periodica, ma di una prestazione una tantum soggetta a prescrizione decennale.
La questione pertanto è contrastante, come dimostra l’ampia giurisprudenza di merito. Si segnala in primo luogo la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cagliari 1020/2015, che ha ribadito la prescrizione quinquennale per la Tarsu, evidenziando però che la regola non è applicabile per i tributi comunali non correlati a un servizio (come l'Imu) per i quali la prescrizione è invece decennale. In secondo luogo, si segnala l'interessante sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta 842/2015, che afferma la prescrizione decennale di una cartella di pagamento, essendo una prestazione «unitaria» e non periodica. Quest'ultima pronuncia sembra confermare l'elemento distintivo sopra evidenziato: se la riscossione coattiva segue un'attività di accertamento, non si considera più periodica, quindi la prescrizione sarà decennale; se invece si tratta di riscossione ordinaria (cioè non derivante da accertamento) la prescrizione sarà invece quinquennale.