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20 ottobre 2017

MESSI COMUNALI O MESSI NOTIFICATORI?

La figura del messo comunale fino all’entrata in vigore della Legge 8 giugno 1990 n. 142, era disciplinata dagli artt. 273 e 274 del TULCP, approvato con RD 383 del 1934.
La Legge 142 ha poi abrogato gli articoli recanti tali disposizioni e sebbene anche il successivo D.Lgs 267 del 2000 non abbia approvato la figura del messo comunale, così è rimasta nel nostro ordinamento giuridico essendo, la stessa e le sue caratteristiche, desumibili da altre leggi tutt'ora vigenti.

Prima fra tutte è senza dubbio il RD 642/1907 nel quale viene stabilito che la notificazione può essere effettuata direttamente a mezzo di soggetti a ciò abilitati, che consegnano agli interessati i provvedimenti di cui debbano prendere notizia. Nel 2007 c’è stato un’indispensabile intervento del Legislatore con la finanziaria, in merito ai messi notificatori e a tutti coloro che devono procedere alla notifica degli atti di accertamento dei tributi locali.

Ricordiamo altresì che nell’ambito tributario il messo notificatore è una figura che viene istituita dalla Legge 1429 del 1940 e identifica come tale il soggetto munito di un apposito titolo abilitativo, in origine definito “patente”, che lo legittima a notificare non solo gli avvisi, ma anche tutti i provvedimenti prodotti dall’Amministrazione finanziaria e che la legge dispone siano da notificare al contribuente.

In materia di notificazione quindi innumerevoli sono stati nel corso degli anni gli interventi volti a modificare, integrare e o abrogare le normative, di rilevante importanza appare però l’emanazione dell’articolo 10 della Legge 265 del 1999: “Le pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge." Tale disposizione, pertanto, garantisce la possibilità alla PA di disporre del servizio svolto dai messi, qualora ne sia necessario.

Viene poi istituito l’articolo 45 del DLgs 112/1999, che in attuazione della delega di settembre 1998, ha previsto accanto alla figura del messo comunale quella del messo notificatore, nominato dai soggetti concessionari del servizio nazionale della riscossione, abilitato soltanto alla notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi contenenti l’intimazione ad adempiere, esclusivamente nel territorio dei comuni compresi nella competenza del concessionario. Ove non si disponga dei messi notificatori è possibile servirsi dei messi comunali, le funzioni sono per lo più assimilabili a quelle degli ufficiali giudiziari.

L’atto di notificazione assume le sembianze di manifestazione di conoscenza, con una sentenza il Consiglio di Stato del 2003 ha fissato degli importanti punti fermi in merito alla figura del messo comunale, considerandolo un soggetto investito direttamente dal Comune delle relative funzioni, indipendentemente dal rapporto lavorativo che ha con la Pubblica Amministrazione, con l’unico presupposto che il messo notificatore sia abilitato, in forza di apposito atto di investitura, all’esercizio della pubblica funzione, coincidendo così con l’organo amministrativo.

Dunque, l’espressione messo comunale deve leggersi nel senso letterale e soggettivo del termine, corrispondente al soggetto investito delle funzioni di notificazione, direttamente e immediatamente dal Comune e per conto del Comune e norma chiave in materia è senza alcun dubbio l'articolo suddetto 10 della legge 265/1999 che stabilisce, il principio per il quale gli atti della pubblica amministrazione vengano notificati dai messi comunali. Appare semplice il rimando ai principi generali sul funzionamento degli uffici comunali ed alla titolarità di poteri di nomina all'interno degli stessi, ed è così che risulta evidente la competenza generale del sindaco per quanto riguarda le nomine d'incarico disciplinato dall'art. 50, comma 10 del D.lgs 267/2000. Tali soggetti nominati direttamente con decreto del sindaco, quindi dal Comune stesso, hanno pieni poteri di notifica, mantenendo altresì piena competenza su tutti i provvedimenti dell'ente.
Con la Finanziaria del 2007 il legislatore è invece intervenuto anche sulla nomina dei "messi speciali", con i commi da 158 a 160. Il comma 158 dispone che a tale nomina deve provvedere il dirigente competente con propria determinazione, provvedimento formale, con limiti restrittivi da osservare. Difatti, i messi nominati ai sensi della predetta normativa, si connotano come "messi notificatori", e hanno competenza per notificare solo 3 tipologie di atti: atti di accertamento, atti delle procedure esecutive ex RD 639/1910 e atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie.

La nomina, come per i messi comunali, può essere fatta tra i dipendenti comunali oppure tra quelli a cui l’ente ha affidato il servizio di riscossione e accertamento dei tributi, nonché tra coloro che per qualifica professionale, esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, in quanto sono obbligati a superare un esame di idoneità, al termine di un corso di formazione e qualificazione opportunatamente organizzato dall’Ente.
 
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