Nelle amministrazioni pubbliche la contabilità finanziaria
costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini
autorizzatori e di rendicontazione della gestione. La contabilità finanziaria
rileva le obbligazioni, attive e passive, gli incassi ed i pagamenti
riguardanti tutte le transazioni poste in essere da una amministrazione
pubblica, anche se non determinano flussi di cassa effettivi.
La rilevazione delle transazioni da cui non derivano flussi
di cassa è effettuata al fine di attuare pienamente il contenuto autorizzatorio
degli stanziamenti di previsione. La registrazione delle transazioni che non
presentano flussi di cassa è effettuata attraverso le regolarizzazioni
contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo
e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell’amministrazione
stessa. Le regolazioni contabili sono effettuate solo con riferimento a
transazioni che riguardano crediti e debiti o che producono effetti di natura
economico-patrimoniale.
Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve
trovare, fin dall’avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed
essere prenotato nelle scritture contabili dell’esercizio individuato nel provvedimento
che ha originato il procedimento di spesa. Alla fine dell’esercizio, le
prenotazioni alle quali non hanno fatto seguito obbligazioni giuridicamente
perfezionate e scadute sono cancellate quali economie di bilancio.
L’impegno costituisce la prima fase del procedimento di
spesa, con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa
conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata, avendo determinato
la somma da pagare ed il soggetto creditore e avendo indicato la ragione del
debito e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della
disponibilità finanziaria accertata con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.
In tale ottica confluisce l’ultima deliberazione della Corte
dei conti n. 238/2017 con la quale si approfondisce la complessa questione dell’operatività
del Fondo rischi e spese di cui all’allegato 4.2, D.lgs 118/2011. In forza di
detta deliberazione, l’Ente che preveda un
contenzioso con rilevanti probabilità di soccombenza è tenuto ad accantonare le
risorse necessarie con apposito fondo rischi per il pagamento degli oneri
previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese, che a fine
esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere
vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva.
Tale conclusione appare evidente che riprenda il principio
esposto già nell’allegato 4.2 di cui sopra. Difatti su tale documento, punto 5,
lettera h): “nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere,
o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del
giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al
verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento
al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l’ente è tenuto ad accantonare le
risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla
sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine esercizio,
incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla
copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la
costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il
contenzioso nasca con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è
stato già assunto l’impegno, si conserva l’impegno e non si effettua
l’accantonamento per la parte già impegnata. L’accantonamento riguarda solo il
rischio di maggiori spese legate al contenzioso.
In occasione della prima applicazione dei principi applicati
della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione
dell’accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una
ricognizione del contenzioso esistente a carico dell’ente formatosi negli
esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra
gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione
dell’ente, fermo restando l’obbligo di accantonare nel primo esercizio
considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo
contenzioso formatosi nel corso dell’esercizio precedente (compreso l’esercizio
in corso, in caso di esercizio provvisorio). In presenza di contenzioso di
importo particolarmente rilevante, l’accantonamento annuale può essere
ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di
previsione o a prudente valutazione dell’ente. Gli stanziamenti riguardanti il
fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al
primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell’approvazione del
bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi
alla data dell’approvazione del bilancio. In occasione dell’approvazione del
rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione
pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali
rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di
bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli
accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione).” Questo quanto esposto
dal Legislatore per disciplinare tale intricata materia.
Il debito che deriva dalla sentenza di condanna dell'ente, che ha per oggetto le sole spese legali per il giudizio, determina un debito fuori bilancio se non è stato disposto un accantonamento di somme nel fondo rischi. Nel caso di un debito fuori bilancio il responsabile del procedimento di spesa deve avviare la specifica procedura sul riconoscimento da parte dell'organo consiliare che, oltre ad una istruttoria debitamente motivata, esige il parere del revisore dei conti ed il successivo invio della deliberazione alla Procura della Corte dei Conti per la verifica delle eventuali responsabilità.