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30 ottobre 2017

FONDO RISCHI CONTENZIOSO

Nelle amministrazioni pubbliche la contabilità finanziaria costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione. La contabilità finanziaria rileva le obbligazioni, attive e passive, gli incassi ed i pagamenti riguardanti tutte le transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica, anche se non determinano flussi di cassa effettivi.

La rilevazione delle transazioni da cui non derivano flussi di cassa è effettuata al fine di attuare pienamente il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti di previsione. La registrazione delle transazioni che non presentano flussi di cassa è effettuata attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell’amministrazione stessa. Le regolazioni contabili sono effettuate solo con riferimento a transazioni che riguardano crediti e debiti o che producono effetti di natura economico-patrimoniale.

Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall’avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell’esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa. Alla fine dell’esercizio, le prenotazioni alle quali non hanno fatto seguito obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute sono cancellate quali economie di bilancio.

L’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata, avendo determinato la somma da pagare ed il soggetto creditore e avendo indicato la ragione del debito e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria accertata con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

In tale ottica confluisce l’ultima deliberazione della Corte dei conti n. 238/2017 con la quale si approfondisce la complessa questione dell’operatività del Fondo rischi e spese di cui all’allegato 4.2, D.lgs 118/2011. In forza di detta deliberazione, l’Ente che preveda un contenzioso con rilevanti probabilità di soccombenza è tenuto ad accantonare le risorse necessarie con apposito fondo rischi per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese, che a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva.

Tale conclusione appare evidente che riprenda il principio esposto già nell’allegato 4.2 di cui sopra. Difatti su tale documento, punto 5, lettera h): “nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasca con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l’impegno, si conserva l’impegno e non si effettua l’accantonamento per la parte già impegnata. L’accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell’accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell’ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell’ente, fermo restando l’obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell’esercizio precedente (compreso l’esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio). In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l’accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell’ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell’approvazione del bilancio. In occasione dell’approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione).” Questo quanto esposto dal Legislatore per disciplinare tale intricata materia.

Dunque, le quote accantonate, saranno utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono state accantonate le relative risorse; altresì quando si accerta che la spesa non può più verificarsi la corrispondente quota è liberata dal vincolo. Nel caso di risultato negativo, l’Ente dovrà ripartire le risorse necessarie a sostenere le spese cui erano destinate originariamente le entrate vincolate nel risultato di amministrazione e nel successivo bilancio preventivo occorrerà trovare le risorse necessarie per finanziarie le spese relative che al contrario saranno prive di copertura.

Il debito che deriva dalla sentenza di condanna dell'ente, che ha per oggetto le sole spese legali per il giudizio, determina un debito fuori bilancio se non è stato disposto un accantonamento di somme nel fondo rischi. Nel caso di un debito fuori bilancio il responsabile del procedimento di spesa deve avviare la specifica procedura sul riconoscimento da parte dell'organo consiliare che, oltre ad una istruttoria debitamente motivata, esige il parere del revisore dei conti ed il successivo invio della deliberazione alla Procura della Corte dei Conti per la verifica delle eventuali responsabilità.
 
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