A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione.
Il mancato invio delle predette
deliberazioni nei termini previsti e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con
il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di
natura non regolamentare sono stabilite le modalità' di attuazione della
trasmissione. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica
successivamente sul proprio sito, le deliberazioni inviate dai comuni e tale
pubblicazione sostituisce l'avviso
in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del
decreto legislativo n. 446 del 1997.
Dall'anno di imposta 2013, le stesse deliberazioni di
approvazione, è stato stabilito, debbano essere inviate esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione
del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico
di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360, e successive modificazioni.
I comuni sono inoltre tenuti ad inserire nella suddetta
sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni
stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze. L'efficacia
delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli
stessi nel predetto sito informatico.
In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati
per l'anno precedente.
Mediante inserimento delle suddette delibere comunali nel Portale
del federalismo fiscale nell'apposita sezione dedicata, i Comuni potranno così
inviare al Ministero tutte le proprie informazioni relative all'imposta unica
comunale. La trasmissione telematica di tali atti costituisce adempimento
dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art.52, comma 2, del
D.Lgs. 15 dicembre 197, n.446, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Pertanto, adempimento dei comuni appare essere non solo l’approvazione
dei regolamenti e delle delibere di determinazione delle aliquote o delle
tariffe della IUC entro il termine fissato dalle norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione, ma anche la trasmissione al suddetto portale (www.finanze.gov.it) al fine della
relativa pubblicazione.
La pubblicazione costituisce condizione
di efficacia dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
Ai fini della pubblicazione, i regolamenti e le delibere in
materia di IMU, TASI e TARI devono essere trasmessi dai comuni esclusivamente per via telematica, come sancito dall'art 13 bis del DL 201/2011. Tale trasmissione telematica costituisce a tutti gli effetti
adempimento dell’obbligo di invio degli
atti al MEF. Per quanto concerne, poi, il termine entro cui deve essere
effettuata la trasmissione dei regolamenti e delle delibere di approvazione
delle aliquote o delle tariffe, si precisa che:
- per l’IMU e la TASI l’inserimento nel suddetto Portale deve avvenire entro il 14 ottobre di ciascun anno, ai fini della relativa pubblicazione che deve essere effettuata dal Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre;
- per la TARI, l’inserimento nel citato Portale deve avvenire entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.
- per quanto riguarda altre entrate come la TARIP e il COSAP, bisogna richiamare la nota ministeriale del 28 febbraio 2014. Nel documento il ministero traccia la procedura di inserimento nel portale e indica la necessità di trasmettere le delibere e i regolamenti relativi alla TARIP nonché del COSAP. Probabilmente è una scelta dovuta al fatto che quest’ultime si istituiscono in luogo di quelle tributarie.
Si sottolinea che la legge di stabilità per il 2016, oltre ad anticipare il termine per l’inserimento degli atti nel Portale del federalismo fiscale dal 21 ottobre al 14 ottobre, ne ha espressamente sancito la natura perentoria.