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11 ottobre 2017

14 OTTOBRE 2017 APPUNTAMENTO CON IL MEF

A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. 

Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità' di attuazione della trasmissione. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica successivamente sul proprio sito, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Dall'anno di imposta 2013, le stesse deliberazioni di approvazione, è stato stabilito, debbano essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

I comuni sono inoltre tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. 

In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
Mediante inserimento delle suddette delibere comunali nel Portale del federalismo fiscale nell'apposita sezione dedicata, i Comuni potranno così inviare al Ministero tutte le proprie informazioni relative all'imposta unica comunale. La trasmissione telematica di tali atti costituisce adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art.52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 197, n.446, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Pertanto, adempimento dei comuni appare essere non solo l’approvazione dei regolamenti e delle delibere di determinazione delle aliquote o delle tariffe della IUC entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, ma anche la trasmissione al suddetto portale (www.finanze.gov.it) al fine della relativa pubblicazione.

La pubblicazione costituisce condizione di efficacia dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Ai fini della pubblicazione, i regolamenti e le delibere in materia di IMU, TASI e TARI devono essere trasmessi dai comuni esclusivamente per via telematica, come sancito dall'art 13 bis del DL 201/2011. Tale trasmissione telematica costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio degli atti al MEF. Per quanto concerne, poi, il termine entro cui deve essere effettuata la trasmissione dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe, si precisa che:

- per l’IMU e la TASI l’inserimento nel suddetto Portale deve avvenire entro il 14 ottobre di ciascun anno, ai fini della relativa pubblicazione che deve essere effettuata dal Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre;

- per la TARI, l’inserimento nel citato Portale deve avvenire entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

- per quanto riguarda altre entrate come la TARIP e il COSAP, bisogna richiamare la nota ministeriale del 28 febbraio 2014. Nel documento il ministero traccia la procedura di inserimento nel portale e indica la necessità di trasmettere le delibere e i regolamenti relativi alla TARIP nonché del COSAP. Probabilmente è una scelta dovuta al fatto che quest’ultime si istituiscono in luogo di quelle tributarie.

Si sottolinea che la legge di stabilità per il 2016, oltre ad anticipare il termine per l’inserimento degli atti nel Portale del federalismo fiscale dal 21 ottobre al 14 ottobre, ne ha espressamente sancito la natura perentoria.
 
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