A decorrere dal 1 Ottobre 2017 si applicano le disposizioni
contenute nell’articolo 2-bis del DL 193/2016, che introduce una nuova regola
sui versamenti di denaro nella fase di versamento spontanea.
La norma è
rubricata come “Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione
dell’ingiunzione di pagamento ai fini dell’avvio della riscossione coattiva” e
contiene una direttiva di forte impatto gestionale e organizzativo e copre tutte le entrate dell’ente locale: IMU, TARI, TASI, TOSAP, ICP sanzioni
amministrative, sanzioni Codice della Strada, Cosap, oneri edilizi, mense e
altri servizi a domanda individuale, fitti e tutto ciò che transita nel
bilancio dell’ente.
L’articolo 2-bis. “Interventi a tutela del pubblico denaro e
generalizzazione dell’ingiunzione di pagamento ai fini dell’avvio della
riscossione coattiva” così letteralmente sancisce: “1. In deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, il versamento spontaneo delle
entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente
sul conto corrente di tesoreria ovvero sui conti correnti postali ad esso
intestati dell’ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di
cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso
gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Restano
comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell’articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, relative al versamento dell’imposta municipale propria
(IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per le entrate diverse
da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato
esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell’ente impositore ovvero sui
conti correnti postali ad esso intestati o attraverso gli strumenti di
pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori ovvero, a
decorrere dal 1º ottobre 2017, per tutte le entrate riscosse, dal gestore del
relativo servizio che risulti comunque iscritto nell’albo di cui all’articolo
53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e si avvalga di reti di
acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e
solidale già riconosciute dall’Amministrazione finanziaria, tali da consentire,
in presenza della citata cauzione, l’acquisizione diretta da parte degli enti
locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto
delle spese anticipate e dell’aggio dovuto nei confronti del predetto gestore.”
La norma, non derogabile con potestà regolamentare, nella
versione rivista dal dl 50/2017 (art. 35), prevede l’incasso dei versamenti
spontanei di tutte le entrate: sul conto corrente di tesoreria, sul conto
corrente postale intestato all’ente impositore, mediante F24 (solo per i
tributi), mediante strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli
enti impositori.
Vista l’esclusione degli incassi derivati dalla fase di
accertamento e riscossione coattiva che, non sono versamenti spontanei, la
norma impone un obbligo di carattere gestionale finalizzato all’incasso diretto
delle somme. Dunque, da ieri è entrata in vigore, e quindi opera di fatto,
la nuova disciplina sul versamento spontaneo delle entrate locali, perché l’impatto
sulle modalità di incasso e le difficoltà gestionali hanno costretto il Governo
a intervenire con alcuni correttivi rispetto alla norma originaria in vigore
dal 3 dicembre 2016, che imponeva di effettuare il pagamento spontaneo dei
tributi locali sul conto corrente di tesoreria o mediante F24, oppure
attraverso strumenti di pagamento elettronici, prevedendo quindi tre opzioni
alternative, ad eccezione di Imu e Tasi da versare esclusivamente con F24. Per
le entrate diverse da quelle tributarie (sanzioni al codice della strada,
Cosap, oneri edilizi, refezione scolastica, eccetera) venivano invece previste
due sole opzioni alternative: versamento sul conto corrente di tesoreria oppure
tramite strumenti di pagamento elettronici.
L’obbligo di adeguamento dei contratti in corso non è esplicitamente previsto dalla norma. Va infatti ricordato che l’incasso sul conto del terzo, e dunque tutti gli attuali conti intestati al concessionario esterno, sono il frutto dell’applicazione normativa del DL 70/2011 art. 7 comma 2 lettera gg septies “Nel caso di affidamento ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l’apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell’ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell’ente delle somme riscosse, al netto dell’aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente”
L’operazione consta anche di un'adeguamento dei contratti con i concessionari in corso, rilevato che la modalità operativa più flessibile appare il conto corrente postale, il cambio di rotta comporta evidentemente l’apertura di un conto corrente dedicato da parte del comune, l’autorizzazione alla stampa del bollettino, l’attivazione della rendicontazione degli incassi da parte del comune. Così, è senz'altro opportuno adeguare il contratto per la nuova annualità, anche per evitare di creare confusione con la riscossione delle precedenti annualità che non possono avvalersi di tale nuova modalità di incasso.