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3 ottobre 2017

VERSAMENTO SPONTANEO DELLE ENTRATE LOCALI: CONTI CORRENTI POSTALI

A decorrere dal 1 Ottobre 2017 si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 2-bis del DL 193/2016, che introduce una nuova regola sui versamenti di denaro nella fase di versamento spontanea. 

La norma è rubricata come “Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell’ingiunzione di pagamento ai fini dell’avvio della riscossione coattiva” e contiene una direttiva di forte impatto gestionale e organizzativo e copre tutte le entrate dell’ente locale: IMU, TARI, TASI, TOSAP, ICP sanzioni amministrative, sanzioni Codice della Strada, Cosap, oneri edilizi, mense e altri servizi a domanda individuale, fitti e tutto ciò che transita nel bilancio dell’ente.

L’articolo 2-bis. “Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell’ingiunzione di pagamento ai fini dell’avvio della riscossione coattiva” così letteralmente sancisce: “1. In deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati dell’ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al versamento dell’imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell’ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori ovvero, a decorrere dal 1º ottobre 2017, per tutte le entrate riscosse, dal gestore del relativo servizio che risulti comunque iscritto nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e si avvalga di reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale già riconosciute dall’Amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza della citata cauzione, l’acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e dell’aggio dovuto nei confronti del predetto gestore.”

La norma, non derogabile con potestà regolamentare, nella versione rivista dal dl 50/2017 (art. 35), prevede l’incasso dei versamenti spontanei di tutte le entrate: sul conto corrente di tesoreria, sul conto corrente postale intestato all’ente impositore, mediante F24 (solo per i tributi), mediante strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. 

Vista l’esclusione degli incassi derivati dalla fase di accertamento e riscossione coattiva che, non sono versamenti spontanei, la norma impone un obbligo di carattere gestionale finalizzato all’incasso diretto delle somme. Dunque, da ieri è entrata in vigore, e quindi opera di fatto, la nuova disciplina sul versamento spontaneo delle entrate locali, perché l’impatto sulle modalità di incasso e le difficoltà gestionali hanno costretto il Governo a intervenire con alcuni correttivi rispetto alla norma originaria in vigore dal 3 dicembre 2016, che imponeva di effettuare il pagamento spontaneo dei tributi locali sul conto corrente di tesoreria o mediante F24, oppure attraverso strumenti di pagamento elettronici, prevedendo quindi tre opzioni alternative, ad eccezione di Imu e Tasi da versare esclusivamente con F24. Per le entrate diverse da quelle tributarie (sanzioni al codice della strada, Cosap, oneri edilizi, refezione scolastica, eccetera) venivano invece previste due sole opzioni alternative: versamento sul conto corrente di tesoreria oppure tramite strumenti di pagamento elettronici.

L’obbligo di adeguamento dei contratti in corso non è esplicitamente previsto dalla norma. Va infatti ricordato che l’incasso sul conto del terzo, e dunque tutti gli attuali conti intestati al concessionario esterno, sono il frutto dell’applicazione normativa del DL 70/2011 art. 7 comma 2 lettera gg septies  “Nel caso di affidamento ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l’apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell’ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell’ente delle somme riscosse, al netto dell’aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente”
L’operazione consta anche di un'adeguamento dei contratti con i concessionari in corso, rilevato che la modalità operativa più flessibile appare il conto corrente postale, il cambio di rotta comporta evidentemente l’apertura di un conto corrente dedicato da parte del comune, l’autorizzazione alla stampa del bollettino, l’attivazione della rendicontazione degli incassi da parte del comune. Così, è senz'altro opportuno adeguare il contratto per la nuova annualità, anche per evitare di creare confusione con la riscossione delle precedenti annualità che non possono avvalersi di tale nuova modalità di incasso.
Pertanto, dal 1° ottobre si è ampliata la possibilità di versare le entrate anche sui conti correnti postali intestati al Comune, restando comunque diversi i nodi da sciogliere. Soprattutto quello relativo all’esclusione della nuova disciplina agli accertamenti e agli atti della riscossione coattiva.
 
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