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28 settembre 2017

DECRETO AMBIENTE E LO STOP ALLA TARI SUI MAGAZZINI E LE AREE DI PRODUZIONI

Nell’ultimo decennio si è generato un caos nel silenzio delle norme relative alla regolamentazione della Tari per gli operatori economici e i rifiuti speciali assimilati agli urbani, battaglie giurisprudenziali continue tra imprese e enti locali sull’entità del conto Tari hanno riempito la scena giuridica. Fattore scatenante è l’esigenza di gestire i rifiuti speciali assimilati agli urbani, ovvero oltre ai rifiuti speciali, gestiti autonomamente dalle aziende pagando il servizio agli operatori, esiste la categoria dei rifiuti speciali non pericolosi, i quali possono essere assimilati agli urbani dai comuni per mezzo dei regolamenti.

La produzione di rifiuti speciali non assimilabili, ovvero di rifiuti tossici, nocivi o pericolosi dà diritto alla detassazione delle superfici ove vengono prodotti, la normativa prevede l’obbligo di comunicazione del contribuente, giacché la sola produzione di rifiuti pericolosi non è di per sé sufficiente per ottenere la detassazione, richiedendo la norma anche la prova dell’avvenuta trattamento dei rifiuti, con oneri a carico del produttore. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, il produttore che dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati potrà comunque godere di una riduzione che il comune deve disciplinare con il proprio regolamento per la quota variabile del tributo in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo.

Le sostanze assimilabili sono quelle elencate al punto 1.1.1 della Delibera del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, che tuttora disciplina la materia delle assimilazioni. Si precisa che l’assimilazione può operare solo attraverso una delibera comunale, così come espressamente previsto dall’art. 198 del dlgs 152/2006, che al comma 2, lett. g) attribuisce alla competenza comunale “l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all’art. 195, comma 2, lett. e), ferme restando le definizioni di cui all’articolo 184, comma 2, lettere c) e d)”.
Con proprio Regolamento i Comuni possono stabilire per qualità quali rifiuti assimilare agli urbani, nonchè la quantità per la quale diventino speciali non assimilabili.

Il codice ambiente, riscritto nel 2006, aveva demandato la materia a un decreto attuativo, mai prevenuto, fino all’intervento del TAR Lazio che diffida il ministero all’emanazione. Così dopo l’innumerevole giurisprudenza formatasi, arriva il decreto che norma la Tari negli spazi delle industrie di produzione, dunque relativamente ai rifiuti speciali assimilati agli urbani.
Difatti, gli spazi interni delle industrie spesso sono distinti in aree in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili per i quali come detto i produttori gestiscono la raccolta a loro spese, e aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non pericolosi che l’Ente locale può assimilare agli urbani e per i quali si garantisce il servizio di raccolta e smistamento, pertanto dovrebbe essere versato il giusto corrispettivo.

Il decreto in attuazione però cerca di sancire al dettaglio tale fattispecie, esprimendo la massima per la quale per i rifiuti che si creano nelle aree di produzione e nei magazzini delle aziende, oppure nelle attività commerciali medio grandi non è prevista assimilazione, e dunque alcuna tariffa.
Se da un lato tale rigidità porta equilibrio nel caos descritto, dall’altro è necessario riflettere sulla principale conseguenza che tale decisione apporta. La Tari, deve coprire integralmente i costi del servizio e se l'ambito di applicazione più ristretto non si accompagna a una rimodulazione dei costi da finanziare, quel che non viene pagato da un contribuente si scarica su tutti gli altri. Dunque, l’effetto principale lo si avrà nella ricaduta sugli altri utenti, coloro i quali dovranno ripartirsi il restante costo di gestione che non assolto produrrebbe un “buco” su quanto previsto dal piano economico finanziario approvato.
 
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