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8 settembre 2017

DELIBERE TARDIVE EFFICACIA TEMPORALE

Ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della Finanziaria 2007, le delibere comunali devono rispettare il termine per la propria approvazione così come fissato dalla normativa.

Tale disposizione prevede che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

Dunque sembrerebbe che debbano considerarsi nulle le delibere approvate successivamente a tale termine. A definire tale aspetto normativo è intervenuto il Consiglio di Stato con sentenza 4104/2017 con la quale stabilisce che le delibere cosiddette tardive, cioè approvate dagli enti locali oltre il termine previsto per il bilancio di previsione, non sono da ritenersi invalide, quindi da annullare, ma solo inefficaci per l’anno di riferimento.

L’analisi dell’articolo su menzionato ci porta a considerare altresì che la violazione del termine non determina di per se ed automaticamente l’illegittimità dei regolamenti e degli atti comunali, ma incide solo sul regime di efficacia temporale.

Il rispetto del termine invero, è condizione per l’applicazione delle nuove tariffe o per le nuove aliquote retroattivamente, a partire cioè dal 1 gennaio dell'esercizio di riferimento.
A ciò consegue che le tariffe approvate successivamente al termine stabilito non sono invalide, ma l’unica condizione che risulta preclusa è l’applicazione all'esercizio in corso, dunque la retroattività.

Pertanto come se si verificasse una sospensione di quanto deliberato, gli atti vengono sospesi per l'anno di riferimento, per poi acquisire di efficacia l'anno successivo.
 
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