Ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della Finanziaria 2007,
le delibere comunali devono rispettare il termine per la propria approvazione
così come fissato dalla normativa.
Tale disposizione prevede che “Gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione
entro suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno
in anno.”
Dunque sembrerebbe che debbano considerarsi nulle le
delibere approvate successivamente a tale termine. A definire tale aspetto
normativo è intervenuto il Consiglio di Stato con sentenza 4104/2017 con la
quale stabilisce che le delibere cosiddette tardive, cioè approvate dagli enti
locali oltre il termine previsto per il bilancio di previsione, non sono da
ritenersi invalide, quindi da annullare, ma solo inefficaci per l’anno di
riferimento.
L’analisi dell’articolo su menzionato ci porta a considerare
altresì che la violazione del termine non determina di per se ed
automaticamente l’illegittimità dei regolamenti e degli atti comunali, ma
incide solo sul regime di efficacia temporale.
Il rispetto del termine invero,
è condizione per l’applicazione delle nuove tariffe o per le nuove aliquote
retroattivamente, a partire cioè dal 1 gennaio dell'esercizio di riferimento.
A ciò consegue che le tariffe approvate successivamente al
termine stabilito non sono invalide, ma l’unica condizione che risulta preclusa è l’applicazione
all'esercizio in corso, dunque la retroattività.
Pertanto come se si verificasse una sospensione di quanto deliberato, gli atti vengono sospesi per l'anno di riferimento, per poi acquisire di efficacia l'anno successivo.