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22 settembre 2017

SOLO UN ANNO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI

Con il decreto 507/1993 viene regolarizzata la riscossione delle entrate locali. Nello stesso, all’articolo 72, comma 1, si legge, “L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 71, comma 1, è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'articolo 74 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato…”

Si evince che dalla norma esposta il termine di decadenza del tributo per la sua riscossione corrisponde all’anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo.

Nel 2007, precisamente dal 1 gennaio, in attuazione della Finanziaria, Legge n. 296/2006, al comma 163 si stabilì che il titolo esecutivo deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

Apparentemente tale riforma potrebbe trarre in inganno, una profonda analisi invero, chiarisce come tale norma va a disciplinare esclusivamente la riscossione diretta dell’Ente Locale. Ovvero, nulla modifica in relazione alla riscossione a mezzo ruolo, gestita dunque dal concessionario.

Tale fattispecie ha sicuramente destabilizzato gli operatori che spesso non hanno fatto tesoro di tale scrupolosa analisi ed è stata così prodotta numerosa giurisprudenza nel merito. Fino a paventare una fantomatica abrogazione automatica della norma precedentemente in uso (art. 72 Dlgs 507/1993) in virtù della nuova normativa. Nulla più errato di questo. Difatti, alcuna abrogazione è seguita all'emanazione della Finanziaria 2007, che nel disegno originale e fattuale del Legislatore mirava alla sola regolamentazione della riscossione diretta, come già asserito. Quella riscossione che prevede la gestione assoluta dei rapporti con i contribuenti debitori nelle mani degli Enti locali.


Tutto questo tumulto di orientamenti giurisprudenziali viene messo a tacere dalla recentissima pronuncia della Suprema Corte del 26 giugno 2017, la stessa Corte ribadisce confermando il principio in base al quale la formazione e la notifica del ruolo debbano aver luogo entro l’anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo o l’avviso di accertamento è stato notificato, come precedentemente sancito dalla sentenza 1503 del 27/01/2016 “laddove il Comune decida di avvalersi del sistema di riscossione tramite ruolo deve applicare il termine annuale di decadenza espressamente previsto per tale modalità di riscossione dall’art. 72 Dlgs 507 del 1993, non potendo invocare il diverso e più lungo termine di decadenza triennale, previsto dall’art. 1, comma 163 e 171 L. 296/2006 soltanto per la riscossione coattiva dei tributi locali a mezzo di titolo esecutivo.
 
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