Con il decreto 507/1993 viene regolarizzata la riscossione
delle entrate locali. Nello stesso, all’articolo 72, comma 1, si legge, “L'importo
del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla
base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli
accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 71, comma 1, è iscritto a
cura del funzionario responsabile di cui all'articolo 74 in ruoli principali
ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare al concessionario della riscossione, a pena di
decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo
e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro
l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia
ovvero l'avviso di accertamento è notificato…”
Si evince che dalla norma esposta il termine di decadenza
del tributo per la sua riscossione corrisponde all’anno successivo a quello per
il quale è dovuto il tributo.
Nel 2007, precisamente dal 1 gennaio, in attuazione della
Finanziaria, Legge n. 296/2006, al comma 163 si stabilì che il titolo esecutivo deve essere notificato
a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in
cui l’accertamento è divenuto definitivo.
Apparentemente tale riforma potrebbe trarre in inganno, una
profonda analisi invero, chiarisce come tale norma va a disciplinare esclusivamente la riscossione diretta
dell’Ente Locale. Ovvero, nulla modifica in relazione alla riscossione a mezzo
ruolo, gestita dunque dal concessionario.
Tale fattispecie ha sicuramente destabilizzato gli operatori
che spesso non hanno fatto tesoro di tale scrupolosa analisi ed è stata così prodotta
numerosa giurisprudenza nel merito. Fino a paventare una fantomatica
abrogazione automatica della norma precedentemente in uso (art. 72 Dlgs
507/1993) in virtù della nuova normativa. Nulla più errato di questo. Difatti,
alcuna abrogazione è seguita all'emanazione della Finanziaria 2007, che nel
disegno originale e fattuale del Legislatore mirava alla sola regolamentazione
della riscossione diretta, come già asserito. Quella riscossione che prevede la
gestione assoluta dei rapporti con i contribuenti debitori nelle mani degli
Enti locali.
Tutto questo tumulto di orientamenti giurisprudenziali
viene messo a tacere dalla recentissima pronuncia della Suprema Corte del 26 giugno 2017, la stessa Corte ribadisce confermando il principio in base al quale la formazione e la notifica del ruolo debbano aver luogo entro l’anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo o l’avviso di accertamento è stato notificato, come precedentemente sancito dalla sentenza 1503 del 27/01/2016 “laddove
il Comune decida di avvalersi del sistema di riscossione tramite ruolo deve
applicare il termine annuale di decadenza espressamente previsto per tale
modalità di riscossione dall’art. 72 Dlgs 507 del 1993, non potendo invocare il
diverso e più lungo termine di decadenza triennale, previsto dall’art. 1, comma
163 e 171 L. 296/2006 soltanto per la riscossione coattiva dei tributi locali a
mezzo di titolo esecutivo.