NEWS >>>

loginpa

google

autotutela

15 settembre 2017

LA SOTTOSCRIZIONE A STAMPA SOSTITUISCE QUELLA AUTOGRAFA: QUANDO?

Le Pubbliche Amministrazioni nell’espletamento delle loro funzioni concorrono principalmente alla redazione di atti amministrativi. Tali atti sono il risultato di un complesso e spesso rigido iter procedurale, il quale se non osservato nel dettaglio potrebbe far incorrere lo stesso atto in vizi non sempre sanabili e a volte tali da renderlo nullo.

Tra gli aspetti procedurali che se non rispettati possono determinare la nullità dell’atto amministrativo tributario troviamo quello della sottoscrizione. Occorre specificare che, la sottoscrizione rappresenta un presupposto formale che il provvedimento tributario deve contenere e da cui conseguono rilevanti effetti sostanziali. Pertanto la sottoscrizione deve essere obbligatoriamente apposta dal funzionario responsabile del procedimento.

Nel diritto tributario stesso, assumono particolare rilevanza le conseguenze derivanti dalla mancanza o dal difetto di sottoscrizione degli avvisi di accertamento, in quanto apportano l’assoluta nullità dell’atto. Per quanto esposto, tale adempimento riveste carattere di estrema rilevanza.
Per effetto delle modifiche introdotte dall’articolo 15, comma 7 del Dl 78/2009, può essere sostituita la firma autografa del responsabile nominato, apponendo la firma a stampa nei casi in cui gli atti siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Abbiamo già condotto un’attenta analisi sui principi per i quali si è progressivamente intervenuti su tale aspetto e rivoluzionato la disciplina, nell'articolo "sostituibilità della firma autografa: norme e condizioni".

Ora ci preme unicamente ribadire che gli atti per i quali è possibile procedere con la firma a stampa sono stati definiti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2010, prot. 2010/4114. Si precisa dunque che in base a tale disposizione normativa non tutti gli atti tributari che incidono sulla sfera giuridica del contribuente saranno accompagnati dalla sottoscrizione autografa, potendo l’ufficio sostituirla dall’indicazione a stampa del soggetto responsabile nelle circostanze previste dal provvedimento. Tale facoltà impone però una riflessione conseguente, gli atti individuati dal provvedimento, hanno in qualche modo tutti la stessa fondamentale caratteristica, sono atti prodotti da sistemi informativi automatizzati e derivano dunque da attività a carattere seriale effettuate con modalità di lavoro accentrata.

Ciò pertanto comporta attività istruttorie, per le quali sono previste ragioni di economia di scala ed esigenze di maggiore efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse.
L’utilizzo degli strumenti elettronici non è limitata alle fasi dell’iniziativa e dell’istruttoria del procedimento ma consiste nell’elaborazione e nella definizione del contenuto finale dell’atto amministrativo tributario, ciò differenzia altresì dall’elaborazione di quegli atti che necessitano di un processo valutativo da parte dell’Ufficio. E’ dunque chiarificatore la specifica menzione degli “accertamenti parziali” nel contesto dell’articolo 15, comma 7, Del Dl 78/2009, in quanto vengono ricondotti nelle modalità accertative descritte, per le quali gli elementi raccolti non necessitano di approfondimenti da parte del responsabile del provvedimento.

Concludendo, appare evidente come la sostituzione della firma autografa con quella a stampa è legittima solo ed unicamente quando siamo in presenza di atti che mirano all’unicità, alla formazione quindi in serie e emessi grazie ad strumenti elettronici che ne formano così una generazione massiva.
 
Copyright © 2019 Geropa Srl - Gestione Entrate e Riscossione Entrate Locali
Powered by Geropa