Le Pubbliche Amministrazioni nell’espletamento delle loro
funzioni concorrono principalmente alla redazione di atti amministrativi. Tali
atti sono il risultato di un complesso e spesso rigido iter procedurale, il
quale se non osservato nel dettaglio potrebbe far incorrere lo stesso atto in
vizi non sempre sanabili e a volte tali da renderlo nullo.
Tra gli aspetti procedurali che se non rispettati possono
determinare la nullità dell’atto amministrativo tributario troviamo quello
della sottoscrizione. Occorre specificare che, la sottoscrizione rappresenta un
presupposto formale che il provvedimento tributario deve contenere e da cui
conseguono rilevanti effetti sostanziali. Pertanto la sottoscrizione deve
essere obbligatoriamente apposta dal funzionario responsabile del procedimento.
Nel diritto tributario stesso, assumono particolare rilevanza
le conseguenze derivanti dalla mancanza o dal difetto di sottoscrizione degli
avvisi di accertamento, in quanto apportano l’assoluta nullità dell’atto. Per
quanto esposto, tale adempimento riveste carattere di estrema rilevanza.
Per effetto delle modifiche introdotte dall’articolo 15,
comma 7 del Dl 78/2009, può essere sostituita la firma autografa del
responsabile nominato, apponendo la firma a stampa nei casi in cui gli atti
siano prodotti da sistemi informativi
automatizzati. Abbiamo già condotto un’attenta analisi sui principi per i
quali si è progressivamente intervenuti su tale aspetto e rivoluzionato la
disciplina, nell'articolo "sostituibilità della firma autografa: norme e condizioni".
Ora ci preme unicamente ribadire che gli atti per i quali è
possibile procedere con la firma a stampa sono stati definiti con provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2010, prot. 2010/4114. Si precisa dunque che in base a tale disposizione normativa
non tutti gli atti tributari che incidono sulla sfera giuridica del
contribuente saranno accompagnati dalla sottoscrizione autografa, potendo l’ufficio
sostituirla dall’indicazione a stampa del soggetto responsabile nelle
circostanze previste dal provvedimento. Tale facoltà impone però una riflessione conseguente, gli
atti individuati dal provvedimento, hanno in qualche modo tutti la stessa
fondamentale caratteristica, sono atti prodotti da sistemi informativi automatizzati e derivano dunque da attività a
carattere seriale effettuate con modalità di lavoro accentrata.
Ciò pertanto comporta attività istruttorie, per le quali
sono previste ragioni di economia di scala ed esigenze di maggiore efficacia ed
efficienza nell’utilizzo delle risorse.
L’utilizzo degli strumenti elettronici non è limitata alle
fasi dell’iniziativa e dell’istruttoria del procedimento ma consiste nell’elaborazione e nella definizione del
contenuto finale dell’atto amministrativo tributario, ciò differenzia
altresì dall’elaborazione di quegli atti che necessitano di un processo
valutativo da parte dell’Ufficio. E’ dunque chiarificatore la specifica
menzione degli “accertamenti parziali” nel contesto dell’articolo 15, comma 7, Del
Dl 78/2009, in quanto vengono ricondotti nelle modalità accertative descritte,
per le quali gli elementi raccolti non necessitano di approfondimenti da parte
del responsabile del provvedimento.
Concludendo, appare evidente come la sostituzione della
firma autografa con quella a stampa è legittima solo ed unicamente quando siamo
in presenza di atti che mirano all’unicità, alla formazione quindi in serie e
emessi grazie ad strumenti elettronici che ne formano così una generazione
massiva.