La notifica dell’atto di accertamento è un atto di
fondamentale importanza nel campo tributario, difatti esso rappresenta il
momento conclusivo dell’attività di accertamento, consistente nella pretesa impositiva
contenuta nell'avviso, vero e proprio perfezionamento dell’attività. E’
necessario definire che gli atti di accertamento sono atti ricettizi, ovvero
assumono consistenza giuridica alla loro formulazione ma producono gli effetti
in essi contenuti solo al momento della ricezione.
E’ per questo che la notifica per detti atti diviene necessaria. Allora occorre
che il soggetto attivo, il Comune, tenga una condotta atta a portare tale
documento a conoscenza del destinatario mediante appunto l’adempimento
della notificazione.
La notifica, si perfeziona, quindi produce i suoi effetti, dalla data in cui il
soggetto viene a conoscenza dell’atto. Uno dei termini molto spesso dibattuti
che hanno portato e portano tuttora alla formazione di contenziosi tributari è
quello relativo alla notifica degli atti impositivi a cavallo d’anno nel caso
in cui decadano i termini di accertamento. La Corte di Cassazione si era già
espressa con la sentenza n. 477 del 2002, nella quale dichiarava l’illegittimità
del combinato disposto dell’art. 14 del Codice di procedura Civile e dell’art.
4 della legge 20 novembre 1982 n. 890 (notificazione degli atti a mezzo posta
connessi con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevedeva
che la notificazione si perfezionava, per il notificante, alla data di
ricezione dell’atto da parte del destinatario, anziché a quella, antecedente,
di consegna. Secondo i giudici della Consulta, infatti, nel caso di utilizzo
del servizio postale, ai fini del perfezionamento della notifica non deve farsi
riferimento al momento in cui l’atto notificando viene portato a conoscenza del
destinatario, ma è sufficiente che lo stesso venga consegnato dall'interessato
all'ufficiale giudiziario “essendo la successiva attività di quest’ultimo e dei
suoi ausiliari sottratta in toto al controllo ed alla disponibilità del
notificante medesimo”. Precisano, peraltro, i giudici che, relativamente al
destinatario, rimane fermo “il principio del perfezionamento della
notificazione solo alla data di ricezione dell’atto, attestata dall'avviso di
ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi
termine imposto al destinatario medesimo”.
Quindi con la pronuncia esaminata viene riconosciuta la possibilità di una
scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento di notifica.
Quanto alle modalità, si osservano le disposizioni contenute nella legge n.
890/1982, il cui articolo 14 ha previsto che “la notificazione degli avvisi e
degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente …. Può
eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove
ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali
ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, secondo
le modalità previste dalla presente legge”.
In concreto quindi, qualora l’atto dell’ufficio venga notificato a mezzo del
servizio postale, dovrà aversi riguardo alla data in cui lo stesso è stato
consegnato al soggetto incaricato di procedere alla notificazione. Il principio
generale affermato dalla Consulta, perciò riferibile a ogni tipo di
notificazione e, in particolare, a quella eseguita a mezzo del servizio
postale, muove dall'assunto che è “palesemente
irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un
effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di attività
riferibili non al notificante, ma a soggetti diversi e perciò del tutto
estranee alla sua disponibilità” (sentenza Corte Cost. n. 28/2004).
La Corte prosegue rammentando che, per effetto della sentenza n. 477 del 2002,
risulta ormai presente nell'ordinamento processuale civile, fra le norme sulle
notificazioni degli atti, il principio secondo il quale – relativamente alla
funzione che, sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del
processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante – “il momento
in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve
distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario”.
Negli ultimi anni la giurisprudenza si è espressa unanimemente riguardo agli
effetti sul notificante e sul destinatario della notifica, consolidando i
principi pacifici con la suddetta sentenza 477/2002 e successivamente ribaditi
dalla Consulta, nella sentenza 28/2004.
Pertanto gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale
si producono: per il soggetto notificante: al compimento delle formalità a lui
direttamente imposte dalla legge, ovvero la consegna dell’atto da notificare all'agente notificatore, essendo la successiva attività di quest’ultimo e dei
suoi ausiliari sottratta in toto al controllo del notificante medesimo; per il
soggetto destinatario: al momento della ricezione dell’atto, della
notificazione solo alla data di ricezione dell’atto, attestata dall'avviso di
ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi
termine imposto al destinatario medesimo. Tale
principio “ha carattere generale e trova applicazione non solo con riferimento
agli atti processuali, ma anche con riferimento agli atti d’imposizione
tributaria”.
Di conseguenza, il termine per verificare la regolarità della notificazione
dell’avviso di accertamento spedito a mezzo posta “coincide con la data di spedizione del plico e non con quella della
sua ricezione da parte del contribuente”. In base al principio di
“anticipazione”, gli effetti di ogni tipo di notifica devono essere
ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle
formalità fissate dalla legge a suo carico, vale a dire alla consegna dell’atto
all'agente notificatore, essendo la successiva attività di quest’ultimo
sottratta al controllo e alla sfera di disponibilità dello stesso notificante.
Si rammenta infine che entro il 31/12/2016 si prescriveranno
per tutti i tributi, ai sensi della Legge n. 296/2006, l’anno d’imposta 2011
relativamente alle violazioni per parziale versamento e/o infedele denuncia; l’anno d’imposta 2010 nel
caso di dichiarazioni omesse, che quindi, per il 2010, dovevano essere
presentate nel 2011.