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3 ottobre 2016

LA PRESCRIZIONE 2016 E LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI

La notifica dell’atto di accertamento è un atto di fondamentale importanza nel campo tributario, difatti esso rappresenta il momento conclusivo dell’attività di accertamento, consistente nella pretesa impositiva contenuta nell'avviso, vero e proprio perfezionamento dell’attività. E’ necessario definire che gli atti di accertamento sono atti ricettizi, ovvero assumono consistenza giuridica alla loro formulazione ma producono gli effetti in essi contenuti solo al momento della ricezione. 
E’ per questo che la notifica per detti atti diviene necessaria. Allora occorre che il soggetto attivo, il Comune, tenga una condotta atta a portare tale documento a conoscenza del destinatario mediante appunto l’adempimento della notificazione. 
La notifica, si perfeziona, quindi produce i suoi effetti, dalla data in cui il soggetto viene a conoscenza dell’atto. Uno dei termini molto spesso dibattuti che hanno portato e portano tuttora alla formazione di contenziosi tributari è quello relativo alla notifica degli atti impositivi a cavallo d’anno nel caso in cui decadano i termini di accertamento. La Corte di Cassazione si era già espressa con la sentenza n. 477 del 2002, nella quale dichiarava l’illegittimità del combinato disposto dell’art. 14 del Codice di procedura Civile e dell’art. 4 della legge 20 novembre 1982 n. 890 (notificazione degli atti a mezzo posta connessi con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevedeva che la notificazione si perfezionava, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario, anziché a quella, antecedente, di consegna. Secondo i giudici della Consulta, infatti, nel caso di utilizzo del servizio postale, ai fini del perfezionamento della notifica non deve farsi riferimento al momento in cui l’atto notificando viene portato a conoscenza del destinatario, ma è sufficiente che lo stesso venga consegnato dall'interessato all'ufficiale giudiziario “essendo la successiva attività di quest’ultimo e dei suoi ausiliari sottratta in toto al controllo ed alla disponibilità del notificante medesimo”. Precisano, peraltro, i giudici che, relativamente al destinatario, rimane fermo “il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell’atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo”. 
Quindi con la pronuncia esaminata viene riconosciuta la possibilità di una scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento di notifica. Quanto alle modalità, si osservano le disposizioni contenute nella legge n. 890/1982, il cui articolo 14 ha previsto che “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente …. Può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge”. 
In concreto quindi, qualora l’atto dell’ufficio venga notificato a mezzo del servizio postale, dovrà aversi riguardo alla data in cui lo stesso è stato consegnato al soggetto incaricato di procedere alla notificazione. Il principio generale affermato dalla Consulta, perciò riferibile a ogni tipo di notificazione e, in particolare, a quella eseguita a mezzo del servizio postale, muove dall'assunto che è “palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di attività riferibili non al notificante, ma a soggetti diversi e perciò del tutto estranee alla sua disponibilità” (sentenza Corte Cost. n. 28/2004). 
La Corte prosegue rammentando che, per effetto della sentenza n. 477 del 2002, risulta ormai presente nell'ordinamento processuale civile, fra le norme sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale – relativamente alla funzione che, sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante – “il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario”. 
Negli ultimi anni la giurisprudenza si è espressa unanimemente riguardo agli effetti sul notificante e sul destinatario della notifica, consolidando i principi pacifici con la suddetta sentenza 477/2002 e successivamente ribaditi dalla Consulta, nella sentenza 28/2004. 
Pertanto gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono: per il soggetto notificante: al compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ovvero la consegna dell’atto da notificare all'agente notificatore, essendo la successiva attività di quest’ultimo e dei suoi ausiliari sottratta in toto al controllo del notificante medesimo; per il soggetto destinatario: al momento della ricezione dell’atto, della notificazione solo alla data di ricezione dell’atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo. Tale principio “ha carattere generale e trova applicazione non solo con riferimento agli atti processuali, ma anche con riferimento agli atti d’imposizione tributaria”.
Di conseguenza, il termine per verificare la regolarità della notificazione dell’avviso di accertamento spedito a mezzo posta “coincide con la data di spedizione del plico e non con quella della sua ricezione da parte del contribuente”. In base al principio di “anticipazione”, gli effetti di ogni tipo di notifica devono essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità fissate dalla legge a suo carico, vale a dire alla consegna dell’atto all'agente notificatore, essendo la successiva attività di quest’ultimo sottratta al controllo e alla sfera di disponibilità dello stesso notificante.

Si rammenta infine che entro il 31/12/2016 si prescriveranno per tutti i tributi, ai sensi della Legge n. 296/2006, l’anno d’imposta 2011 relativamente alle violazioni per parziale versamento e/o infedele denuncia; l’anno d’imposta 2010 nel caso di dichiarazioni omesse, che quindi, per il 2010, dovevano essere presentate nel 2011.
 
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