E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto n.
193 del 2016 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di
esigenze indifferibili” con il quale si concretizza l’addio a Equitalia, e si
cerca di regolarizzare la rottamazione o definizione agevolata delle cartelle
di pagamento.
Si nota però che se l'articolo 6 del decreto prevede
espressamente che per le sanzioni amministrative per violazione al Codice della
strada la definizione agevolata si applica solo per la parte relativa agli
interessi, compresa la maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista
dall'articolo 27 della legge 689/1981, per
le altre entrate comunali nulla si dice.
Visto però che la definizione si applica a tutti i ruoli
affidati ad Equitalia dal 2000 al 2015, è naturale conclusione includere anche
i ruoli relativi ai tributi comunali.
Quindi, un accertamento Ici, Imu, Tarsu, o comunque riferito ai tributi locali in genere, con applicazione della sanzione per omessa denuncia,
considerato l’abbuono ex lege delle sanzioni, sarà nei fatti dimezzato
considerando che la sanzione minima in questo caso è pari al 100% dell'imposta
evasa.
Il decreto, a discapito dei Comuni, non prevede
compensazioni per gli Enti e rimane da verificare l'impatto sui bilanci
comunali, almeno per quei Comuni che hanno mantenuto accertamenti contabili sui
vecchi ruoli.
Ora sembra necessario far emergere un’ampia disparità di
trattamento nei confronti dei Comuni che riscuotono coattivamente tramite
ingiunzione di pagamento, infatti la definizione agevolata scritta nel decreto
non è applicabile anche all'ingiunzione, e non è presente alcuna disposizione
che dia questa facoltà ai Comuni. Anzi, il testo rincara lo dose, specificando
come sia preclusa ai Comuni la possibilità di prevedere per via regolamentare
un intervento simile, perché le sanzioni sono un accessorio dell'imposta e in
quanto tali sono indisponibili al pari dell'imposta stessa, salvo deroghe
normative.
Né sembra poter essere utilizzabile l'articolo 13 della
legge 289/2002, che permetterebbe in astratto ai Comuni di disciplinare
autonomamente i propri condoni, perché si tratta di norma che per
giurisprudenza consolidata della Cassazione, ma anche della Corte dei Conti, è
applicabile solo per i tributi dovuti alla data di entrata in vigore della
legge 289. Dobbiamo però puntualizzare che questa sembra essere materia ancora
non del tutto pacifica, difatti, lo stesso Ministro dell’economia pare abbia un
orientamento differente che quindi non sposi appieno il filone normativo appena
emanato.
Bocciata quindi la possibilità del condono comunale, i
contribuenti che hanno ricevuto l'ingiunzione di pagamento dal Comune o anche
dal concessionario privato della riscossione non avranno la possibilità di
vedersi abbonate le sanzioni. Questo pone ovviamente seri problemi di
legittimità costituzionale della normativa, perché contribuenti che si trovano
nella stessa situazione sarebbero trattati in modo diverso dal legislatore a
seconda della modalità di riscossione coattiva scelta dal Comune. Quindi si
rischierebbe di cadere in un enorme disparità di trattamento, condizione questa
del tutto lontana e contraria alla filosofia cardine della Costituzione della
Repubblica Italiana.