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26 ottobre 2016

ABBUONO EX LEGE PER I TRIBUTI COMUNALI: ATTENZIONE ALLE DISPARITA'

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto n. 193 del 2016 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” con il quale si concretizza l’addio a Equitalia, e si cerca di regolarizzare la rottamazione o definizione agevolata delle cartelle di pagamento.
Si nota però che se l'articolo 6 del decreto prevede espressamente che per le sanzioni amministrative per violazione al Codice della strada la definizione agevolata si applica solo per la parte relativa agli interessi, compresa la maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'articolo 27 della legge 689/1981, per le altre entrate comunali nulla si dice.
Visto però che la definizione si applica a tutti i ruoli affidati ad Equitalia dal 2000 al 2015, è naturale conclusione includere anche i ruoli relativi ai tributi comunali. 
Quindi, un accertamento Ici, Imu, Tarsu, o comunque riferito ai tributi locali in genere, con applicazione della sanzione per omessa denuncia, considerato l’abbuono ex lege delle sanzioni, sarà nei fatti dimezzato considerando che la sanzione minima in questo caso è pari al 100% dell'imposta evasa.

Il decreto, a discapito dei Comuni, non prevede compensazioni per gli Enti e rimane da verificare l'impatto sui bilanci comunali, almeno per quei Comuni che hanno mantenuto accertamenti contabili sui vecchi ruoli.
Ora sembra necessario far emergere un’ampia disparità di trattamento nei confronti dei Comuni che riscuotono coattivamente tramite ingiunzione di pagamento, infatti la definizione agevolata scritta nel decreto non è applicabile anche all'ingiunzione, e non è presente alcuna disposizione che dia questa facoltà ai Comuni. Anzi, il testo rincara lo dose, specificando come sia preclusa ai Comuni la possibilità di prevedere per via regolamentare un intervento simile, perché le sanzioni sono un accessorio dell'imposta e in quanto tali sono indisponibili al pari dell'imposta stessa, salvo deroghe normative.
Né sembra poter essere utilizzabile l'articolo 13 della legge 289/2002, che permetterebbe in astratto ai Comuni di disciplinare autonomamente i propri condoni, perché si tratta di norma che per giurisprudenza consolidata della Cassazione, ma anche della Corte dei Conti, è applicabile solo per i tributi dovuti alla data di entrata in vigore della legge 289. Dobbiamo però puntualizzare che questa sembra essere materia ancora non del tutto pacifica, difatti, lo stesso Ministro dell’economia pare abbia un orientamento differente che quindi non sposi appieno il filone normativo appena emanato.

Bocciata quindi la possibilità del condono comunale, i contribuenti che hanno ricevuto l'ingiunzione di pagamento dal Comune o anche dal concessionario privato della riscossione non avranno la possibilità di vedersi abbonate le sanzioni. Questo pone ovviamente seri problemi di legittimità costituzionale della normativa, perché contribuenti che si trovano nella stessa situazione sarebbero trattati in modo diverso dal legislatore a seconda della modalità di riscossione coattiva scelta dal Comune. Quindi si rischierebbe di cadere in un enorme disparità di trattamento, condizione questa del tutto lontana e contraria alla filosofia cardine della Costituzione della Repubblica Italiana. 
 
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