I giudici della Suprema Corte con la sentenza n. 19877 del 5
ottobre 2016 in materia di Ici e aree fabbricabili hanno statuito che i proprietari
delle aree fabbricabili sono tenuti a effettuare una nuova dichiarazione in
caso di incremento del valore del cespite, in caso di omissione, a ogni singola
annualità di imposta successiva deve essere applicata la sanzione.
Se i criteri per la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili
sono basati su dati ricavabili da atti pubblici e dai listini della Camera di
commercio, gli stessi sono facilmente accessibili e quindi conoscibili da
chiunque ne abbia interesse.
Tutto questo in forza dell’obbligo di dichiarare le variazioni degli immobili
già dichiarati, qualora incidenti sulla determinazione della imposta, permane
finché non sia presentata una nuova dichiarazione e determina, per ciascun anno
di imposta, una autonoma violazione.
Secondo la Corte, ogni anno il contribuente è tenuto a
riesaminare il valore dell’area sulla scorta dell'andamento del mercato, della
categoria e del valore dei beni a esso similari, tutto questo anche se non
varia nulla nella situazione di fatto, nella sua destinazione e nel contesto
ove il bene è collocato. Dobbiamo ricordare che in realtà già in passato la
Corte si era espressa in tal senso, precisando che la violazione dell'obbligo
di denuncia non si esaurisce con la violazione del primo termine dettato dal
legislatore. In conformità al principio secondo cui, in mancanza di variazioni,
la dichiarazione produce effetto anche per gli anni successivi, è ovvio che
tale effetto, può verificarsi solo in presenza
di una dichiarazione e non in assenza della stessa. Possiamo quindi concludere
che l'obbligo di presentare la dichiarazione per gli anni successivi viene meno
quando la dichiarazione sia stata
presentata per un anno precedente, e
sempre che non siano intervenute variazioni capaci di determinare un'imposta
diversa.
Precisiamo che è il comma 5 dell'articolo 5 del Dlgs n. 504
del 1992 che detta i criteri per la determinazione del valore per le aree
fabbricabili, tale valore costituisce quindi, la base imponibile dell'imposta. Altro non è che il valore venale in
comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla
zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione
d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno
necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita
di aree aventi analoghe caratteristiche.