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25 ottobre 2016

DICHIARAZIONE ICI E AREE EDIFICABILI

I giudici della Suprema Corte con la sentenza n. 19877 del 5 ottobre 2016 in materia di Ici e aree fabbricabili hanno statuito che i proprietari delle aree fabbricabili sono tenuti a effettuare una nuova dichiarazione in caso di incremento del valore del cespite, in caso di omissione, a ogni singola annualità di imposta successiva deve essere applicata la sanzione. 

Se i criteri per la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili sono basati su dati ricavabili da atti pubblici e dai listini della Camera di commercio, gli stessi sono facilmente accessibili e quindi conoscibili da chiunque ne abbia interesse.
Tutto questo in forza dell’obbligo di dichiarare le variazioni degli immobili già dichiarati, qualora incidenti sulla determinazione della imposta, permane finché non sia presentata una nuova dichiarazione e determina, per ciascun anno di imposta, una autonoma violazione.

Secondo la Corte, ogni anno il contribuente è tenuto a riesaminare il valore dell’area sulla scorta dell'andamento del mercato, della categoria e del valore dei beni a esso similari, tutto questo anche se non varia nulla nella situazione di fatto, nella sua destinazione e nel contesto ove il bene è collocato. Dobbiamo ricordare che in realtà già in passato la Corte si era espressa in tal senso, precisando che la violazione dell'obbligo di denuncia non si esaurisce con la violazione del primo termine dettato dal legislatore. In conformità al principio secondo cui, in mancanza di variazioni, la dichiarazione produce effetto anche per gli anni successivi, è ovvio che tale effetto, può verificarsi solo in presenza di una dichiarazione e non in assenza della stessa. Possiamo quindi concludere che l'obbligo di presentare la dichiarazione per gli anni successivi viene meno quando la dichiarazione sia stata presentata per un anno precedente, e sempre che non siano intervenute variazioni capaci di determinare un'imposta diversa.

Precisiamo che è il comma 5 dell'articolo 5 del Dlgs n. 504 del 1992 che detta i criteri per la determinazione del valore per le aree fabbricabili, tale valore costituisce quindi, la base imponibile dell'imposta. Altro non è che il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
 
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