Siamo di nuovo ad esaminare la materia dell'esenzione ici/imu degli immobili di proprietà ecclesiastici destinati allo svolgimento di attività di cui all'articolo 7 del D.Lgs 504/1992. La Suprema Corte con ordinanza n. 19039/2016 cassa il
principio in base al quale che in tema di imposta comunale sugli immobili,
l'esenzione dall'imposta prevista dal suddetto articolo 7, è subordinata alla
compresenza di un requisito soggettivo,
costituito dallo svolgimento delle attività da parte di un ente che non abbia
come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art.
87, comma primo, lett. c), del Dpr n. 917/1986, cui il citato articolo 7
rinvia), e di un requisito oggettivo,
rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di
assistenza o di altre attività equiparate, il cui accertamento deve essere
operato in concreto, verificando che l'attività cui l'immobile è destinato, pur
rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività
commerciale.
Quindi con questa ordinanza il giudice di legittimità segue condividendo l'orientamento ormai maggioritario sull'annosa
questione dell’esenzione dall'imposta comunale sugli immobili di proprietà di
enti religiosi, i quali, in più occasioni, hanno sostenuto l’applicazione della
disposizione contenuta nell'articolo 7, comma 1, lett. i) del Dlgs n. 504/92.
Viene
così a confermarsi la giurisprudenza secondo la quale
l’esenzione si applica solo per quegli immobili all'interno dei quali si svolge
un’attività non avente natura
commerciale. Dunque le attività devono essere esercitate non in via commerciale, vale a dire attività a scopo di lucro, a servizio quindi della collettività con l'unico scopo di perseguire principi di solidarietà e sussidiarietà.
Sicche', il pagamento di un corrispettivo, per la fruizione dell’attività
di assistenza o di altre attività equiparate svolte nell'immobile di proprietà
dell’ente ecclesiastico, e' rivelatore dell'esercizio dell’attività commerciale e del collegato scopo di lucro.
Pertanto il fatto stesso che le rette siano condizione necessaria per usufruire
dei servizi offerti è punto cardine della questione ed esclude a priori
qualunque forma di esenzione. Inoltre non pare in alcun modo sufficiente ad escludere l'esercizio dell’attività
non commerciali, il fatto che eventualmente le rette fossero più' basse
rispetto ai prezzi di mercato.
Quello che si fa prevalere è appunto l'esercizio dell'attività commerciale, il pagamento di un corrispettivo per avere in cambio un dato servizio. Principio questo fondante delle pratiche a stretta rilevanza economica.
Quello che si fa prevalere è appunto l'esercizio dell'attività commerciale, il pagamento di un corrispettivo per avere in cambio un dato servizio. Principio questo fondante delle pratiche a stretta rilevanza economica.