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7 ottobre 2016

LA RETTA SCOLASTICA TRASFORMA L'ENTE RELIGIOSO IN ATTIVITA' COMMERCIALE

Siamo di nuovo ad esaminare la materia dell'esenzione ici/imu degli immobili di proprietà ecclesiastici destinati allo svolgimento di attività di cui all'articolo 7 del D.Lgs 504/1992. La Suprema Corte con ordinanza n. 19039/2016 cassa il principio in base al quale che in tema di imposta comunale sugli immobili, l'esenzione dall'imposta prevista dal suddetto articolo 7, è subordinata alla compresenza di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento delle attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 87, comma primo, lett. c), del Dpr n. 917/1986, cui il citato articolo 7 rinvia), e di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, il cui accertamento deve essere operato in concreto, verificando che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale.
Quindi con questa ordinanza il giudice di legittimità segue condividendo l'orientamento ormai maggioritario sull'annosa questione dell’esenzione dall'imposta comunale sugli immobili di proprietà di enti religiosi, i quali, in più occasioni, hanno sostenuto l’applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 7, comma 1, lett. i) del Dlgs n. 504/92.
Viene così a confermarsi la giurisprudenza secondo la quale l’esenzione si applica solo per quegli immobili all'interno dei quali si svolge un’attività non avente natura commerciale. Dunque le attività devono essere esercitate non in via commerciale, vale a dire attività a scopo di lucro, a servizio quindi della collettività con l'unico scopo di perseguire principi di solidarietà e sussidiarietà.

Sicche', il pagamento di un corrispettivo, per la fruizione dell’attività di assistenza o di altre attività equiparate svolte nell'immobile di proprietà dell’ente ecclesiastico, e' rivelatore dell'esercizio dell’attività commerciale e del collegato scopo di lucro.
Pertanto il fatto stesso che le rette siano condizione necessaria per usufruire dei servizi offerti è punto cardine della questione ed esclude a priori qualunque forma di esenzione. Inoltre non pare in alcun modo sufficiente ad escludere l'esercizio dell’attività non commerciali, il fatto che eventualmente le rette fossero più' basse rispetto ai prezzi di mercato.
Quello che si fa prevalere è appunto l'esercizio dell'attività commerciale, il pagamento di un corrispettivo per avere in cambio un dato servizio. Principio questo fondante delle pratiche a stretta rilevanza economica. 
 
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