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14 ottobre 2016

GLI IMMOBILI STORICI, L'ICI E IL REGIME AGEVOLATO

La Cassazione ci offre un interessante argomento di analisi: le modalità di riconoscimento delle agevolazioni Ici, previste per i fabbricati di interesse storico e artistico, precisando che per gli enti pubblici è da escludere la necessità di un provvedimento formale che riconosca l'interesse culturale, vigendo per questi una presunzione di interesse storico e artistico, ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs n. 42 del 2004. 
Così con la sentenza del n. 19878/2016 i supremi giudici danno una lettura leggermente diversa da quella finora sponsorizzata dalla giurisprudenza di legittimità e amministrativa.

Dobbiamo premettere che il caso in giudizio dalla Cassazione riguarda le agevolazioni disciplinate dalla normativa Ici che prevedeva per gli immobili storici la determinazione di una rendita catastale calcolata facendo riferimento alla tariffa d'estimo di minor ammontare tra quelle previste nella zona di ubicazione del fabbricato, tutto ai sensi dell’articolo 2 del Dl n. 16/1993. Analogamente è opportuno ribadire come le conclusioni della Corte siano riferibili e quindi applicabili anche all'Imu, la quale imposta in realtà prevede una riduzione del 50 per cento della base imponibile, calcolata, questa volta, facendo riferimento alla rendita iscritta in catasto.
La sentenza in esame conferma, l’orientamento pacifico della giurisprudenza in base al quale, per gli immobili di proprietà privata il regime agevolativo si rende applicabile solo con la notifica della dichiarazione di interesse culturale, sicché l'apposizione del vincolo ha natura costitutiva, mentre, al contrario per gli immobili di proprietà pubblica si sono registrati in passato incertezze, derivanti dal non chiaro tenore delle norme.
Per beni culturali si intendono, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del Dlgs n. 42/2004, le cose immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché a ogni altro ente e istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
Il successivo articolo 12 prevede che questi immobili, se sono opera di autore non più vivente e sono stati costruiti da oltre settanta anni, sono sottoposti comunque al regime dei beni vincolati, fintanto che non è verificata l'effettiva sussistenza dell'interesse storico. Esisterebbe quindi una dichiarazione di interesse culturale ex lege e quindi anche per tali beni si pone il problema se l'inclusione nell'elenco dei beni di interesse storico o artistico abbia valore costitutivo ovvero dichiarativo.

Su tale fattispecie si è espressa la Corte Costituzionale, con sentenza n. 345/2003, ad avviso della quale l'esigenza di certezza nei rapporti tributari può essere soddisfatta da un atto dell'amministrazione dei beni culturali ricognitivo dell'interesse storico o artistico del bene; l'inserimento nell'elenco avrebbe però valenza dichiarativa e non costitutiva.
Sulla stessa scia si è espresso anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4499/2009, nella quale si evidenzia che l'immobile è sottoposto alla normativa vincolistica non per il solo fatto di essere posseduto da un ente pubblico ma perché caratterizzato da un intrinseco valore storico artistico; è così che le forme di protezione e di tutela possono operare solo se è stata accertata la sussistenza dell'interesse culturale.

Dalla giurisprudenza richiamata si può trarre la conclusione che per i fabbricati posseduti da enti pubblici e persone giuridiche private senza scopo di lucro l'accertamento dell'interesse culturale, a differenza dei fabbricati posseduti da privati, ha valore dichiarativo e non costitutivo, sicché una volta riconosciuto l'interesse storico o artistico, il possessore ha diritto a chiedere il rimborso, nei termini di decadenza previsti dalla normativa Ici/Imu.
E’ pertanto esattamente questo il principio che si evince dalla sentenza di cui sopra, riconoscendo il diritto al rimborso anche per le annualità antecedenti a quello di accertamento dell'interesse culturale.
Tuttavia, la stessa sembra non essere condivisibile nel momento in cui esclude, in generale, la necessità di un provvedimento formale ricognitivo dell'interesse culturale, ritenendo sufficiente l'appartenenza dell'immobile a un ente pubblico o privato senza fini di lucro. Detta analisi finale non appare condivisibile in quanto la verifica della sussistenza dell'interesse culturale può essere avviata o d'ufficio o a iniziativa del possessore. Questo ci porta alla ovvia conseguenza che se nessuno dà l’input per la verifica si rischia di far accedere ad un regime agevolativo ingiustamente chi potrebbe non averne diritto. 
 
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