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2 novembre 2016

LEASING E PASSIVITA' IMU: IL CAOS NORMATIVO RICHIEDE INTERVENTO DELLA SUPREMA CORTE

Con la sentenza n. 721/2016 la commissione tributaria provinciale di Modena si trova a statuire di nuovo sull’individuazione del soggetto passivo Imu nel caso di contratti di leasing risolti ma con immobile non riconsegnato. La giurisprudenza non ha ancora trovato la giusta via per porre una decisiva battuta d’arresto agli orientamenti contrastanti. E’ così che a volte si ritiene che il soggetto passivo debba essere la società di leasing, a volte che l'obbligazione tributaria rimanga in capo al locatario finanziario fintanto che non v'è riconsegna dell'immobile.
La normativa Imu in questione ripresa a chiare lettere dalla Commissione tributaria provinciale di Modena prevede che per “gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto”. La norma è identica a quella dell'Ici, per la quale non si sono mai avuti dubbi sul fatto che la soggettività passiva fosse direttamente collegata all'esistenza di un valido contratto di locazione finanziaria.
Il caos giurisprudenziale nasce con un'indicazione fornita dal ministero dell'Economia nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione Imu, in base alla quale la società di leasing deve presentare la dichiarazione Imu solo successivamente alla data di riconsegna del bene, comprovata dal verbale di riconsegna. Il tutto si intreccia ancor di più con la nascita della Tasi, per la quale è espressamente previsto che in “caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna”.
Conseguentemente il dibattito si condisce di tutti i pareri interpretativi sviluppati nel corso degli anni prodotti dalle vari commissioni tributarie. Inoltre prendono parte anche Assilea (Associazione italiana leasing) ritenendo che la soggettività passiva Imu dipenda dalla riconsegna del fabbricato e, dall'altro lato Ifel (con nota del 4 novembre 2013) e il Garante del contribuente della regione Emilia Romagna (con risoluzione 16 gennaio 2014, n. 1972) ritenendo al contrario che la soggettività ritorni in capo alla società di leasing con la risoluzione del contratto, indipendentemente dall'avvenuta riconsegna.
Secondo i giudici modenesi però, la problematica va risolta seguendo l'interpretazione letterale della norma, in base all'articolo 12 delle preleggi, che porta a ritenere che “il locatario è soggetto passivo finché è in corso il contratto e non anche dopo la sua risoluzione». Inoltre, il giudice evidenzia «che la diversa disposizione stabilita per la Tasi dall'articolo 1, comma 672 della legge 147/2013 ha chiaro carattere innovativo e non interpretativo rispetto alla disciplina dell'Imu che non a caso si uniformava confermandola a quella dell'Ici”.
D'altro canto la tesi contraria, che legge la disciplina Tasi con funzione di interpretazione autentica delle regole Imu, appare quanto meno singolare. Se il legislatore avesse ritenuto necessario disporre un'interpretazione autentica, l'avrebbe fatto direttamente sulla norma bisognevole di interpretazione e non su una disciplina relativa a un tributo diverso. Del resto le norme che riconoscono benefici e agevolazioni sono per loro natura di stretta interpretazione, ed essendo connesse agli specifici presupposti e scopi di ciascun sistema impositivo non possono transitare da un'imposta all'altra (Cassazione, sentenza 18022/2016). Peraltro in tema di Imu esiste un divieto normativo espresso, posto che il comma 703 della legge 147/2013 dispone che “l'istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'Imu”, e ciò impedisce quindi di far transitare norme previste solo per la Tasi nel sistema Imu.

Nonostante tutto è ovvio dunque che la disomogeneità e il caos interpretativo che deriva da questa materia potrà essere risolto solo con l’intervento decisivo e autorevole della Corte di Cassazione, nel frattempo la fattispecie sopra analizzata è condannata ad aumentare. 
 
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