Con la sentenza n. 721/2016 la commissione tributaria
provinciale di Modena si trova a statuire di nuovo sull’individuazione del
soggetto passivo Imu nel caso di contratti di leasing risolti ma con immobile
non riconsegnato. La giurisprudenza non ha ancora trovato la giusta via per
porre una decisiva battuta d’arresto agli orientamenti contrastanti. E’ così
che a volte si ritiene che il soggetto passivo debba essere la società di leasing,
a volte che l'obbligazione tributaria rimanga in capo al locatario finanziario
fintanto che non v'è riconsegna dell'immobile.
La normativa Imu in questione ripresa a chiare lettere dalla
Commissione tributaria provinciale di Modena prevede che per “gli immobili,
anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione
finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della
stipula e per tutta la durata del contratto”. La norma è identica a quella
dell'Ici, per la quale non si sono mai avuti dubbi sul fatto che la
soggettività passiva fosse direttamente collegata all'esistenza di un valido
contratto di locazione finanziaria.
Il caos giurisprudenziale nasce con un'indicazione fornita
dal ministero dell'Economia nelle istruzioni alla compilazione della
dichiarazione Imu, in base alla quale la società di leasing deve presentare la
dichiarazione Imu solo successivamente alla data di riconsegna del bene,
comprovata dal verbale di riconsegna. Il tutto si intreccia ancor di più con la
nascita della Tasi, per la quale è espressamente previsto che in “caso di
locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data
della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del
contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente
dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata
dal verbale di consegna”.
Conseguentemente il dibattito si condisce di tutti i pareri
interpretativi sviluppati nel corso degli anni prodotti dalle vari commissioni
tributarie. Inoltre prendono parte anche Assilea (Associazione italiana
leasing) ritenendo che la soggettività passiva Imu dipenda dalla riconsegna del
fabbricato e, dall'altro lato Ifel (con nota del 4 novembre 2013) e il Garante
del contribuente della regione Emilia Romagna (con risoluzione 16 gennaio 2014,
n. 1972) ritenendo al contrario che la soggettività ritorni in capo alla
società di leasing con la risoluzione del contratto, indipendentemente
dall'avvenuta riconsegna.
Secondo i giudici modenesi però, la problematica va risolta
seguendo l'interpretazione letterale della norma, in base all'articolo 12 delle
preleggi, che porta a ritenere che “il locatario è soggetto passivo finché è in
corso il contratto e non anche dopo la sua risoluzione». Inoltre, il giudice
evidenzia «che la diversa disposizione stabilita per la Tasi dall'articolo 1,
comma 672 della legge 147/2013 ha chiaro carattere innovativo e non
interpretativo rispetto alla disciplina dell'Imu che non a caso si uniformava
confermandola a quella dell'Ici”.
D'altro canto la tesi contraria, che legge la disciplina
Tasi con funzione di interpretazione autentica delle regole Imu, appare quanto
meno singolare. Se il legislatore avesse ritenuto necessario disporre
un'interpretazione autentica, l'avrebbe fatto direttamente sulla norma
bisognevole di interpretazione e non su una disciplina relativa a un tributo
diverso. Del resto le norme che riconoscono benefici e agevolazioni sono per
loro natura di stretta interpretazione, ed essendo connesse agli specifici
presupposti e scopi di ciascun sistema impositivo non possono transitare da
un'imposta all'altra (Cassazione, sentenza 18022/2016). Peraltro in tema di Imu
esiste un divieto normativo espresso, posto che il comma 703 della legge
147/2013 dispone che “l'istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per
l'applicazione dell'Imu”, e ciò impedisce quindi di far transitare norme
previste solo per la Tasi nel sistema Imu.
Nonostante tutto è ovvio dunque che la disomogeneità e il
caos interpretativo che deriva da questa materia potrà essere risolto solo con
l’intervento decisivo e autorevole della Corte di Cassazione, nel frattempo la
fattispecie sopra analizzata è condannata ad aumentare.