Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con il decreto
ministeriale di ottobre ha finalmente sciolto le riserve sui rimborsi dei
tributi locali e ha definitivamente aperto la strada al saldo degli stessi.
Ricordiamo che nella circolare 1/DF di aprile 2016 si precisava che i Comuni avrebbero
dovuto caricare i provvedimenti di rimborso già perfezionati su un'applicazione
che sarebbe stata resa disponibile sul portale del federalismo entro il 28
aprile. Il caricamento sarebbe dovuto avvenire nei successivi 60 giorni, quindi
entro il 27 giugno 2016 e lo Stato avrebbe effettuato il rimborso degli importi
dovuti entro i 90 giorni successivi, riconoscendo sugli importi dovuti gli
interessi legali.
Quindi, entro il 25 settembre 2016 i contribuenti avrebbero ricevuto finalmente
i rimborsi, tramite accredito sul conto. Giunti inevitabilmente al mese di
ottobre sembra che con decreto ministeriale appunto il ministero abbia messo
una definizione perentoria.
Ed è così dunque che gli ordini collettivi di pagamento verranno emessi dal
Dipartimento delle Finanze e saranno contestualmente trasmessi alla Banca
d’Italia gli elenchi informatici per l’effettuazione degli accrediti ai singoli
contribuenti.
La Banca d’Italia provvederà all'estinzione dell’ordinativo di pagamento
solamente dopo aver verificato la corrispondenza dell’importo del titolo con il
totale degli importi compresi nei predetti elenchi. Non solo, il Ministero non
si è fermato qui, ha anche individuato le procedure di rimborso della quota IMU
Stato.
E’ previsto così che il Dipartimento delle Finanze del Ministero disponga i rimborsi
dei tributi locali che risultano a seguito dell’istruttoria compiuta dai comuni
sulla base di specifiche liste che contengono sia le generalità di ogni
soggetto avente diritto che l’importo dell’imposta da rimborsare nonché il
codice IBAN del conto corrente.
Nel caso in cui il contribuente non abbia comunicato le
proprie coordinate bancarie o postali per l’effettuazione del rimborso, lo
stesso verrà erogato con modalità alternative a seconda delle circostanze
(bonifico domiciliato presso gli uffici postali per il pagamento in contanti,
vaglia cambiario non trasferibile della Banca d’Italia intestato al
beneficiario del rimborso).
In caso invece di bonifici, vaglia cambiari non andati a
buon fine, nonché nel caso di bonifici domiciliati non riscossi entro il
secondo mese successivo a quello di esigibilità, le somme restituite sono
riversate sul conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale intestato al
"Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale
per la finanza delle pubbliche amministrazioni", per essere riutilizzate
ai fini del rinnovo del pagamento a favore del creditore.
Possiamo quindi sperare che questa annosa questione abbia
ormai preso la strada della definizione conclusiva e che ogni contribuente
riceverà il rimborso dovuto.