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9 novembre 2016

VALORE VENALE E AREE EDIFICABILI

La Suprema Corte con la sentenza n. 21154/2016, chiamata a giudicare in merito alla controversia relativa al valore venale di un terrreno attribuito ad un’area edificabile nonostante non fosse inserito nel piano particolareggiato, statuisce un principio cardine per tutta la giurisprudenza prodotta nel corso degli anni per detta materia. Un'area è considerata edificabile, ai fini dell'applicabilità del criterio fondato sul valore venale, se è qualificata come tale dal piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi.
I giudici si allineano così al consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità e all'interpretazione fornita dalla norma al Dlgs 30 dicembre 1992 n. 504, articolo 2, comma 1, lettera b), secondo cui, in tema di Ici, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, una volta riconosciuta da uno strumento urbanistico generale, non può ritenersi inficiata dalla mancanza di un piano particolareggiato o attuativo. 
Si tratta di un orientamento che recepisce quanto stabilito dalle Sezioni unite le quali hanno altresì osservato che un'area qualificata come edificabile dal Prg è sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile; le eventuali oscillazioni dovute all'andamento del mercato, allo stato di attuazione delle procedure incidenti sullo ius aedificandi o alle modifiche del piano regolatore possono incidere soltanto sull'entità del prelievo.

Rifacendosi sempre a un orientamento di legittimità in tema di Ici, i giudici sostengono che la delibera di giunta municipale che periodicamente determina, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili può avere una portata retroattiva poiché non è configurabile come l'applicazione retroattiva di una norma impositiva, bensì come la determinazione presuntiva di un valore economico di mercato riferibile ad un delimitato arco temporale, ancorché antecedente all'emanazione della delibera medesima.
Per quanto riguarda l'applicabilità delle sanzioni in caso di inadempimento dell'obbligo tributario, i giudici ritengono che se sia l'edificabilità del terreno, sia la determinazione del suo valore venale si basano sull'applicazione di disposizioni non connotate da incertezza interpretativa in senso obiettivo non trova giustificazione l'esclusione dalle sanzioni. Il presupposto di non applicazione delle sanzioni trova infatti fondamento nella condizione d'inevitabile incertezza normativa tributaria; resta invece irrilevante l'incertezza soggettiva, derivante dalla non conoscenza del diritto o dall'erronea interpretazione della normativa.

Per quanto attiene infine alla determinazione dell'aliquota Ici, i giudici richiamano il principio espresso dalla precedente giurisprudenza della stessa Corte secondo cui la competenza è spettata al consiglio comunale nel periodo intercorso tra il 1° gennaio 1997 e l'entrata in vigore del Dlgs 267/2000 , il cui articolo 18 ha ripristinato l'attribuzione alla giunta comunale già originariamente prevista.
 
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