Come per il diritto privato, anche nel diritto tributario si
discute circa la prescrizione e la decadenza in termini di istituti giuridici.
Tali figure, sono direttamente proporzionali alla dimensione temporale degli
atti e correlativamente per l’esercizio dei propri diritti, difatti, il decorso
del tempo, insieme con altri elementi, può assumere rilievo per l’ordinamento
giuridico, e più in particolare può influire sull’acquisto e sull’estinzione
dei diritti.
La disciplina degli istituti della prescrizione e della
decadenza si rinviene innanzi tutto nel codice civile, e così in particolare negli
artt. 2934 e ss. e negli artt. 2964 e ss. C.c..
In via generale la prescrizione, equivale ad una perdita di
forza del diritto e non ad una causa estintiva del diritto. Al contrario, la
decadenza prevede un’inerzia prolungata di chi aveva l’onere della pretesa del
diritto e pertanto si configura una presunzione di abbandono del diritto
stesso, ciò in quanto la decadenza è la necessità che un diritto, ma molto più
spesso un potere, sia esercitato entro un determinato termine.
In materia tributaria la legislazione spesso prevede termini
di decadenza, mentre solo in rare occasioni si parla di prescrizione, valendo
al riguardo in via generale le regole civilistiche.
In linea di massima si parla di decadenza con riferimento a:
- Potere di accertamento;
- Potere di liquidazione;
- Potere di iscrizione a ruolo;
- Diritto al rimborso da parte del contribuente.
Deve ritenersi invece soggetto a prescrizione il diritto di
credito già definitivamente sorto e non ancora attuato per l’inadempimento del
debitore. Lo Statuto del Contribuente (L. 27.7.2000 n. 212) all’art. 3 ha
previsto che i termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti
d’imposta non possono essere prorogati. Secondo l’art. 1 le norme dello Statuto
non sarebbero derogabili se non espressamente e mai con norme speciali. In via
generale può affermarsi che anche in materia tributaria la Prescrizione non può
essere rilevata d’ufficio; ad essa si applicano gli istituti della sospensione
e della interruzione, secondo l’ordinaria disciplina civilistica.
Relativamente ai diritti del contribuente qualunque atto di messa in mora è idoneo a produrre un effetto interruttivo. La notifica di una cartella di pagamento o di una
ingiunzione fiscale produce un effetto interruttivo, mentre l’impugnazione del
ruolo, della cartella o dell’ingiunzione produce un effetto sospensivo del
decorrere del tempo.
Come già osservato in via generale può dirsi che si ha
decadenza, per espressa previsione di legge, l’infruttuoso decorso di un
termine che consuma la possibilità di esercitare un potere idoneo a far acquistare
un diritto. In materia tributaria può aggiungersi che l’infruttuoso decorso del
termine, idoneo per volontà del legislatore a determinare la decadenza, può
consistere nella mancata conclusione di un procedimento o, qualora si tratti del
contribuente, nella omissione di un comportamento attivo.
La decadenza nei tributi locali è regolata dal comma 161
dell’articolo 1 della legge 296/2006 “Gli avvisi di accertamento in rettifica e
d’ufficio devono essere notificati, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono
stati o avrebbero dovuto essere effettuati”. Il successivo comma 163 detta
altra cadenza temporale imponendo di notificare il titolo esecutivo (cartella o
ingiunzione) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
La riscossione a mezzo ruolo delle entrate locali, in base all'articolo 72, comma 1, D.Lgs 507/1993, deve avvenire entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo.
Salvati i termini di decadenza dell’azione amministrativa, si aprono quelli relativi alla prescrizione che sono regolati in via generale da due articoli del codice civile: l’articolo 2946, che individua la prescrizione decennale, e l’articolo 2948 che definisce la prescrizione breve della durata di cinque anni. Diverse sentenze di Cassazione avrebbero individuato per i tributi locali, il termine di prescrizione quinquennale, riferendosi a tutto ciò che è proprio dei canoni, degli interessi e in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi (Cassazione 4283/2010: tributi periodici e canoni cinque anni).
La riscossione a mezzo ruolo delle entrate locali, in base all'articolo 72, comma 1, D.Lgs 507/1993, deve avvenire entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo.
Salvati i termini di decadenza dell’azione amministrativa, si aprono quelli relativi alla prescrizione che sono regolati in via generale da due articoli del codice civile: l’articolo 2946, che individua la prescrizione decennale, e l’articolo 2948 che definisce la prescrizione breve della durata di cinque anni. Diverse sentenze di Cassazione avrebbero individuato per i tributi locali, il termine di prescrizione quinquennale, riferendosi a tutto ciò che è proprio dei canoni, degli interessi e in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi (Cassazione 4283/2010: tributi periodici e canoni cinque anni).
Nella pratica, la decadenza si rispetta unicamente notificando l’atto tipico che la legge definisce per i tributi locali (accertamento/ingiunzione/cartella).
Invece la prescrizione si interrompe con un semplice invito al pagamento.