23 febbraio 2016
ICI: IL CONIUGE PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE E' IL SOGGETTO PASSIVO
La Corte di cassazione secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità statuisce con la sentenza n. 2675/2016 che, in tema di imposta comunale sugli immobili, il coniuge affidatario dei figli al quale sia assegnata la casa di abitazione posta nell'immobile di proprietà dell'altro coniuge non è soggetto passivo dell'imposta per la quota dell'immobile stesso sulla quale non vanti il diritto di proprietà ovvero un qualche diritto reale di godimento, come previsto dall'articolo 3 del Dlgs 504/1992.
Difatti con il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione o di divorzio, viene riconosciuto al coniuge un atipico diritto personale di godimento e non un diritto reale, sicché in capo al coniuge non è ravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o di uno di quei diritti reali di godimento, specificamente previsti dalla norma, costituenti l'unico elemento di identificazione del soggetto tenuto al pagamento dell'imposta in parola sull'immobile.
Il fulcro della nostra analisi si muove dalla distinzione nella classificazione dei diritti reali e personali. Il principio di tipicità legale legato ai diritti reali su cosa altrui, per cui, stante il favore legislativo per la piena proprietà, quello per cui non possono essere creati nuovi e diversi diritti reali oltre ai sei previsti come tali dal codice civile (enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie) né può esserne modificato il regime, consente di distinguere il confine tra diritto reale d’uso e diritto personale di godimento su un determinato bene. Il diritto d’uso, che secondo la previsione dell’art. 1021 c.c. consente al titolare di servirsi della cosa e, se è fruttifera, di raccoglierne i frutti per soddisfare i bisogni personali e della propria famiglia, si caratterizza per la potenziale estensione delle facoltà dell’usuario a tutte le possibilità d’uso della cosa (con il solo limite relativo alla percezione dei frutti). Ne deriva che una limitazione delle complessive facoltà d’usare il bene consentite dalla natura dello stesso non può che connotare il relativo diritto quale diritto personale di godimento e non diritto reale d’uso che, in quanto diverso da quello previsto dalla legge, sarebbe inammissibile.
Pertanto il coniuge assegnatario e non proprietario della casa coniugale acquisirà un vero e proprio diritto d’uso, ma sarà questo ben lontano da quel diritto di godimento del bene per il quale si concretizza una piena titolarità e di conseguenza risulterebbe illegittima la passività dell’imposta. Ne in proposito rileva l'articolo 218 del codice civile, secondo il quale il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario, in quanto la norma, dettata in tema di regime di separazione dei beni dei coniugi, va intesa solo come previsione integrativa del precedente articolo 217 (Amministrazione e godimento dei beni), di conseguenza che la complessiva regolamentazione recata dalle disposizioni dei due articoli è inapplicabile in tutte le ipotesi in cui il godimento del bene del coniuge, da parte dell'altro coniuge, sia fondato «da un rapporto diverso da quello disciplinato da dette norme, come nell'ipotesi di assegnazione (volontaria o giudiziale) al coniuge affidatario dei figli minori della casa di abitazione di proprietà dell'altro coniuge, atteso che il potere del primo non deriva né da un mandato conferito dal secondo, né dal godimento di fatto del bene (ipotizzante il necessario consenso dell'altro coniuge), di cui si occupa l'art. 218 cod. civ».