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1 dicembre 2016

AREE EDIFICABILI E TERRENI AGRICOLI: ACCONTO IMU/TASI

Con la Legge di Stabilità 2016, non poche sono state le modifiche subite per l’Imu sui terreni, al contrario nulla ha subito variazioni relativamente alle aree edificabili, le quali continuano ad essere assoggettate alle imposte Imu e Tasi. 
Stando alle porte ormai la prossima scadenza del 16 dicembre, in cui si è chiamati a versare il saldo Imu e Tasi relativo all’anno d’imposta 2016, per quel che riguarda i terreni agricoli ad oggi coloro che sono ancora coinvolti dal versamento sono solo i possessori, non coltivatori diretti né IAP,  di terreni non ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che non ricadono in comuni delimitati o parzialmente delimitati o in comuni delle isole minori.
Ricordiamo che in linea generale per i terreni si procede con una divisione tra terreno agricolo e area edificabile. Rispettivamente il primo soggetto solo ad Imu e non alla Tasi al contrario per le aree edificabili si ha l’assoggetazione ad entrambe le imposte. Parliamo invece di esenzioni a decorrere dall’anno 2016 per i seguenti casi: 

1.        Terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448;
2.       Terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
3.       Terreni (da chiunque posseduti) ricadenti in uno dei comuni di cui all’elenco della Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993) 
4.       Terreno agricolo posseduto e condotto da coltivatore diretto o IAP, ovunque ubicato 
Occorre far menzione dell’eccezione rilevante esenzione Imu delle aree edificabili. Difatti, se l’area edificabile è posseduta e condotta, come terreno agricolo, da un coltivatore diretto/IAP, si applica la stessa disciplina prevista per i terreni agricoli. Dunque, l’area è esente IMU, ed anche TASI, visto che i terreni agricoli non scontano la TASI.
Caso differente sarà però se l’area edificabile è posseduta e condotta come terreno agricolo da un coltivatore diretto/IAP a titolo di affitto, se così fosse allora il proprietario/locatore dovrà assolvere entrambe le imposte IMU e TASI.
Infine illustriamo brevemente come si determina la base imponibile Imu/Tasi:
Per i terreni calcoliamo (un reddito dominicale + 25%) x 135
Per le aree edificabili il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di riferimento.
Concludendo rammentiamo che Imu e Tasi sono tributi relativi al possesso; dovuti in base alla percentuale di possesso ed in base ai giorni di possesso. Viene inoltre considerato per intero il mese in cui il possesso si è protratto per più di 15 giorni.
Per ciò detto ne segue pacificamente che soggetto passivo Imu è il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso abitazione ecc.). 
Per la Tasi contrariamente il soggetto passivo è identificato anche nel  detentore (conduttore) dell’immobile, la quota Tasi dovuta dal proprietario è quella fissata dalla delibera comunale, e se nulla la delibera dispone in merito ad essa si presume nel 90%, pertanto la restante parte della TASI è a carico dell’occupante.
Nulla appare differente relativamente al versamento per il 2016 di entrambe le imposte che avviene con le stesse modalità dell’annualità pregresse: in acconto che era da versarsi entro il 16 giugno 2016 e a saldo da versare entro il 16 dicembre 2016.

 
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