A pochi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
nuovo saggio d’interesse, ci teniamo a chiarire alcuni concetti.
Dapprima vogliamo introdurre questo particolare tasso d’interesse,
che si inserisce nel rapporto obbligatorio mediante il quale una parte, il
debitore, ha l'obbligo di corrispondere una determinata prestazione a un altro
soggetto, detto creditore.
Nello specifico, nei rapporti tra Stato e cittadini e per
quei contratti per i quali le parti non hanno stabilito un tasso diverso si
applica l'interesse legale. Questo viene stabilito anno per anno con decreto
del Ministero del Tesoro secondo determinati criteri.
Chiarita la definizione di tasso d’interesse e rammentato
che nei rapporti tra stato e cittadini è quello così detto legale a doversi
utilizzare, ci rimane esclusivamente di ricalcare il decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 14 dicembre 2016, n. 291, che modifica la misura del saggio degli
interessi legali di cui all'articolo 1284 codice civile, facendolo allo 0,1% in
ragione d’anno a partire dal 1° gennaio 2017.
In conclusione vogliamo sottolineare come le modifiche del
suddetto valore del tasso hanno la loro origine nell’articolo 1284 del Codice
Civile il quale recita: “Il saggio degli
interessi legali è determinato in misura pari al 2,5 per cento in ragione
d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno
precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la
misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di
durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione
registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova
misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.
Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne
hanno determinato la misura.
Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per
iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.
Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta
domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto
dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali.
La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove
il procedimento arbitrale.”