Con il decreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 1 dicembre 2016 n. 225, pubblicato in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 02/12/2016 n. 282, in vigore dal 3 dicembre, relativo alle disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, il Legislatore si è voluto occupare di quelle che sono le misure da attuare per la
cosiddetta “rottamazione” dei carichi affidati all'Agente della riscossione, anche per le Entrate Locali.
Con l'articolo 6 si introduce così la definizione agevolata, applicabile alle
somme riferite ai carichi come su esposto affidati ad Equitalia tra il 2000 e
il 2016.
Per definizione agevolata viene ad intendersi il processo in
base al quale il contribuente può godere di un trattamento economico
vantaggioso relativamente al pagamento dei suddetti carichi. Nel dettaglio, aderendo
alla procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a
titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di
riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le
sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali.
Le regole sono chiare per i carichi affidati ad Equitalia:
La dichiarazione deve essere presentata dai contribuenti entro il 31 marzo
2017, specificando che la definizione agevolata può riguardare anche il singolo
carico iscritto a ruolo. L'agente della riscossione comunica gli importi dovuti
a ciascun contribuente che presenti la relativa Istanza entro il 31 maggio 2017,
come già chiarito, e il pagamento è rateizzabile.
Bisogna però sottolineare come previsto dall'articolo 6 ter che “con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città' metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.”
La norma prevede dunque, che la scelta debba essere fatta entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 193. Quindi entro il 1° febbraio 2017, tenuto conto che la legge 225 è
entrata in vigore il 3 dicembre scorso, gli enti locali si troveranno a dover
attuare un regolamento per la materia specifica con tutte le modalità
necessarie per l’adozione della definizione agevolata. Lo strumento normativo
per deliberare la sanatoria pertanto non può che essere il regolamento da deliberare dall'Amministrazione e trascorsi 30 giorni dall'adozione del predetto strumento bisognerà provvedere
alla pubblicazione sul sito istituzionale, così come richiamato
dall'articolo.
Nel Regolamento devono essere indicati gli elementi essenziali per la definizione, nello specifico: le modalità di presentazione dell’istanza e il termine ultimo per fruire della sanatoria; il numero massimo di rate e le relative scadenze; la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti ai quali si riferisce l’istanza, con la dichiarazione espressa di rinunciarvi; il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario comunicano ai debitori le somme dovute.
L’ultima scadenza per il pagamento a rate non può andare oltre il termine del 30 settembre 2018.
L’istanza sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme che formano oggetto di definizione. L’omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una delle rate impedisce il perfezionamento della definizione e consente all'ente creditore il recupero immediato di quanto risulti ancora dovuto. I versamenti già effettuati dai debitori si intendono riscossi a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
Nel Regolamento devono essere indicati gli elementi essenziali per la definizione, nello specifico: le modalità di presentazione dell’istanza e il termine ultimo per fruire della sanatoria; il numero massimo di rate e le relative scadenze; la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti ai quali si riferisce l’istanza, con la dichiarazione espressa di rinunciarvi; il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario comunicano ai debitori le somme dovute.
L’ultima scadenza per il pagamento a rate non può andare oltre il termine del 30 settembre 2018.
L’istanza sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme che formano oggetto di definizione. L’omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una delle rate impedisce il perfezionamento della definizione e consente all'ente creditore il recupero immediato di quanto risulti ancora dovuto. I versamenti già effettuati dai debitori si intendono riscossi a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
E’ opportuno porre l’attenzione su di un aspetto peculiare
della norma in commento. In giurisprudenza si parla di ultrattività normativa,
ovvero la condizione per la quale le disposizioni producono effetti successivamente all'entrata in vigore della norma, difatti la notifica dell'ingiunzione quale elemento fondamentale per il beneficio della definizione agevolata può avvenire fino al 31 dicembre 2016 lasciando all'Amministrazione così, la scelta di notificarle entro tale termine o attendere Gennaio 2017 privando però i contribuenti di tale agevolazione.