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14 dicembre 2016

LA BABILONIA DELLA NUOVA DISCIPLINA PER LA RISCOSSIONE SPONTANTEA

Il nuovo articolo 2 bis del DL 193/2016 stabilisce che il contribuente può avvalersi del pagamento spontaneo dei tributi locali, il quale deve essere effettuato o sul conto corrente di tesoreria dell’ente impositore, o mediante F24 o infine attraverso strumenti di pagamento elettronici. A quanto riportato dalla norma fa eccezione il versamento dell’Imu e della Tasi, che persiste sull’unico fronte disponibile per il pagamento ovvero il modello F24 o bollettino postale centralizzato. Materia per la quale ci si discosta è quella per l’assolvimento delle entrate diverse da quelle tributarie, per le quali il versamento è effettuato sul conto corrente di tesoreria o tramite strumenti di pagamento elettronici, quindi ci limitiamo a sole due opzioni.

Questa disciplina sembra però impattare duramente sulle modalità di incasso degli enti. La norma inoltre va in conflitto con l'articolo 7, comma 2, lettera gg-septies del Dl 70/2011, disposizione tra l’altro tuttora in vigore e non abrogata, che impone l'apertura di conti dedicati in caso di esternalizzazione delle entrate, con obbligo di riversamento sul conto corrente di tesoreria comunale entro la prima decade di ogni mese. Andrebbero tra l’altro definiti i confini applicativi, limitati alla riscossione spontanea delle entrate, definizione non codificata che potrebbe prestarsi ad almeno due chiavi di lettura, una comprendente tutto ciò che rientra nella riscossione coattiva, l’altra relativa al pagamento alle scadenze o di ravvedimento, che però taglierebbe fuori la riscossione da accertamento.

Altra questione per nulla pacifica sembra essere l’effettiva applicabilità della nuova disposizione, alla luce dell’assenza di un periodo transitorio che invece sarebbe da supporto per la nuova regolamentazione, se non quasi essenziale. Difatti, il su indicato regime è in vigore dal 3 dicembre scorso, ma non è ancora chiaro se può incidere da subito anche sui contratti in corso. Dovendo ora però rispettare la normativa e stando al tenore letterale delle fonti di diritto si evince che l'inciso iniziale “in deroga all'articolo 52 del Dlgs 446/97” dovrebbe comportare l'impossibilità per i Comuni di regolamentare diversamente la disciplina della riscossione spontanea delle entrate, che resta quella tassativamente indicata dalla norma. Si andrebbe così a configurare un regime di versamento a due canali. Ovvero quello relativo alla nuova disciplina prevista dal Dl 193/2016 solo per i versamenti spontanei e quello relativo alla lettera gg-septies del Dl 70/2011 per tutto il resto. Si desume quindi che quello a cui si sta andando incontro sia una vera e propria babilonia. Un caos generale al quale non sarà agevole porre rimedio.

Bisogna comunque sottolineare come l’applicazione dell’articolo 2-bis comporta una vera e propria rivoluzione gestionale che ovviamente non può nei fatti essere immediatamente attuata. C’è l’esigenza pertanto come già riconosciuto nel capoverso precedente di istituire un periodo transitorio necessario all’adeguamento della nuova disciplina così da renderla effettiva nella consuetudine, cercando dunque di risolvere al minimo le criticità del nuovo regime.
 
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