Il nuovo articolo 2 bis del DL 193/2016 stabilisce che il
contribuente può avvalersi del pagamento spontaneo dei tributi locali, il quale
deve essere effettuato o sul conto corrente di tesoreria dell’ente impositore,
o mediante F24 o infine attraverso strumenti di pagamento elettronici. A quanto
riportato dalla norma fa eccezione il versamento dell’Imu e della Tasi, che
persiste sull’unico fronte disponibile per il pagamento ovvero il modello F24 o
bollettino postale centralizzato. Materia per la quale ci si discosta è quella
per l’assolvimento delle entrate diverse da quelle tributarie, per le quali il
versamento è effettuato sul conto corrente di tesoreria o tramite strumenti di
pagamento elettronici, quindi ci limitiamo a sole due opzioni.
Questa disciplina sembra però impattare duramente sulle
modalità di incasso degli enti. La norma inoltre va in conflitto con l'articolo
7, comma 2, lettera gg-septies del Dl 70/2011, disposizione tra l’altro tuttora
in vigore e non abrogata, che impone l'apertura di conti dedicati in caso di
esternalizzazione delle entrate, con obbligo di riversamento sul conto corrente
di tesoreria comunale entro la prima decade di ogni mese. Andrebbero tra l’altro
definiti i confini applicativi, limitati alla riscossione spontanea delle
entrate, definizione non codificata che potrebbe prestarsi ad almeno due chiavi
di lettura, una comprendente tutto ciò che rientra nella riscossione coattiva,
l’altra relativa al pagamento alle scadenze o di ravvedimento, che però taglierebbe
fuori la riscossione da accertamento.
Altra questione per nulla pacifica sembra essere l’effettiva
applicabilità della nuova disposizione, alla luce dell’assenza di un periodo
transitorio che invece sarebbe da supporto per la nuova regolamentazione, se
non quasi essenziale. Difatti, il su indicato regime è in vigore dal 3 dicembre
scorso, ma non è ancora chiaro se può incidere da subito anche sui contratti in
corso. Dovendo ora però rispettare la normativa e stando al tenore letterale
delle fonti di diritto si evince che l'inciso iniziale “in deroga all'articolo 52 del Dlgs 446/97” dovrebbe comportare
l'impossibilità per i Comuni di regolamentare diversamente la disciplina della
riscossione spontanea delle entrate, che resta quella tassativamente indicata
dalla norma. Si andrebbe così a configurare un regime di versamento a due
canali. Ovvero quello relativo alla nuova disciplina prevista dal Dl 193/2016
solo per i versamenti spontanei e quello relativo alla lettera gg-septies del
Dl 70/2011 per tutto il resto. Si desume quindi che quello a cui si sta andando
incontro sia una vera e propria babilonia. Un caos generale al quale non sarà
agevole porre rimedio.
Bisogna comunque sottolineare come l’applicazione dell’articolo
2-bis comporta una vera e propria rivoluzione gestionale che ovviamente non può
nei fatti essere immediatamente attuata. C’è l’esigenza pertanto come già
riconosciuto nel capoverso precedente di istituire un periodo transitorio
necessario all’adeguamento della nuova disciplina così da renderla effettiva
nella consuetudine, cercando dunque di risolvere al minimo le criticità del
nuovo regime.