La fiscalità locale è in procinto di subire l’ennesima
rivoluzione. Dopo un solo anno dall’entrata in vigore dell’imposta unica
comunale (Iuc), il Governo ha annunciato l’intenzione di istituire un nuovo
tributo comunale (local tax), destinato, come da più parti auspicato, a
semplificare il panorama degli attuali prelievi comunali.
I dubbi interpretativi
In attesa di conoscere i dettagli del nuovo prelievo e
quali saranno i tributi dallo stesso assorbiti, è forse opportuno ricordare le
maggiori criticità che l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili
(Tasi) ha comportato nel corso del 2014, criticità non superate neppure dopo
l’intervento ministeriale avvenuto con l’atipico strumento di prassi delle Faq
(frequently asked questions).
Il primo aspetto che merita di essere ricordato riguarda
la pluralità dei soggetti passivi del tributo. Come ben specificato
dall’articolo 1, commi 671 e 681, della legge 147/2013, il tributo colpisce sia
il possessore che il detentore dell’immobile, mediante la nascita di due
distinte obbligazioni tributarie, tra loro autonome, ciascuna nella misura del
tributo complessivo stabilita dal comune (utilizzatore tra il 10% ed il 30%).
Fin qui tutto chiaro, seppure alcuni dubbi hanno
riguardato l’aliquota da applicare da parte di ciascuno dei due soggetti
passivi laddove il comune abbia previsto aliquote differenziate in relazione
alle diverse condizioni degli immobili. L’esempio classico è quello
dell’abitazione affittata ad un soggetto che la utilizza come sua abitazione
principale. Il Ministero, nella Faq n.13, ha confermato, anche sulla scorta
dell’intervenuta modifica normativa, che per il detentore “il tributo è
determinato con riferimento alla situazione del titolare del diritto reale
sull’immobile” (articolo 1 comma 688, della legge 147/2013).
Ipotesi di più possessori o detentori
Le cose si complicano considerando la previsione di
solidarietà dell’obbligazione nel caso di più possessori o di più detentori,
prevista dall’articolo 1, comma 671, della legge 147/2013. Tenendo conto anche
della previsione del comma 681, nel caso di una pluralità di possessori e di
utilizzatori dello stesso immobile, si registrano due distinte obbligazioni
tributarie tra loro autonome (una in capo ai possessori ed una in capo ai
detentori), ciascuna al suo interno di natura solidale. Per quanto detto la
norma porta a ritenere che nella fattispecie il versamento del tributo debba
essere effettuato in modo unitario sia dai possessori, non essendo contemplata
la loro responsabilità in base alle quote di possesso (come accade invece
esplicitamente nell’Imu), sia dai detentori dell’immobile per la loro quota.
Il Ministero suggerisce che ciascun comproprietario debba
effettuare il conteggio del tributo in base alla propria quota di titolarità,
tenendo conto dell’aliquota applicabile alla sua situazione, poiché la
solidarietà dell’obbligazione riguarderebbe non tanto la fase del conteggio
dell’imposta e del suo versamento, ma solo quella della responsabilità in caso
di inadempimento. Tuttavia tale posizione, per quanto autorevole e sicuramente
ispirata a ragioni pratiche di semplificazione, non trova conforto nella legge,
la quale non prevede una responsabilità pro-quota possessori, come invece accade
nell’imposta municipale propria.
Ad ingenerare ancora più confusione ha contribuito poi
l’interpretazione fornita da taluni secondo la quale il principio della
suddivisione del pagamento pro-quota trova applicazione anche tra i detentori
dell’immobile, dovendosi ricorrere, in mancanza di una quota di detenzione,
alla suddivisione del tributo in base alla superficie occupata o in parti
uguali tra tutti i co-detentori. In alcuni casi si registrano dubbi su chi sia
il soggetto passivo del tributo, come nel caso in cui il proprietario abbia
locato solo una parte della sua abitazione. In tale fattispecie, secondo il
Ministero (Faq n. 17), l’inquilino è tenuto al versamento della sua quota,
applicando comunque l’aliquota propria della condizione del proprietario
(aliquota prevista per l’abitazione principale). Siffatta conclusione genera
diverse perplessità, poichè la legge pare dare rilievo all’occupante come
soggetto passivo solo quando l’immobile non è utilizzato dal proprietario e
potrebbe avere l’effetto di porre un carico tributario spropositato in capo al
detentore anche di una piccola porzione di un immobile.
Abitazioni concesse in comodato ai parenti fino al primo
grado
Si pensi, inoltre, alle abitazioni concesse in comodato
ai parenti fino al primo grado. Secondo il Ministero (Faq n. 19-23-24), in
tutti i casi in cui si può parlare di abitazione principale, il soggetto
passivo della Tasi è solo il titolare dei diritti reali sull’immobile e non
l’utilizzatore. Quindi, nel caso di comodato, il figlio o il genitore
comodatario non sarebbero soggetti passivi del tributo. Anche in questa ipotesi
la soluzione scelta dal Ministero non trova conforto nella previsione di legge
che, invece, sancisce la soggettività passiva dell’utilizzatore qualora sia
diverso dal titolare dei diritti reali sull’immobile. Peraltro la posizione
assunta dal Ministero nella Faq appena richiamata è contrastante con quella
presente nella Faq n. 17, quando invece si dà rilievo, ai fini della
soggettività passiva del tributo, al locatario di una porzione dell’unità
immobiliare destinata ad abitazione principale del proprietario.
Unità immobiliari assegnate ai soci da parte delle
cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli alloggi sociali
Ad analoga conclusione il Ministero giunge nei casi delle
unità immobiliari assegnate ai soci, per destinarle ad abitazione principale,
da parte delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli alloggi
sociali (Faq n. 19). Ciò in quanto tali fattispecie sono da ritenersi
equiparate per legge all’abitazione principale. Anche tale interpretazione non
trova riscontro nella norma, poichè non si può non rilevare come, ai fini Imu,
l’articolo 1, comma 707, della legge 147/2013 non equipara le fattispecie qui
in esame all’abitazione principale, ma semplicemente le esclude
dall’applicazione dell’imposta.
Abitazioni assegnate agli ex coniugi
Nel caso poi delle abitazioni assegnate agli ex coniugi,
il Ministero pone la soggettività passiva in ogni caso tutta in capo al coniuge
assegnatario, ritenendolo titolare di un diritto di abitazione, per analogia
con la finzione giuridica prevista per la fattispecie nell’Imu dall’articolo 4,
comma 12-quinquies, del Dl 16/2012. Anche in tale caso la conclusione non
appare conforme alla legge, poichè quest’ultima è una norma speciale prevista
per l’Imu e non richiamata nella Tasi.
Periodicità della commisurazione dell’obbligazione
tributaria
Altro aspetto foriero di incertezze in capo ai
contribuenti è la periodicità della commisurazione dell’obbligazione tributaria.
Il Ministero (Faq n. 4) ha ritenuto applicabili le regole dell’Imu, con
conteggio dell’imposta da effettuarsi a mesi. Peccato che una simile soluzione
non trova analoga disciplina nella Tasi. Peraltro il Ministero ha espresso una
posizione opposta a quella riscontrabile invece nello schema di regolamento
Tares, reso disponibile nel proprio sito internet nell’anno 2013, allorquando
si specificava che l’aspetto temporale del presupposto tributario, in mancanza
in proposito di specifiche prescrizioni contenute nell’articolo 14 del Dl
201/2011(analogamente a quanto avviene nella norma dell’articolo 1, comma 671,
della legge 147/2013 nella Tasi), doveva conteggiarsi con il metodo del
pro-die.
Anche la scelta delle aliquote operata dai comuni ha
finito per rendere sempre più complesso il calcolo dell’imposta. La legge ha
attribuito ai comuni un’ampia libertà di differenziazione, sia per tipologia di
immobile che per categoria di attività, pur dovendo rispettare i due limiti
imposti dall’articolo 1, comma 677, della legge 147/213, (aliquota massima del
2,5 per mille e somma Imu+Tasi non superiore al limite massimo Imu da
legge statale al 31/12/2013). Tale eccessiva libertà ha condotto ad un enorme
proliferare di aliquote ed ha spinto alcuni comuni ad una applicazione
selettiva del tributo, concentrata solo su alcuni immobili. Questione la cui effettiva
legittimità non è stata peraltro mai definitivamente chiarita.
Fonte: Il Sole 24 Ore
Ed. Quotidiano digitale Enti Locali & Pa
Autore: Stefano Baldoni
Autore: Stefano Baldoni