NEWS >>>

loginpa

google

autotutela

24 novembre 2014

TASI: QUESTIONI ANCORA IRRISOLTE SULL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN ATTESA DELLA SUA SOSTITUZIONE

La fiscalità locale è in procinto di subire l’ennesima rivoluzione. Dopo un solo anno dall’entrata in vigore dell’imposta unica comunale (Iuc), il Governo ha annunciato l’intenzione di istituire un nuovo tributo comunale (local tax), destinato, come da più parti auspicato, a semplificare il panorama degli attuali prelievi comunali.


I dubbi interpretativi
In attesa di conoscere i dettagli del nuovo prelievo e quali saranno i tributi dallo stesso assorbiti, è forse opportuno ricordare le maggiori criticità che l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) ha comportato nel corso del 2014, criticità non superate neppure dopo l’intervento ministeriale avvenuto con l’atipico strumento di prassi delle Faq (frequently asked questions).
Il primo aspetto che merita di essere ricordato riguarda la pluralità dei soggetti passivi del tributo. Come ben specificato dall’articolo 1, commi 671 e 681, della legge 147/2013, il tributo colpisce sia il possessore che il detentore dell’immobile, mediante la nascita di due distinte obbligazioni tributarie, tra loro autonome, ciascuna nella misura del tributo complessivo stabilita dal comune (utilizzatore tra il 10% ed il 30%).
Fin qui tutto chiaro, seppure alcuni dubbi hanno riguardato l’aliquota da applicare da parte di ciascuno dei due soggetti passivi laddove il comune abbia previsto aliquote differenziate in relazione alle diverse condizioni degli immobili. L’esempio classico è quello dell’abitazione affittata ad un soggetto che la utilizza come sua abitazione principale. Il Ministero, nella Faq n.13, ha confermato, anche sulla scorta dell’intervenuta modifica normativa, che per il detentore “il tributo è determinato con riferimento alla situazione del titolare del diritto reale sull’immobile” (articolo 1 comma 688, della legge 147/2013).

Ipotesi di più possessori o detentori
Le cose si complicano considerando la previsione di solidarietà dell’obbligazione nel caso di più possessori o di più detentori, prevista dall’articolo 1, comma 671, della legge 147/2013. Tenendo conto anche della previsione del comma 681, nel caso di una pluralità di possessori e di utilizzatori dello stesso immobile, si registrano due distinte obbligazioni tributarie tra loro autonome (una in capo ai possessori ed una in capo ai detentori), ciascuna al suo interno di natura solidale. Per quanto detto la norma porta a ritenere che nella fattispecie il versamento del tributo debba essere effettuato in modo unitario sia dai possessori, non essendo contemplata la loro responsabilità in base alle quote di possesso (come accade invece esplicitamente nell’Imu), sia dai detentori dell’immobile per la loro quota.
Il Ministero suggerisce che ciascun comproprietario debba effettuare il conteggio del tributo in base alla propria quota di titolarità, tenendo conto dell’aliquota applicabile alla sua situazione, poiché la solidarietà dell’obbligazione riguarderebbe non tanto la fase del conteggio dell’imposta e del suo versamento, ma solo quella della responsabilità in caso di inadempimento. Tuttavia tale posizione, per quanto autorevole e sicuramente ispirata a ragioni pratiche di semplificazione, non trova conforto nella legge, la quale non prevede una responsabilità pro-quota possessori, come invece accade nell’imposta municipale propria.
Ad ingenerare ancora più confusione ha contribuito poi l’interpretazione fornita da taluni secondo la quale il principio della suddivisione del pagamento pro-quota trova applicazione anche tra i detentori dell’immobile, dovendosi ricorrere, in mancanza di una quota di detenzione, alla suddivisione del tributo in base alla superficie occupata o in parti uguali tra tutti i co-detentori. In alcuni casi si registrano dubbi su chi sia il soggetto passivo del tributo, come nel caso in cui il proprietario abbia locato solo una parte della sua abitazione. In tale fattispecie, secondo il Ministero (Faq n. 17), l’inquilino è tenuto al versamento della sua quota, applicando comunque l’aliquota propria della condizione del proprietario (aliquota prevista per l’abitazione principale). Siffatta conclusione genera diverse perplessità, poichè la legge pare dare rilievo all’occupante come soggetto passivo solo quando l’immobile non è utilizzato dal proprietario e potrebbe avere l’effetto di porre un carico tributario spropositato in capo al detentore anche di una piccola porzione di un immobile.

Abitazioni concesse in comodato ai parenti fino al primo grado
Si pensi, inoltre, alle abitazioni concesse in comodato ai parenti fino al primo grado. Secondo il Ministero (Faq n. 19-23-24), in tutti i casi in cui si può parlare di abitazione principale, il soggetto passivo della Tasi è solo il titolare dei diritti reali sull’immobile e non l’utilizzatore. Quindi, nel caso di comodato, il figlio o il genitore comodatario non sarebbero soggetti passivi del tributo. Anche in questa ipotesi la soluzione scelta dal Ministero non trova conforto nella previsione di legge che, invece, sancisce la soggettività passiva dell’utilizzatore qualora sia diverso dal titolare dei diritti reali sull’immobile. Peraltro la posizione assunta dal Ministero nella Faq appena richiamata è contrastante con quella presente nella Faq n. 17, quando invece si dà rilievo, ai fini della soggettività passiva del tributo, al locatario di una porzione dell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale del proprietario.

Unità immobiliari assegnate ai soci da parte delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli alloggi sociali
Ad analoga conclusione il Ministero giunge nei casi delle unità immobiliari assegnate ai soci, per destinarle ad abitazione principale, da parte delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli alloggi sociali (Faq n. 19). Ciò in quanto tali fattispecie sono da ritenersi equiparate per legge all’abitazione principale. Anche tale interpretazione non trova riscontro nella norma, poichè non si può non rilevare come, ai fini Imu, l’articolo 1, comma 707, della legge 147/2013 non equipara le fattispecie qui in esame all’abitazione principale, ma semplicemente le esclude dall’applicazione dell’imposta.

Abitazioni assegnate agli ex coniugi
Nel caso poi delle abitazioni assegnate agli ex coniugi, il Ministero pone la soggettività passiva in ogni caso tutta in capo al coniuge assegnatario, ritenendolo titolare di un diritto di abitazione, per analogia con la finzione giuridica prevista per la fattispecie nell’Imu dall’articolo 4, comma 12-quinquies, del Dl 16/2012. Anche in tale caso la conclusione non appare conforme alla legge, poichè quest’ultima è una norma speciale prevista per l’Imu e non richiamata nella Tasi.

Periodicità della commisurazione dell’obbligazione tributaria
Altro aspetto foriero di incertezze in capo ai contribuenti è la periodicità della commisurazione dell’obbligazione tributaria. Il Ministero (Faq n. 4) ha ritenuto applicabili le regole dell’Imu, con conteggio dell’imposta da effettuarsi a mesi. Peccato che una simile soluzione non trova analoga disciplina nella Tasi. Peraltro il Ministero ha espresso una posizione opposta a quella riscontrabile invece nello schema di regolamento Tares, reso disponibile nel proprio sito internet nell’anno 2013, allorquando si specificava che l’aspetto temporale del presupposto tributario, in mancanza in proposito di specifiche prescrizioni contenute nell’articolo 14 del Dl 201/2011(analogamente a quanto avviene nella norma dell’articolo 1, comma 671, della legge 147/2013 nella Tasi), doveva conteggiarsi con il metodo del pro-die.
Anche la scelta delle aliquote operata dai comuni ha finito per rendere sempre più complesso il calcolo dell’imposta. La legge ha attribuito ai comuni un’ampia libertà di differenziazione, sia per tipologia di immobile che per categoria di attività, pur dovendo rispettare i due limiti imposti dall’articolo 1, comma 677, della legge 147/213, (aliquota massima del 2,5 per mille e somma  Imu+Tasi non superiore al limite massimo Imu da legge statale al 31/12/2013). Tale eccessiva libertà ha condotto ad un enorme proliferare di aliquote ed ha spinto alcuni comuni ad una applicazione selettiva del tributo, concentrata solo su alcuni immobili. Questione la cui effettiva legittimità non è stata peraltro mai definitivamente chiarita.

Fonte: Il Sole 24 Ore
Ed. Quotidiano digitale Enti Locali & Pa
Autore: Stefano Baldoni


 
Copyright © 2019 Geropa Srl - Gestione Entrate e Riscossione Entrate Locali
Powered by Geropa