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8 novembre 2014

SEMPLIFICAZIONI FISCALI: NUOVI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO DELLE SOCIETÀ ESTINTE

L'art. 28, comma 4, dello schema di decreto sulle semplificazioni fiscali prevede che: “ai soli fini della liquidazioneaccertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”.
La norma è tesa a coordinare la disciplina civilistica sulla cancellazione delle società di capitali (così come novellata dalla riforma del diritto societario attuata con il D.Lgs. n. 6/2003), con le norme dettate in materia di liquidazione, accertamento e riscossione, al fine di evitare che le azioni di recupero poste in essere dagli enti creditori possano essere vanificate da condotte elusive (è questo il caso, ad esempio, delle società estinte senza aver assolto ai propri obblighi di versamento ai fini IVA).
Al riguardo, è ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sentenze n. 4060, n. 4061 e n. 4062 del 2010), la natura costitutiva della cancellazione delle società dal Registro delle imprese, con il conseguente effetto dell'estinzione della società di capitali, a prescindere dall'esistenza di crediti o debiti insoddisfatti o rapporti tributari pendenti.
Tale impostazione fa sì che, nell'ambito delle procedure di liquidazione, l'Amministrazione finanziaria null'altro può avere a pretende sui singoli soci se non quanto ricevuto sulla base del bilancio finale di liquidazione.
L'intervento prende le mosse dalla consapevolezza di come l'attuale quadro normativo, pur essendo effettivamente funzionale a garantire in tempi brevi la cancellazione e la realizzazione dei conseguenti effetti civilistici, renda di difficile realizzazione i controlli e le azioni di recupero, essendo queste ultime spesso regolate da disposizioni che ne prevedono l'avvio in tempi successivi a quelli previsti dall'art. 2495 per l'estinzione della società.
In quest'ottica, il periodo di 5 anni è stato individuato con riferimento ai termini di cui agli articoli 43, comma 2, D.P.R. n. 600/1973 e 57, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, rispettivamente previsti per l'accertamento nelle ipotesi di omessa dichiarazione.
Se da un lato, tuttavia, la norma consente al Fisco di disporre di un maggior tempo per il recupero delle proprie pretese, dall'altro, è evidente come la stessa contribuisca ad accrescere il clima di incertezza che caratterizza l'iter conclusivo della procedura. Non si comprende, ad esempio, come individuare il luogo di notifica di un eventuale avviso di accertamento, posto che la società, dopo la cancellazione, non ha più sedi.
Inoltre, la norma nulla dispone in relazione alla decorrenza delle nuove disposizioni, con il conseguente rischio di “pericolose” interpretazioni a favore dell'applicabilità delle stesse anche nei confronti delle società già cancellate alla data di entrata in vigore del decreto.
Responsabilità estesa per i liquidatori di soggetti IRES
Inoltre, con una modifica dell'art. 36 del D.P.R. n. 602/1973, lo schema di decreto modifica il regime di responsabilità di liquidatori e soci di soggetti IRES.
La norma, in particolare, prevede che i liquidatori che non adempiono all'obbligo di saldare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo di liquidazione e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte, salvo dimostrino di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di aver soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità - precisa la norma - è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.
Tale impostazione capovolge, pertanto, nella sostanza il quadro attuale, in base al quale incombe sull'Amministrazione l'onere di accertare i presupposti relativi alla responsabilità del liquidatore.
Inoltre, con le nuove disposizioni viene meno la limitazione all'applicazione dell'art. 36, D.P.R. n. 602/1973 alle sole imposte sul reddito, con conseguente estensione della responsabilità a tutti i tributi (in primis IVA e IRAP) e ulteriori somme iscrivibili a ruolo in base alle disposizioni del D.P.R. n. 602/1973.
Con riferimento alle novità che vanno a incidere sul regime di responsabilità dei soci, si ricorda che l'art. 36 citato prevede che i soci o associati, che abbiano ricevuto - nel corso degli ultimi due periodi d'imposta antecedenti la messa in liquidazione - denaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o dal liquidatore nel corso della fase di liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute nei limiti del valore dei beni stessi.

La novità introdotta dal decreto consiste nella previsione che il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione (con riguardo al patrimonio della società all'inizio della liquidazione), si presume, salvo prova contraria, proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio o associato.
 
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