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8 novembre 2014

PIÙ FACILE PIGNORARE I VEICOLI

Più facili i pignoramenti dei veicoli. Il maxiemendamento al decreto legge 132/2014 in materia di giustizia, che ha incassato ieri la fiducia del senato con 161 voti favorevoli e 51 contrari, introduce il pignoramento delle auto sotto forma di atto notificato e trascritto al pubblico registro.  Ma le modifiche al decreto, che proseguirà il suo iter alla camera, riguardano anche mediazioni e arbitrati. E anche le spese di lite: chi perde non può sperare nella clemenza del giudice nella condanna a rimborsare le spese legali al vincitore.

Pignoramento auto. Il decreto legge prevede una forma nuova di pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Si eseguirà mediante notificazione al debitore di un atto di un pignoramento, in cui indicano gli estremi identificativi del mezzo.  Al debitore viene anche intimato di consegnare il veicolo e i documenti di proprietà entro 15 giorni all’istituto vendite giudiziarie.
Se il tempo passa e il veicolo non è consegnato,  gli organi di polizia che dovessero fermare i veicolo devono  ritirare la carta di circolazione, i titoli e dei documenti relativi alla proprietà e consegnare il bene pignorato all’istituto vendite giudiziarie.
Il creditore deve anche trascrivere l’atto di pignoramento nei pubblici registri e, soprattutto, deve incardinare il pignoramento presso il tribunale competente. Lo deve fare depositando in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo e copie dei documenti dell’esecuzione. Il decreto fissa un termine di trenta giorni, trascorsi i quali il pignoramento perde efficacia. Le nuove regole varranno per i procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Spese di soccombenza. Si inasprisce ancora di più la regola “chi perde paga”. Il maxiemendamento restringe ancora di più (rispetto al testo originario del provvedimento) i casi in cui il giudice può compensare le spese e, cioè, decidere che ognuno dei due contendenti, anche il vincitore della causa, paghi il suo avvocato. Questa prospettiva favorisce chi perde, che, coltivando questa speranza, fa causa anche quando ha torto.

Per arginare quest’abuso del processo il decreto aveva ristretto la possibilità di compensazione solo ai casi di soccombenza reciproca, di novità della questione o di mutamento della giurisprudenza. Il maxiemendamento precisa che la novità deve essere assoluta, altrimenti comunque il giudice deve condannare alle spese; e aggiunge che il mutamento della giurisprudenza deve essere su questioni dirimenti. Viene ridotta, se non annullata, la discrezionalità del giudice sul carico delle spese legali. Al giudice rimane, però, pur sempre margine di manovra sulla quantificazione, ancorata a parametri ministeriali, che non sono vincolanti né nel minimo né nel massimo.
La novità si applicherà ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione.

Dichiarazioni testimoniali. Scompare la possibilità per l’avvocato di raccogliere dichiarazioni da persone informate sui fatti e di portarle in giudizio. L’istituto non era facilmente coordinabile con le norme deontologiche. Rimane la possibilità per il giudice di disporre la testimonianza scritta mediante l’invio al testimone del modello ministeriale previsto dal codice di procedura civile.
Tasso di mora. Per disincentivare le cause il decreto legge prevede che, durante il giudizio, maturino sulle somme in contestazione non il più basso interesse legale, ma il più alto interesse previsto per le transazioni commerciali.
Nella versione originaria il decreto faceva decorrere il tasso punitivo dall’inizio del procedimento di cognizione. Per evitare incertezze interpretative il maxiemendamento ha precisato che l’inizio della decorrenza è fissato dal momento della proposizione della domanda giudiziale.
La novità si applicherà ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione.

Garanzie per i debitori. Il decreto introduce, per i procedimenti successivi al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione, l’obbligo del creditore di incardinare l’esecuzione in tribunale entro un termine fisso dall’effettuazione del pignoramento, altrimenti l’esecuzione decade. Il maxiemendamento aggiunge a carico del creditore, che non ha iscritto a ruolo l’esecuzione, l’obbligo di darne notizia al debitore: così da consentirgli di poter avere la disponibilità dei beni o, per esempio, del conto corrente.

Autentiche copie. Il decreto legge emendato attribuisce all’avvocato il potere di attestare la conformità delle copie di titoli e atti del pignoramento, che devono essere depositate nella cancelleria delle esecuzioni.

Autore: Antonio Ciccia
 
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