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24 novembre 2014

I CONSORZI PAGANO L'IMU

I consorzi di bonifica sono concessionari dei beni demaniali che vengono loro affidati e non meri detentori. Quindi, sono tenuti al pagamento sia dell'Ici sia dell'Imu. E non possono fruire dell'esenzione dalle imposte comunali nonostante esercitino una funzione pubblica di rilevanza costituzionale. È quanto ha affermato la Corte di cassazione con la sentenza 22647 del 24 ottobre 2014.
Per la Cassazione, la relazione tra il consorzio e i beni «non può essere relegata nell'alveo della detenzione». Del resto, i contributi alle spese di esecuzione e manutenzione delle opere pubbliche sono considerati oneri reali sui fondi dei contribuenti. Il consorzio, invece, assume la qualifica di concessionario di aree demaniali, tenuto al pagamento dell'Ici e dell'Imu in base a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 504/1992. I giudici di legittimità chiariscono inoltre che non può essere riconosciuta l'esenzione perché l'articolo 7 dello stesso decreto non contempla i consorzi tra i beneficiari dell'agevolazione, ancorché la bonifica del territorio sia «confacente a una funzione pubblica di rilevanza costituzionale».
La norma, infatti, riconosce l'esenzione solo per gli immobili posseduti dallo stato e dagli altri enti pubblici che sono espressamente elencati, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. L'esenzione Ici per gli immobili posseduti dagli enti pubblici territoriali (regioni, province) è condizionata dalla destinazione effettiva che a questi viene data. Non è sufficiente la volontà di destinare l'immobile a finalità istituzionali: l'ente pubblico deve fornire la prova che abbia questa destinazione esclusiva.
Va ricordato che con l'introduzione dell'Imu è stato ristretto l'ambito delle esenzioni. Non possono più fruire dell'agevolazione fiscale gli immobili posseduti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. E non è stata riproposta l'esenzione neppure per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili recuperati per essere destinati a attività assistenziali. In effetti l'articolo 9, comma 8, della disciplina sul federalismo fiscale municipale (decreto legislativo 23/2011) non richiama integralmente l'articolo 7 che elenca le tipologie di immobili esenti dal pagamento dell'Ici.

Autore: Sergio Trovato

Fonte: Italia Oggi
 
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