Con la sentenza
n. 19667/2014 , depositata il 18 settembre 2014, la Corte di cassazione a
Sezione unite ha affermato che anche nel regime antecedente l'entrata in
vigore del comma 2-bis dell'articolo 77 del Dpr 602/1973, introdotto con il Dl
70/2011, l'amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi dell'articolo
77, Dpr n. 602 del 1973, deve comunicare al contribuente che procederà
all'iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine -
che per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema,
può essere fissato in 30 giorni - perché egli possa esercitare il proprio
diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento
del dovuto. La Corte ha ritenuto che l'ipoteca esattoriale può essere iscritta
senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di pagamento ex
articolo 50 Dpr 602/73, perché «l'iscrizione ipotecaria non può essere
considerata un atto dell'espropriazione forzata, bensì un atto riferito ad una
procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria». Ma, prosegue la
Corte - e questo è il punto rilevante - «l'inapplicabilità all'iscrizione
ipotecaria della previsione di cui all'art. 50, comma 2, non significa tuttavia
che l'iscrizione ipotecaria possa essere eseguita per così dire insciente
domino, senza che la stessa debba essere oggetto di alcuna comunicazione al
contribuente».
Ciò per una serie di ragioni che la Corte indica
specificatamente: perché si tratta di un atto impugnabile in base all'articolo
19 del decreto legislativo 546/92 che richiede la notifica, perché l'articolo
21-bis della legge 241/90 prevede un obbligo generalizzato di comunicazione dei
provvedimenti limitativi della sfera giuridica del destinatario – articolo che
secondo l'interpretazione più recente si applicherebbe anche ai procedimenti
tributari nonostante il divieto previsto dall'articolo 13, comma 2 della
medesima legge – e perché lo Statuto del contribuente - che così viene
valorizzato - prevede una serie di norme il cui compito precipuo è quello di
assicurare efficienza, trasparenza ed effettività della tutela del contribuente
nella fase del procedimento tributario (articoli 5, 6, 7, 10, 12, comma 2). Ne
consegue, per la Corte, che da questo complesso di norme emerge che la pretesa
tributaria trova legittimità nella formazione procedimentalizzata di una decisione
partecipata mediante la promozione del contraddittorio tra amministrazione e
contribuente anche nella fase precontenziosa al cui ordinato sviluppo è
funzionale il rispetto dell'obbligo di comunicazione degli atti imponibili
(Cassazione 16412/2007, 26635/2009, n.18184/2013).
Il diritto al contraddittorio, che costituisce anche un
principio fondamentale del diritto Ue, secondo la Corte, fa sì che l'iscrizione
ipotecaria deve essere comunicata al contribuente prima di essere eseguita, per
consentirgli l'esercizio del diritto di difesa, proprio mediante l'attivazione
del “contraddittorio endoprocedimentale”. Una bella sentenza che nel
valorizzare appieno i principi contenuti nello Statuto dei diritti del
contribuente e nelle norme comunitarie, rende giustizia della prassi consolidata
degli agenti della riscossione, prima del 2011, di iscrivere ipoteca sugli
immobili dei contribuenti senza notificarla perché siccome la norma parlava di
semplice comunicazione, queste venivano inviate con posta ordinaria, e molto
spesso non ricevute dal contribuente.
Fonte: IlSole24Ore
Autore: Enrico De Mita