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8 novembre 2014

SULL'IPOTECA LA CASSAZIONE VALORIZZA LO STATUTO


Con la sentenza n. 19667/2014 , depositata il 18 settembre 2014, la Corte di cassazione a Sezione unite ha affermato che anche nel regime antecedente l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'articolo 77 del Dpr 602/1973, introdotto con il Dl 70/2011, l'amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi dell'articolo 77, Dpr n. 602 del 1973, deve comunicare al contribuente che procederà all'iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine - che per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in 30 giorni - perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto. La Corte ha ritenuto che l'ipoteca esattoriale può essere iscritta senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di pagamento ex articolo 50 Dpr 602/73, perché «l'iscrizione ipotecaria non può essere considerata un atto dell'espropriazione forzata, bensì un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria». Ma, prosegue la Corte - e questo è il punto rilevante - «l'inapplicabilità all'iscrizione ipotecaria della previsione di cui all'art. 50, comma 2, non significa tuttavia che l'iscrizione ipotecaria possa essere eseguita per così dire insciente domino, senza che la stessa debba essere oggetto di alcuna comunicazione al contribuente».

Ciò per una serie di ragioni che la Corte indica specificatamente: perché si tratta di un atto impugnabile in base all'articolo 19 del decreto legislativo 546/92 che richiede la notifica, perché l'articolo 21-bis della legge 241/90 prevede un obbligo generalizzato di comunicazione dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica del destinatario – articolo che secondo l'interpretazione più recente si applicherebbe anche ai procedimenti tributari nonostante il divieto previsto dall'articolo 13, comma 2 della medesima legge – e perché lo Statuto del contribuente - che così viene valorizzato - prevede una serie di norme il cui compito precipuo è quello di assicurare efficienza, trasparenza ed effettività della tutela del contribuente nella fase del procedimento tributario (articoli 5, 6, 7, 10, 12, comma 2). Ne consegue, per la Corte, che da questo complesso di norme emerge che la pretesa tributaria trova legittimità nella formazione procedimentalizzata di una decisione partecipata mediante la promozione del contraddittorio tra amministrazione e contribuente anche nella fase precontenziosa al cui ordinato sviluppo è funzionale il rispetto dell'obbligo di comunicazione degli atti imponibili (Cassazione 16412/2007, 26635/2009, n.18184/2013).
Il diritto al contraddittorio, che costituisce anche un principio fondamentale del diritto Ue, secondo la Corte, fa sì che l'iscrizione ipotecaria deve essere comunicata al contribuente prima di essere eseguita, per consentirgli l'esercizio del diritto di difesa, proprio mediante l'attivazione del “contraddittorio endoprocedimentale”. Una bella sentenza che nel valorizzare appieno i principi contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente e nelle norme comunitarie, rende giustizia della prassi consolidata degli agenti della riscossione, prima del 2011, di iscrivere ipoteca sugli immobili dei contribuenti senza notificarla perché siccome la norma parlava di semplice comunicazione, queste venivano inviate con posta ordinaria, e molto spesso non ricevute dal contribuente.

Fonte: IlSole24Ore

Autore: Enrico De Mita
 
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