Tributi. La destinazione
della quota erariale per l’imposta municipale sugli immobili diversi
dall’abitazione principale
Nelle varie correzioni è saltata la norma per assegnare all’ente tutto il
gettito 2012
I Comuni che si stanno cimentando con i primi accertamenti Imu relativi
all’anno d’imposta 2012 si sono imbattuti in una spiacevole sorpresa: parte del
gettito recuperato potrebbe essere di competenza dello Stato. È l’effetto
dell’articolo 1, comma 380, della legge 228 del 2012, che abrogando l’articolo
13, comma 11, del Dl 201/2011 ha fatto decadere la disposizione che riconosceva
ai Comuni la spettanza di tutte le somme accertate, compresa la quota Imu che
in autoliquidazione il contribuente avrebbe dovuto versare allo Stato per
alcune fattispecie immobiliari.
Per mettere a fuoco la questione occorre ricostruire il ginepraio normativo
che si è venuto a creare a seguito delle reiterate scorribande del legislatore.
Il Dl 201/2011, all’articolo 13, comma 11, aveva originariamente riservato
allo Stato una quota dell’Imu calcolata applicando l’aliquota del 3,8 per mille
alla base imponibile di determinati immobili. Restava infatti di esclusiva
competenza comunale l’imposta relativa alle abitazioni principali (e relative
pertinenze) e ai fabbricati rurali strumentali. Successivamente, con il Dl
16/2012 è venuta meno (sempre a decorrere dal primo gennaio 2012) la
compartecipazione dello Stato sugli immobili di proprietà dei Comuni posti nel
loro territorio e sugli alloggi assegnati dagli ex Iacp.
In definitiva, nel 2012, ad eccezione delle abitazioni principali (comprese
quelle ad esse assimilate con regolamento comunale), dei fabbricati strumentali
alle attività agricole, dei beni comunali e delle case popolari, su tutti gli
altri immobili i contribuenti avrebbero dovuto corrispondere allo Stato una
quota dell’Imu. L’articolo 13, comma 11, del Dl 201/2011 precisava però che le
attività di accertamento e riscossione dell’imposta di pertinenza erariale
competevano ai Comuni ai quali sarebbero spettati anche le maggiori imposte
recuperate, gli interessi e le sanzioni.
Su questo assetto normativo è quindi intervenuta la legge 228 del 2012 che,
a far tempo dall’anno d’imposta 2013, ha lasciato ai sindaci tutto il gettito
dell’Imu riservandosi solo l’imposta sui fabbricati ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard dello 0,76 per
cento. La stessa legge, però, ha improvvidamente abrogato l’intero comma 11
dell’articolo 13 del Dl 201 del 2012. Di conseguenza oggi non vi è più una
disposizione che con riguardo all’anno d’imposta 2012 individui il soggetto
titolare dell’attività di accertamento sulle quote erariali e il destinatario
delle somme contestate al contribuente.
Rispetto alla prima questione è da ritenere che, pure in assenza di una
specifica disposizione, l’attività di accertamento sia comunque di esclusiva
competenza municipale, trattandosi di un tributo che non perde la sua natura
“locale” ancorché una parte dello stesso andasse versata dai contribuenti
direttamente allo Stato. A diversa conclusione si deve invece pervenire
rispetto alla quota erariale, che non pare possa essere trattenuta dai Comuni
in assenza di una specifica previsione normativa.
Non a caso la stessa legge 228 del 2012, nello stabilire che dal 2013 allo
Stato compete solo il gettito Imu di base sui fabbricati di categoria catastale
D versato spontaneamente dai contribuenti, ha dovuto espressamente disporre che
ai Comuni spettano le somme derivanti dalle attività di accertamento e
riscossione da loro condotte su detti immobili. A questo punto la parola
dovrebbe tornare al legislatore per porre rimedio a quello che, con ogni
probabilità, è stato un “incidente di percorso”.
Testata: Il Sole 24 Ore
Autore: Di Maurizio Bonazzi