Ordinanza della Ctr Milano: istanza ripetibile se mutano le condizioni economiche
Diritto di garanzia sufficiente alla pretesa erariale
La presenza di un'iscrizione d'ipoteca sui beni del contribuente, effettuata dall'Agente della riscossione a tutela del credito erariale, consente al giudice tributario di sospendere l'esecuzione della sentenza di secondo grado contro cui è pendente il ricorso per cassazione. La perdita del bene per vendita forzosa, infatti, integra il requisito del periculum in mora e, d'altro canto, la pretesa erariale risulta già adeguatamente cautelata dall'esistenza della misura ipotecaria.
Di più. L'istanza per ottenere la sospensione, che va indirizzata alla stessa commissione regionale che ha emesso la sentenza, può essere proposta più volte, in ragione delle mutate condizioni economiche del richiedente. Sono le interessanti conclusioni rese dalla sezione 28 della Ctr di Milano, nella ordinanza n.1636/28/2014 dello scorso 12 novembre.
La vicenda prendeva le mosse dall'emissione di una sentenza di secondo grado, con cui il giudice tributario lombardo condannava una società meneghina al pagamento di imposte per oltre 4 milioni di euro. La società presentava dapprima il ricorso per cassazione e, successivamente, proponeva istanza alla stessa commissione regionale, ai sensi dell'articolo 373 del cpc, per ottenere la sospensione della predetta sentenza tributaria, onde evitare danni ingenti che sarebbero potuti derivare dalla vendita all'asta di un bene di interesse storico, già oggetto di iscrizione ipotecaria da parte di Equitalia.
La prima istanza di sospensione veniva respinta per assenza dei presupposti per concedere la sospensione. A distanza di diversi mesi, il contribuente proponeva di nuovo l'istanza di sospensione, rendendo nota alla commissione l'esistenza di una misura ipotecaria sul bene immobile della società, quale atto prodromico alla sua vendita forzosa. Questa volta i giudici regionali hanno accolto l'istanze e disposto la sospensione dell'esecuzione della sentenza.
«Circostanza determinante», osserva la Ctr, «appare essere l'esistenza di un'adeguata copertura cautelare in relazione al credito erariale, costituita dall'iscrizione ipotecaria che grava sul bene, essendo non contestato che il valore del cespite appare sufficientemente capiente a coprire l'importo iscritto a ruolo». Dare seguito all'ipoteca attraverso la vendita all'asta del bene, si porrebbe quale «eccesso di cautela, soprattutto in ragione della non definitività della sentenza portata in esecuzione» e rappresenterebbe, al contempo, un danno grave e irreparabile quale la perdita del bene medesimo.
Da ultimo, aggiunge la sentenza in commento, il fatto di aver già proposto una precedente istanza (rigettata) non si pone come ostacolo alla nuova richiesta di sospensione, poiché «non si configura alcuna ipotesi di consumazione dell'azione giudiziale, posto che si tratta di una misura cautelare che il giudice è tenuto a valutare in ragione delle contingenze in ci versa l'istante al momento di proposizione della domanda che, quindi, può essere riformulata in differenti momenti, in relazione alle mutate condizioni sociali, economiche e finanziarie».
Testata: Italia Oggi
Autore: Benito Fuoco e Nicola Fuoco
Diritto di garanzia sufficiente alla pretesa erariale
La presenza di un'iscrizione d'ipoteca sui beni del contribuente, effettuata dall'Agente della riscossione a tutela del credito erariale, consente al giudice tributario di sospendere l'esecuzione della sentenza di secondo grado contro cui è pendente il ricorso per cassazione. La perdita del bene per vendita forzosa, infatti, integra il requisito del periculum in mora e, d'altro canto, la pretesa erariale risulta già adeguatamente cautelata dall'esistenza della misura ipotecaria.
Di più. L'istanza per ottenere la sospensione, che va indirizzata alla stessa commissione regionale che ha emesso la sentenza, può essere proposta più volte, in ragione delle mutate condizioni economiche del richiedente. Sono le interessanti conclusioni rese dalla sezione 28 della Ctr di Milano, nella ordinanza n.1636/28/2014 dello scorso 12 novembre.
La vicenda prendeva le mosse dall'emissione di una sentenza di secondo grado, con cui il giudice tributario lombardo condannava una società meneghina al pagamento di imposte per oltre 4 milioni di euro. La società presentava dapprima il ricorso per cassazione e, successivamente, proponeva istanza alla stessa commissione regionale, ai sensi dell'articolo 373 del cpc, per ottenere la sospensione della predetta sentenza tributaria, onde evitare danni ingenti che sarebbero potuti derivare dalla vendita all'asta di un bene di interesse storico, già oggetto di iscrizione ipotecaria da parte di Equitalia.
La prima istanza di sospensione veniva respinta per assenza dei presupposti per concedere la sospensione. A distanza di diversi mesi, il contribuente proponeva di nuovo l'istanza di sospensione, rendendo nota alla commissione l'esistenza di una misura ipotecaria sul bene immobile della società, quale atto prodromico alla sua vendita forzosa. Questa volta i giudici regionali hanno accolto l'istanze e disposto la sospensione dell'esecuzione della sentenza.
«Circostanza determinante», osserva la Ctr, «appare essere l'esistenza di un'adeguata copertura cautelare in relazione al credito erariale, costituita dall'iscrizione ipotecaria che grava sul bene, essendo non contestato che il valore del cespite appare sufficientemente capiente a coprire l'importo iscritto a ruolo». Dare seguito all'ipoteca attraverso la vendita all'asta del bene, si porrebbe quale «eccesso di cautela, soprattutto in ragione della non definitività della sentenza portata in esecuzione» e rappresenterebbe, al contempo, un danno grave e irreparabile quale la perdita del bene medesimo.
Da ultimo, aggiunge la sentenza in commento, il fatto di aver già proposto una precedente istanza (rigettata) non si pone come ostacolo alla nuova richiesta di sospensione, poiché «non si configura alcuna ipotesi di consumazione dell'azione giudiziale, posto che si tratta di una misura cautelare che il giudice è tenuto a valutare in ragione delle contingenze in ci versa l'istante al momento di proposizione della domanda che, quindi, può essere riformulata in differenti momenti, in relazione alle mutate condizioni sociali, economiche e finanziarie».
Testata: Italia Oggi
Autore: Benito Fuoco e Nicola Fuoco