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TUTTE LE NEWS SUI TRIBUTI LOCALI

23 dicembre 2016

IL PIANO FINANZIARIO TARI E L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Con l’articolo 172 del Tuel, viene imposto agli enti locali di approvare congiuntamente al bilancio le aliquote e tariffe dei tributi locali. Pertanto in vista dell’approvazione del bilancio 2017/2019, devono provvedere ad approvare le tariffe della tassa sui rifiuti elaborate in conformità al piano finanziario redatto dal soggetto gestore ed approvato dal consiglio comunale o dal competente organo. 
Ricordiamo che il blocco dei tributi locali esteso all’anno 2017, non comprende le tariffe sui rifiuti. 

Spesso però le tempistiche dell’elaborazione e l’approvazione del piano finanziario non coincidono con quelle dell’approvazione del bilancio, rischio questo più elevato quest’anno dato che i termini di approvazione del bilancio risulterebbero anticipati rispetto a quelli registrati negli ultimi anni.

Essenziale è condurre una breve precisazione, il termine ultimo per deliberare le tariffe non è quello di approvazione del bilancio di previsione da parte dell'ente ma quello di scadenza fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio, che per il 2017 è il 28 febbraio. Detto questo, ne consegue che gli enti che riusciranno ad approvare prima della scadenza di febbraio il bilancio di previsione possono limitarsi a confermare le entrate e le spese del servizio previste nel 2016, rinviando l'aggiornamento alla disponibilità del nuovo Pef, così come dichiarato dal ministero dell’Economia con la risoluzione 1/DF/2011, non sarà necessario riapprovare integralmente il bilancio, basterà dunque la sua variazione, accompagnata dalla delibera di approvazione della Tari.

Il quesito a cui vogliamo dare risposta è il seguente, scaduto il termine per l'approvazione del bilancio è possibile modificare le tariffe attribuendo loro decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento?

L’articolo 193 del Tuel, che tutela gli equilibri di bilancio, consentirebbe in caso di salvaguardia entro il 31 luglio, o entro un termine differente stabilito dal regolamento di contabilità dell’ente, di modificare le tariffe e le aliquote dei tributi locali con effetto retroattivo. Ci sarebbe però un problema operativo nell’approvare le tariffe Tari a luglio, difatti, nel caso in cui la bollettazione sia già stata fatta, l'ente sarebbe costretto ad un ricalcolo di tutti gli importi e all'invio di un nuovo avviso di pagamento, con notevole dispendio di tempo e di risorse. 
Pertanto, il problema del disallineamento delle tempistiche non può essere risolto attraverso strumenti impropri e deve invece trovare una soluzione in una previsione di legge o contrattuale chiara. 
Da un lato la normativa di riferimento dovrebbe espressamente ammettere la possibilità di ribaltare sul piano finanziario dell'esercizio successivo il disavanzo di gestione, dall'altro i contratti di servizio con il gestore dei rifiuti dovrebbero imporre espressamente l'obbligo di elaborare il piano in tempo utile per l'approvazione del bilancio



Infine, ricordiamo che non occorre un'espressa deliberazione se l'ente intende confermare le tariffe applicate nel 2016, in quanto il comma 169 della legge 296/2006, ne prevede la proroga automatica in mancanza di adozione di un nuovo atto deliberativo. 

21 dicembre 2016

DL 193/2016, LA DEFINIZIONE AGEVOLATA E IL TANTO ATTESO "REGOLAMENTO"

Con il decreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 1 dicembre 2016 n. 225, pubblicato in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 02/12/2016 n. 282, in vigore dal 3 dicembre, relativo alle disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, il Legislatore si è voluto occupare di quelle che sono le misure da attuare per la cosiddetta “rottamazione” dei carichi affidati all'Agente della riscossione, anche per le Entrate Locali.
Con l'articolo 6 si introduce così la definizione agevolata, applicabile alle somme riferite ai carichi come su esposto affidati ad Equitalia tra il 2000 e il 2016.
Per definizione agevolata viene ad intendersi il processo in base al quale il contribuente può godere di un trattamento economico vantaggioso relativamente al pagamento dei suddetti carichi. Nel dettaglio, aderendo alla procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali.
Le regole sono chiare per i carichi affidati ad Equitalia: La dichiarazione deve essere presentata dai contribuenti entro il 31 marzo 2017, specificando che la definizione agevolata può riguardare anche il singolo carico iscritto a ruolo. L'agente della riscossione comunica gli importi dovuti a ciascun contribuente che presenti la relativa Istanza entro il 31 maggio 2017, come già chiarito, e il pagamento è rateizzabile.

Bisogna però sottolineare come previsto dall'articolo 6 ter che “con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città' metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.”

La norma prevede dunque, che la scelta debba essere fatta entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 193. Quindi entro il 1° febbraio 2017, tenuto conto che la legge 225 è entrata in vigore il 3 dicembre scorso, gli enti locali si troveranno a dover attuare un regolamento per la materia specifica con tutte le modalità necessarie per l’adozione della definizione agevolata. Lo strumento normativo per deliberare la sanatoria pertanto non può che essere il regolamento da deliberare dall'Amministrazione e trascorsi 30 giorni dall'adozione del predetto strumento bisognerà provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale, così come richiamato dall'articolo.

Nel Regolamento devono essere indicati gli elementi essenziali per la definizione, nello specifico: le modalità di presentazione dell’istanza e il termine ultimo per fruire della sanatoria; il numero massimo di rate e le relative scadenze; la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti ai quali si riferisce l’istanza, con la dichiarazione espressa di rinunciarvi; il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario comunicano ai debitori le somme dovute.
L’ultima scadenza per il pagamento a rate non può andare oltre il termine del 30 settembre 2018.
L’istanza sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme che formano oggetto di definizione. L’omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una delle rate impedisce il perfezionamento della definizione e consente all'ente creditore il recupero immediato di quanto risulti ancora dovuto. I versamenti già effettuati dai debitori si intendono riscossi a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
E’ opportuno porre l’attenzione su di un aspetto peculiare della norma in commento. In giurisprudenza si parla di ultrattività normativa, ovvero la condizione per la quale le disposizioni producono effetti successivamente all'entrata in vigore della norma, difatti la notifica dell'ingiunzione quale elemento fondamentale per il beneficio della definizione agevolata può avvenire fino al 31 dicembre 2016 lasciando all'Amministrazione così, la scelta di notificarle entro tale termine o attendere Gennaio 2017 privando però i contribuenti di tale agevolazione.

19 dicembre 2016

L'ULTIMA DISCESA PER LA MISURA DEL SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI PER IL 2017

A pochi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo saggio d’interesse, ci teniamo a chiarire alcuni concetti.
Dapprima vogliamo introdurre questo particolare tasso d’interesse, che si inserisce nel rapporto obbligatorio mediante il quale una parte, il debitore, ha l'obbligo di corrispondere una determinata prestazione a un altro soggetto, detto creditore.
Nello specifico, nei rapporti tra Stato e cittadini e per quei contratti per i quali le parti non hanno stabilito un tasso diverso si applica l'interesse legale. Questo viene stabilito anno per anno con decreto del Ministero del Tesoro secondo determinati criteri.
Chiarita la definizione di tasso d’interesse e rammentato che nei rapporti tra stato e cittadini è quello così detto legale a doversi utilizzare, ci rimane esclusivamente di ricalcare il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 dicembre 2016, n. 291, che modifica la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 codice civile, facendolo allo 0,1% in ragione d’anno a partire dal 1° gennaio 2017.

In conclusione vogliamo sottolineare come le modifiche del suddetto valore del tasso hanno la loro origine nell’articolo 1284 del Codice Civile il quale recita: “Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 2,5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.
Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.
Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. 
La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.” 

14 dicembre 2016

LA BABILONIA DELLA NUOVA DISCIPLINA PER LA RISCOSSIONE SPONTANTEA

Il nuovo articolo 2 bis del DL 193/2016 stabilisce che il contribuente può avvalersi del pagamento spontaneo dei tributi locali, il quale deve essere effettuato o sul conto corrente di tesoreria dell’ente impositore, o mediante F24 o infine attraverso strumenti di pagamento elettronici. A quanto riportato dalla norma fa eccezione il versamento dell’Imu e della Tasi, che persiste sull’unico fronte disponibile per il pagamento ovvero il modello F24 o bollettino postale centralizzato. Materia per la quale ci si discosta è quella per l’assolvimento delle entrate diverse da quelle tributarie, per le quali il versamento è effettuato sul conto corrente di tesoreria o tramite strumenti di pagamento elettronici, quindi ci limitiamo a sole due opzioni.

Questa disciplina sembra però impattare duramente sulle modalità di incasso degli enti. La norma inoltre va in conflitto con l'articolo 7, comma 2, lettera gg-septies del Dl 70/2011, disposizione tra l’altro tuttora in vigore e non abrogata, che impone l'apertura di conti dedicati in caso di esternalizzazione delle entrate, con obbligo di riversamento sul conto corrente di tesoreria comunale entro la prima decade di ogni mese. Andrebbero tra l’altro definiti i confini applicativi, limitati alla riscossione spontanea delle entrate, definizione non codificata che potrebbe prestarsi ad almeno due chiavi di lettura, una comprendente tutto ciò che rientra nella riscossione coattiva, l’altra relativa al pagamento alle scadenze o di ravvedimento, che però taglierebbe fuori la riscossione da accertamento.

Altra questione per nulla pacifica sembra essere l’effettiva applicabilità della nuova disposizione, alla luce dell’assenza di un periodo transitorio che invece sarebbe da supporto per la nuova regolamentazione, se non quasi essenziale. Difatti, il su indicato regime è in vigore dal 3 dicembre scorso, ma non è ancora chiaro se può incidere da subito anche sui contratti in corso. Dovendo ora però rispettare la normativa e stando al tenore letterale delle fonti di diritto si evince che l'inciso iniziale “in deroga all'articolo 52 del Dlgs 446/97” dovrebbe comportare l'impossibilità per i Comuni di regolamentare diversamente la disciplina della riscossione spontanea delle entrate, che resta quella tassativamente indicata dalla norma. Si andrebbe così a configurare un regime di versamento a due canali. Ovvero quello relativo alla nuova disciplina prevista dal Dl 193/2016 solo per i versamenti spontanei e quello relativo alla lettera gg-septies del Dl 70/2011 per tutto il resto. Si desume quindi che quello a cui si sta andando incontro sia una vera e propria babilonia. Un caos generale al quale non sarà agevole porre rimedio.

Bisogna comunque sottolineare come l’applicazione dell’articolo 2-bis comporta una vera e propria rivoluzione gestionale che ovviamente non può nei fatti essere immediatamente attuata. C’è l’esigenza pertanto come già riconosciuto nel capoverso precedente di istituire un periodo transitorio necessario all’adeguamento della nuova disciplina così da renderla effettiva nella consuetudine, cercando dunque di risolvere al minimo le criticità del nuovo regime.

7 dicembre 2016

ULTERIORI RISOLUZIONI PER I RIMBORSI IMU/TARES

E’ notizia del primo dicembre scorso che il Dipartimento delle finanze ha risolto le problematiche che rendevano cavilloso il procedimento con il quale caricare i rimborsi Imu e la maggiorazione Tares che saranno poi erogati al cittadino da parte dello Stato.

Il Dipartimento inizia con l’invito ai contribuenti a fornire il codice Iban al Comune e ciò detto nell'ipotesi in cui non sia stato comunicato nell'istanza di rimborso sia nel caso in cui sia variato. Al contempo per il Comune si è aggiunta una nuova funzionalità con la quale inserire o modificare i codici Iban per le pratiche già trasmesse. Così, l'inserimento permetterà allo Stato di effettuare i versamenti in tempi più rapidi.  In assenza dei riferimenti bancari, infatti, se l'importo è inferiore a mille euro verrà emesso un bonifico domiciliato presso gli uffici postali per il pagamento in contanti, mente per gli importi superiori a mille euro verrà emesso un vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, sempre intestato al beneficiario del rimborso.

Successivamente si dispone l’attivazione di altre funzionalità che risolvono problematiche emerse in sede di caricamento delle istanze di rimborso. Prima fra queste riguarda i Comuni che si sono fusi, in quanto il codice catastale del nuovo Comune è diverso da quello dei Comuni soppressi, ai quali era stato effettuato il maggior versamento. A questo si è ovviato inserendo il nuovo campo denominato, “Codice catastale del comune di origine”, il quale permette di risolvere la situazione tornando all’identificazione del comune originario. Altra casistica è quella relativa alla gestione dei beneficiari diversi dal contribuente che ha effettuato l'errato versamento, caso che si verifica soprattutto con riferimento agli eredi o persone giuridiche non più attive. In questo caso il Comune dovrà inserire in un apposito campo la necessaria documentazione che giustifichi il rimborso a favore di un soggetto diverso da quello che ha effettuato il versamento. Da ultimo, viene risolto anche il problema dei versamenti effettuati dai soggetti esteri che hanno immobili in Italia, per i quali non era stato possibile caricare i provvedimenti di rimborso, perché il sistema verificava l'esistenza dei soli versamenti effettuati tramite F24. Per risolvere il problema dei rimborsi di spettanze dei residenti estero è stato creato il nuovo campo "CRO", dove deve essere inserito il codice identificativo del bonifico.


Si auspica ora una più rapida e agevolata risoluzione così da accelerare la dibattuta e ormai estenuante questione circa i rimborsi che i contribuenti hanno diritto a ricevere.

1 dicembre 2016

AREE EDIFICABILI E TERRENI AGRICOLI: ACCONTO IMU/TASI

Con la Legge di Stabilità 2016, non poche sono state le modifiche subite per l’Imu sui terreni, al contrario nulla ha subito variazioni relativamente alle aree edificabili, le quali continuano ad essere assoggettate alle imposte Imu e Tasi. 
Stando alle porte ormai la prossima scadenza del 16 dicembre, in cui si è chiamati a versare il saldo Imu e Tasi relativo all’anno d’imposta 2016, per quel che riguarda i terreni agricoli ad oggi coloro che sono ancora coinvolti dal versamento sono solo i possessori, non coltivatori diretti né IAP,  di terreni non ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che non ricadono in comuni delimitati o parzialmente delimitati o in comuni delle isole minori.
Ricordiamo che in linea generale per i terreni si procede con una divisione tra terreno agricolo e area edificabile. Rispettivamente il primo soggetto solo ad Imu e non alla Tasi al contrario per le aree edificabili si ha l’assoggetazione ad entrambe le imposte. Parliamo invece di esenzioni a decorrere dall’anno 2016 per i seguenti casi: 

1.        Terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448;
2.       Terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
3.       Terreni (da chiunque posseduti) ricadenti in uno dei comuni di cui all’elenco della Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993) 
4.       Terreno agricolo posseduto e condotto da coltivatore diretto o IAP, ovunque ubicato 
Occorre far menzione dell’eccezione rilevante esenzione Imu delle aree edificabili. Difatti, se l’area edificabile è posseduta e condotta, come terreno agricolo, da un coltivatore diretto/IAP, si applica la stessa disciplina prevista per i terreni agricoli. Dunque, l’area è esente IMU, ed anche TASI, visto che i terreni agricoli non scontano la TASI.
Caso differente sarà però se l’area edificabile è posseduta e condotta come terreno agricolo da un coltivatore diretto/IAP a titolo di affitto, se così fosse allora il proprietario/locatore dovrà assolvere entrambe le imposte IMU e TASI.
Infine illustriamo brevemente come si determina la base imponibile Imu/Tasi:
Per i terreni calcoliamo (un reddito dominicale + 25%) x 135
Per le aree edificabili il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di riferimento.
Concludendo rammentiamo che Imu e Tasi sono tributi relativi al possesso; dovuti in base alla percentuale di possesso ed in base ai giorni di possesso. Viene inoltre considerato per intero il mese in cui il possesso si è protratto per più di 15 giorni.
Per ciò detto ne segue pacificamente che soggetto passivo Imu è il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso abitazione ecc.). 
Per la Tasi contrariamente il soggetto passivo è identificato anche nel  detentore (conduttore) dell’immobile, la quota Tasi dovuta dal proprietario è quella fissata dalla delibera comunale, e se nulla la delibera dispone in merito ad essa si presume nel 90%, pertanto la restante parte della TASI è a carico dell’occupante.
Nulla appare differente relativamente al versamento per il 2016 di entrambe le imposte che avviene con le stesse modalità dell’annualità pregresse: in acconto che era da versarsi entro il 16 giugno 2016 e a saldo da versare entro il 16 dicembre 2016.

28 novembre 2016

NUOVA PROROGA PER COMUNICAZIONI DELLE INESIGIBILITA' DEI RUOLI NON RISCOSSI

Abbiamo già parlato della comunicazione delle quote inesigibili, denominati così quei carichi iscritti a ruolo che, nonostante l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive previste dalla normativa, non risultano incassabili. Notizia recentissima è che con il Dl n. 193/2016 nella versione approvata dalla Camera dei Deputati si introduce l'ennesima proroga al termine entro il quale Equitalia, e dal 2017 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, deve inviare le comunicazioni di inesigibilità relativi ai carichi inclusi in ruoli non riscossi.
Ovviamente Equitalia, non può cancellare autonomamente questi carichi ma è tenuta a presentare una comunicazione agli enti creditori, dimostrando di aver operato nel rispetto della legge, ovvero, in altri termini, deve dimostrare che la mancata riscossione non è dipesa da cause a essa imputabile, come, ad esempio, la mancata notifica nei termini della cartella.

La normativa definita all’articolo 19 del Dlgs n. 112/1999 prevede l'invio delle comunicazioni di inesigibilità entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, ma si tratta di un temine nei fatti mai applicato. E’ opportuna ricordare come il legislatore ha già abbondantemente legiferato in materia, in particolare per quanto riguarda i ruoli consegnati dal 2000 al 2013 era prevista una consegna delle comunicazioni di inesigibilità annuale a ritroso, a partire dal 2018. Ciò vuol dire che nel 2018 dovevano essere inviate ai Comuni le comunicazioni relative ai ruoli consegnati nel 2013, nel 2019 le comunicazioni relative ai ruoli 2012, per arrivare al 2031 per le comunicazioni relative al 2000. Per i ruoli consegnati nel 2014 quindi si rendeva applicabile il regime ordinario, con l'obbligo del concessionario di inviare le comunicazione nel 2017. Ma è con il nuovo Decreto Legge 193/2016 che i termini per la presentazione delle comunicazioni si allungano di ulteriori due anni, essendo previsto che: “Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia Spa, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre 2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019”.
E’ chiaro come i tempi per i termini dei ruoli si prorogano a dismisura, arrivando persino al 2033 per la presentazione delle comunicazioni relative ai ruoli 2000, sempre che a quella data se ne abbia ancora memoria. Parliamo di un termine di trentatré anni dalla consegna di un ruolo per poter permettere all’ente di attuare quella che dovrebbe essere l’attività di controllo, irragionevole pertanto una previsione normativa così sviluppata. All’ente creditore risulta davvero impensabile adoperare la suddetta attività in questo lasso temporale.
Inoltre dati alla mano, scopriamo che si tratta di una considerevole mole di ruoli. Ammontano 841,6 miliardi di euro quelli affidati a Equitalia fino al 2015, di cui però, effettivamente riscuotibili, secondo Equitalia, sono solo 51 miliardi.
Il rischio di dinieghi di discarico da parte degli enti creditori può costare veramente caro, anche considerando che l'intervenuta prescrizione del credito addebitabile a Equitalia dovrebbe implicare il diniego del discarico, che può essere definito dalla stessa Equitalia con il pagamento di un ottavo del carico iniziale più gli interessi legali.

23 novembre 2016

PRESCRIZIONE E TRIBUTI LOCALI, VUOTO NORMATIVO: LA CASSAZIONE TENTA IL COLPACCIO

Le due sentenze della Suprema Corte n. 23397 e 23044 del 2016 hanno statuito sulla dibattuta questione della prescrizione delle cartelle relative ai tributi comunali. Cardini della Corte risultano essere l'inapplicabilità alle cartelle della prescrizione decennale da actio judicati prevista dall'articolo 2953 del codice civile e si afferma anche che la regola generale, in base all'articolo 2946 del Cc, è quella della prescrizione ordinaria decennale a meno che la legge disponga diversamente.

La giurisprudenza inoltre annovera così come sottolineato dalla stessa Cassazione pronunce che hanno ritenuto applicabile il termine decennale, confermandole, in quanto non si può considerare il pagamento delle imposte come un prestazione periodica, soggetta come tale alla prescrizione di 5 anni. Individuando anche la norma che prevede la prescrizione decennale della cartella, salvo la sussistenza di norme speciali che regolano il singolo credito in riscossione. Nello specifico si analizza l'articolo 20, comma 6, del Dlgs 112/99, che nel regolare le procedure di discarico delle poste iscritte a ruolo prevede anche che l'ente creditore dopo il discarico della cartella può riattivare la riscossione coattiva a condizione che non sia decorso il termine decennale. Vero è che secondo quanto statuito dalle Sezioni unite tale norma è applicabile soltanto alla riscossione fiscale perché il termine decennale è quello che si applica ordinariamente all'esercizio del potere di riscossione fiscale.

In tema di tributi locali non esiste alcuna norma che prevede il termine entro il quale si prescrive la cartella, essendo previsto un termine per la notifica dell'atto di accertamento e uno per la notifica della cartella o dell'ingiunzione, ma una volta che questa è stata notificata non si rinviene alcuna norma che regoli la prescrizione della stessa. Pertanto per analogia legis dovrebbe applicarsi, la prescrizione ordinaria decennale e non già quella breve di cinque anni, in quanto l'articolo 2948 Cc la prevede per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno e certamente non si può ritenere che un soggetto sia tenuto a pagare annualmente delle cartelle di pagamento, essendo la notifica della cartella un atto del tutto eventuale, conseguente a comportamenti evasivi.

Di contro però non possiamo non palesare la differenza rilevata tra l’assenza di norme sulla prescrizione dei singoli tributi locali, con una norma dettata in tema di sanzioni. Il Dlgs 472/97 all’articolo 20 recita che il diritto alla riscossione della sanzione irrogate si prescrive nel termini di cinque anni. La sanzione dunque riveste essenzialmente un accessorio all'imposta, pertanto i termini per l'iscrizione a ruolo e per la prescrizione della stessa dovrebbero necessariamente andare di pari passo. Salvo ritenere che l'articolo 20 sia applicabile autonomamente solo allorquando si deve procedere alla riscossione della sola sanzione, non collegata ad alcun tributo. Certo alla luce di quanto esposto e analizzato rimane solo il grande vuoto normativo che ci auspichiamo venga colmato non solo con la vasta mole di giurisprudenza che continuerà inevitabilmente a scaturirsi ma con l’intervento ad hoc del Legislatore. L’unico nelle condizioni di poter attuare una chiara e ben delineata linea da seguire.  

16 novembre 2016

NOTIFICHE A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: IL DECRETO FISCALE E LA RIVOLUZIONE DIGITALE

Con il decreto fiscale è prevista un’innovazione non di poco conto. Dal primo luglio 2017 infatti gli uffici tributi degli enti locali potranno notificare gli avvisi di accertamento all'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) del contribuente intestatario dell’atto. Il tutto viene a costituirsi come integrazione all’articolo 60 del Dpr 600/73, che a sua volta deve ritenersi applicabile anche ai tributi locali considerata la sua valenza generale relativa alla notifica degli atti tributari.
Per essere rigorosi dobbiamo far notare come ancor prima del decreto fiscale, in questi giorni messo ai voti, l’articolo 149 bis del Codice di Procedura Civile, in vigore dal 2010, prevedeva la possibilità di effettuare la notificazione a mezzo posta elettronica certificata, se non era fatto espresso divieto dalla legge. Essendo questa normativa di portata generale sarebbe applicabile dunque anche ai tributi locali, tuttavia la notifica a mezzo posta certificata prevista dal codice, rinvia alla figura dell’agente notificatore, pertanto l’ufficio non potrebbe procedere in maniera diretta nei confronti del contribuente così come viene a configurarsi la notifica mezzo pec.
Sembra finora che questo tipo di “privilegio” fosse riservato solo alla notifica delle cartelle esattoriali dagli addetti di Equitalia, ai sensi dell’articolo 26 del Dpr 602/73. 
La giurisprudenza ha fatto seguito con numerosi orientamenti, per un verso ritenendo inesistente la notifica effettuata a mezzo Pec, per altro verso ritenendola valida.

E’ per questi motivi che si è richiesta la redazione di una normativa specifica, così da regolare e portare finalmente ad un allineamento la materia. Il decreto sembra allora aver inquadrato la problematica, anche perché parlare di dematerializzazione dei documenti e di una riforma digitale della Pubblica Amministrazione quando si continua con la circolazione di documenti cartacei incuranti dei principi di economicità ed efficienza parrebbe una poco edificante soluzione.
Orbene, nel dettaglio la novità prevede che la notifica di atti tributari destinati alle imprese e ai professionisti può essere effettuata direttamente dal competente ufficio, a mezzo Pec, in base alle risultanze dell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec). Si tratta del sito internet www.inipec.gov.it, diviso in due sezioni (professionisti, imprese).

È inoltre prevista la possibilità di effettuare la notifica a mezzo Pec agli altri soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere l'indirizzo Pec, in attesa della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr). 
In prospettiva il sistema dovrebbe quindi coprire gran parte dei contribuenti, con conseguenti risparmi di tempi e costi.
Resta comunque il fatto che la norma non è riferita espressamente agli avvisi di accertamento dei tributi locali, quindi andrebbe chiarita la sua portata applicativa anche per evitare un inutile contenzioso. La notifica a mezzo Pec inoltre dovrebbe riguardare anche le ingiunzioni fiscali, analogamente a quanto previsto dall'articolo 26 del Dpr 602/73 per le cartelle esattoriali.

14 novembre 2016

IL MEF APRE FINALMENTE AI RIMBORSI DEI TRIBUTI LOCALI

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con il decreto ministeriale di ottobre ha finalmente sciolto le riserve sui rimborsi dei tributi locali e ha definitivamente aperto la strada al saldo degli stessi. 
Ricordiamo che nella circolare 1/DF di aprile 2016 si precisava che i Comuni avrebbero dovuto caricare i provvedimenti di rimborso già perfezionati su un'applicazione che sarebbe stata resa disponibile sul portale del federalismo entro il 28 aprile. Il caricamento sarebbe dovuto avvenire nei successivi 60 giorni, quindi entro il 27 giugno 2016 e lo Stato avrebbe effettuato il rimborso degli importi dovuti entro i 90 giorni successivi, riconoscendo sugli importi dovuti gli interessi legali. 
Quindi, entro il 25 settembre 2016 i contribuenti avrebbero ricevuto finalmente i rimborsi, tramite accredito sul conto. Giunti inevitabilmente al mese di ottobre sembra che con decreto ministeriale appunto il ministero abbia messo una definizione perentoria.

Ed è così dunque che gli ordini collettivi di pagamento verranno emessi dal Dipartimento delle Finanze e saranno contestualmente trasmessi alla Banca d’Italia gli elenchi informatici per l’effettuazione degli accrediti ai singoli contribuenti. 
La Banca d’Italia provvederà all'estinzione dell’ordinativo di pagamento solamente dopo aver verificato la corrispondenza dell’importo del titolo con il totale degli importi compresi nei predetti elenchi. Non solo, il Ministero non si è fermato qui, ha anche individuato le procedure di rimborso della quota IMU Stato.
E’ previsto così che il Dipartimento delle Finanze del Ministero disponga i rimborsi dei tributi locali che risultano a seguito dell’istruttoria compiuta dai comuni sulla base di specifiche liste che contengono sia le generalità di ogni soggetto avente diritto che l’importo dell’imposta da rimborsare nonché il codice IBAN del conto corrente.


Nel caso in cui il contribuente non abbia comunicato le proprie coordinate bancarie o postali per l’effettuazione del rimborso, lo stesso verrà erogato con modalità alternative a seconda delle circostanze (bonifico domiciliato presso gli uffici postali per il pagamento in contanti, vaglia cambiario non trasferibile della Banca d’Italia intestato al beneficiario del rimborso).
In caso invece di bonifici, vaglia cambiari non andati a buon fine, nonché nel caso di bonifici domiciliati non riscossi entro il secondo mese successivo a quello di esigibilità, le somme restituite sono riversate sul conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale intestato al "Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni", per essere riutilizzate ai fini del rinnovo del pagamento a favore del creditore.

Possiamo quindi sperare che questa annosa questione abbia ormai preso la strada della definizione conclusiva e che ogni contribuente riceverà il rimborso dovuto.

9 novembre 2016

VALORE VENALE E AREE EDIFICABILI

La Suprema Corte con la sentenza n. 21154/2016, chiamata a giudicare in merito alla controversia relativa al valore venale di un terrreno attribuito ad un’area edificabile nonostante non fosse inserito nel piano particolareggiato, statuisce un principio cardine per tutta la giurisprudenza prodotta nel corso degli anni per detta materia. Un'area è considerata edificabile, ai fini dell'applicabilità del criterio fondato sul valore venale, se è qualificata come tale dal piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi.
I giudici si allineano così al consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità e all'interpretazione fornita dalla norma al Dlgs 30 dicembre 1992 n. 504, articolo 2, comma 1, lettera b), secondo cui, in tema di Ici, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, una volta riconosciuta da uno strumento urbanistico generale, non può ritenersi inficiata dalla mancanza di un piano particolareggiato o attuativo. 
Si tratta di un orientamento che recepisce quanto stabilito dalle Sezioni unite le quali hanno altresì osservato che un'area qualificata come edificabile dal Prg è sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile; le eventuali oscillazioni dovute all'andamento del mercato, allo stato di attuazione delle procedure incidenti sullo ius aedificandi o alle modifiche del piano regolatore possono incidere soltanto sull'entità del prelievo.

Rifacendosi sempre a un orientamento di legittimità in tema di Ici, i giudici sostengono che la delibera di giunta municipale che periodicamente determina, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili può avere una portata retroattiva poiché non è configurabile come l'applicazione retroattiva di una norma impositiva, bensì come la determinazione presuntiva di un valore economico di mercato riferibile ad un delimitato arco temporale, ancorché antecedente all'emanazione della delibera medesima.
Per quanto riguarda l'applicabilità delle sanzioni in caso di inadempimento dell'obbligo tributario, i giudici ritengono che se sia l'edificabilità del terreno, sia la determinazione del suo valore venale si basano sull'applicazione di disposizioni non connotate da incertezza interpretativa in senso obiettivo non trova giustificazione l'esclusione dalle sanzioni. Il presupposto di non applicazione delle sanzioni trova infatti fondamento nella condizione d'inevitabile incertezza normativa tributaria; resta invece irrilevante l'incertezza soggettiva, derivante dalla non conoscenza del diritto o dall'erronea interpretazione della normativa.

Per quanto attiene infine alla determinazione dell'aliquota Ici, i giudici richiamano il principio espresso dalla precedente giurisprudenza della stessa Corte secondo cui la competenza è spettata al consiglio comunale nel periodo intercorso tra il 1° gennaio 1997 e l'entrata in vigore del Dlgs 267/2000 , il cui articolo 18 ha ripristinato l'attribuzione alla giunta comunale già originariamente prevista.

2 novembre 2016

LEASING E PASSIVITA' IMU: IL CAOS NORMATIVO RICHIEDE INTERVENTO DELLA SUPREMA CORTE

Con la sentenza n. 721/2016 la commissione tributaria provinciale di Modena si trova a statuire di nuovo sull’individuazione del soggetto passivo Imu nel caso di contratti di leasing risolti ma con immobile non riconsegnato. La giurisprudenza non ha ancora trovato la giusta via per porre una decisiva battuta d’arresto agli orientamenti contrastanti. E’ così che a volte si ritiene che il soggetto passivo debba essere la società di leasing, a volte che l'obbligazione tributaria rimanga in capo al locatario finanziario fintanto che non v'è riconsegna dell'immobile.
La normativa Imu in questione ripresa a chiare lettere dalla Commissione tributaria provinciale di Modena prevede che per “gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto”. La norma è identica a quella dell'Ici, per la quale non si sono mai avuti dubbi sul fatto che la soggettività passiva fosse direttamente collegata all'esistenza di un valido contratto di locazione finanziaria.
Il caos giurisprudenziale nasce con un'indicazione fornita dal ministero dell'Economia nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione Imu, in base alla quale la società di leasing deve presentare la dichiarazione Imu solo successivamente alla data di riconsegna del bene, comprovata dal verbale di riconsegna. Il tutto si intreccia ancor di più con la nascita della Tasi, per la quale è espressamente previsto che in “caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna”.
Conseguentemente il dibattito si condisce di tutti i pareri interpretativi sviluppati nel corso degli anni prodotti dalle vari commissioni tributarie. Inoltre prendono parte anche Assilea (Associazione italiana leasing) ritenendo che la soggettività passiva Imu dipenda dalla riconsegna del fabbricato e, dall'altro lato Ifel (con nota del 4 novembre 2013) e il Garante del contribuente della regione Emilia Romagna (con risoluzione 16 gennaio 2014, n. 1972) ritenendo al contrario che la soggettività ritorni in capo alla società di leasing con la risoluzione del contratto, indipendentemente dall'avvenuta riconsegna.
Secondo i giudici modenesi però, la problematica va risolta seguendo l'interpretazione letterale della norma, in base all'articolo 12 delle preleggi, che porta a ritenere che “il locatario è soggetto passivo finché è in corso il contratto e non anche dopo la sua risoluzione». Inoltre, il giudice evidenzia «che la diversa disposizione stabilita per la Tasi dall'articolo 1, comma 672 della legge 147/2013 ha chiaro carattere innovativo e non interpretativo rispetto alla disciplina dell'Imu che non a caso si uniformava confermandola a quella dell'Ici”.
D'altro canto la tesi contraria, che legge la disciplina Tasi con funzione di interpretazione autentica delle regole Imu, appare quanto meno singolare. Se il legislatore avesse ritenuto necessario disporre un'interpretazione autentica, l'avrebbe fatto direttamente sulla norma bisognevole di interpretazione e non su una disciplina relativa a un tributo diverso. Del resto le norme che riconoscono benefici e agevolazioni sono per loro natura di stretta interpretazione, ed essendo connesse agli specifici presupposti e scopi di ciascun sistema impositivo non possono transitare da un'imposta all'altra (Cassazione, sentenza 18022/2016). Peraltro in tema di Imu esiste un divieto normativo espresso, posto che il comma 703 della legge 147/2013 dispone che “l'istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'Imu”, e ciò impedisce quindi di far transitare norme previste solo per la Tasi nel sistema Imu.

Nonostante tutto è ovvio dunque che la disomogeneità e il caos interpretativo che deriva da questa materia potrà essere risolto solo con l’intervento decisivo e autorevole della Corte di Cassazione, nel frattempo la fattispecie sopra analizzata è condannata ad aumentare. 
 
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