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19 maggio 2017

MEDIAZIONE TRIBUTARIA: SI ALZA LA SOGLIA A 50.000 EURO

Importante novità sul piano del contenzioso tributario, appare quella relativa all’aumento della soglia limite per la quale è possibile ricorrere alla mediazione come mezzo deflattivo del contenzioso.

Sale infatti da 20 mila a 50 mila Euro la soglia al di sotto della quale è obbligatoria la mediazione tributaria. L’aumento in questione è stato previsto dalla recentissima cosiddetta “Manovrina”, per gli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018. 

A tal proposito, occorre prendere in considerazione la data in cui il contribuente riceve l’atto notificato e non la data di spedizione. Questa novità, introdotta appunto dall’art. 10 DL 50/2017, ha lo scopo di potenziare l’istituto che sembra dirimere positivamente il contenzioso tributario.

Come ormai noto, la mediazione tributaria obbligatoria si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1 gennaio 2016 purché di valore non superiore a 20.000 euro. La novità consiste per gli atti notificati a partire dal 1 gennaio 2018 la mediazione ora diverrà obbligatoria se il valore della controversia è inferiore a 50.000 euro.

Ricordiamo che sono soggetti a mediazione tributaria obbligatoria gli atti o provvedimenti concernenti imposte e tasse o la materia catastale. Tra questi atti rientrano anche la comunicazione di iscrizione di fermo amministrativo sul veicolo o di ipoteca su un immobile. 

La procedura e le regole relative a tale istituto rimangono invariate, pertanto il ricorso notificato all’ente impositore, qualora si alleghi l’istanza di mediazione, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa.

Successivamente il reclamo produce effetti di ricorso se decorsi i 90 giorni l’istanza di reclamo non è stata accolta o non si è conclusa la mediazione o nell’eventualità l’ente respingesse il reclamo o accogliesse parzialmente. In forza della modifica intervenuta con il Dlgs 156/2015, il termine di 90 giorni va computato dalla data di notifica del ricorso. Da tale data riprendono a decorrere i termini di 30 giorni per la costituzione in giudizio davanti alla Commissione Tributaria.

Rilevante a tal punto è la determinazione del valore di una controversia, si fa riferimento per ciò alle disposizioni di legge, per le quali il valore della lite coincide con l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.

Per concludere, l’istituto del reclamo/mediazione continua a configurarsi come uno strumento che consente un esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria, nonché una verifica circa la possibilità di evitare, anche mediante il raggiungimento di un accordo di mediazione, che la controversia prosegua davanti al giudice.
 
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