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5 maggio 2017

GLI ENTI ECCLESIASTICI PAGANO L'ICI PER L'ATTIVITA' DIDATTICA

La Suprema Corte con la sentenza n. 10754 del 03/05/2017 ha confermato il principio per il quale i locali dell'ente ecclesiastico in cui si svolge attività didattica non a titolo gratuito sono soggetti al pagamento dell'Ici. Principio questo sempre più diffuso nella giurisprudenza.

Partiamo dall’analisi della normativa presupposta, la norma di riferimento che sancisce l’esenzione ICI per le fattispecie in questione è costituta dall’art. 7 comma 1 lettera d ed i del D.Lgs. 504/92 come novellato dalla L.2/12/2005 n.248 di conversione del D.L. 30/9/2005 n. 203 ulteriormente modificato dall’art. 39 del D.L. 223/2006 convertito in Legge 4 agosto 2006 n. 248, per effetto del quale il comma della 2 bis della L 2 dicembre 2005 n 248 è stato sostituito dal seguente: “ l’esenzione disposta dall’art. 7 , comma 1 lettera i del D.L.gs. 504/92 s’intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale.” La stessa norma stabilisce quindi che sono esenti da ICI “ gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87 comma 1 lett. c ( ora art. 73 comma 1 lett. c ) del testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16 lettera a della Legge 20 maggio 1985 n. 222.” Ricordiamo che tali attività sono definite come attività di religione o di culto, dirette dunque all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana. 

Si comprende pertanto che lo stesso decreto rileva la condizione di esenzione rispetto a particolari enti, ma contestualmente ne determina anche le restrizioni e la tipologia. Peculiarità indiscussa appare essere l’assenza dell’esercizio di attività commerciale da parte di tali enti. La presenza stessa dei religiosi in loco non giustifica di per sé l’esenzione riguardo all’esercizio di attività di religione o di culto, come spesso si suole ribadire. Pertanto la presenza degli alloggi dei religiosi risulta strumentale allo svolgimento dell’attività didattica. Invero, nell’ipotesi in cui, si presti una delle attività di cui all’articolo sopra enunciato dietro il pagamento di una retta che non si discosti da quelle di mercato è riconosciuta implicitamente e oggettivamente la natura commerciale dell’attività, con conseguente assoggettamento all’Ici degli immobili nei quali essa viene assolta. Così la Corte di Cassazione ha tuonato nella sentenza in commento.

La Cassazione, richiamando norme e precedenti giurisprudenziali non solo nazionali ma anche comunitari, conferma che l'esenzione fiscale può trovare applicazione alla sola condizione che si dimostri che l'attività di natura didattica venga svolta con modalità non commerciali e cioè a titolo gratuito o dietro pagamento di una somma simbolica, tale da coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio.

Orbene, l’Ente Religioso è annoverato tra gli Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti, la nozione di Ente Ecclesiastico indica una categoria giuridica propria dell’ordinamento statuale e non dell’ordinamento canonico e non è intrinseca alla natura dell’ente né a quella che lo stesso riveste ai fini del diritto canonico ed è, detta nozione, attribuita dallo Stato in stretta relazione con l’attività effettivamente posta in essere, che deve perseguire fini di religione e di culto.
Quindi ai fini della spettanza dell’esenzione in commento è necessario, che l’utilizzo dell’immobile, oltre che avvenire direttamente ad opera dell’ente non commerciale, concretizzi in se stesso l’esercizio di una delle attività tassativamente indicate dalla norma ( assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive) nonché le attività di cui all’art. 16 lett. a della legge 20 maggio 1985 n. 222 ( espressamente richiamata dalla legge sull’ICI ossia, le attività di religione o di culto e cura della anime alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana); il legislatore, nell’introdurre l’imposta comunale sugli immobili, ha voluto che le attività di carattere religioso ed altre strettamente connesse fruiscano dello stesso trattamento di favore. (Cassazione Sent. N. 4645 8/3/2004).


Pertanto alla luce della previsione normativa della lettera i comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs 504/92 la condizione necessaria per fruire dell’esenzione è costituita dal fatto che gli immobili siano utilizzati da enti non commerciali e destinati allo svolgimento di attività oggettivamente non commerciali.
 
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