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3 maggio 2017

IL CONIUGE SUPERSTITE E IL SOGGETTO PASSIVO IMU

Analizziamo un altro aspetto rilevante circa l’applicazione dell’imposta municipale propria sugli immobili, ovvero la passività imu relativa al coniuge superstite titolare del diritto di abitazione.
Tale fattispecie crea da sempre non pochi fraintendimenti tra i contribuenti e gli uffici tributi, i quali si trovano non poco spesso a dover affrontare tale disciplina anche nelle Commissioni tributarie.

Innanzitutto partiamo con il 28 marzo 2013, data in cui il Ministero delle Finanze ha pubblicato la Risoluzione n. 5/DF nella quale affronta alcune tematiche inerenti l’Imposta Municipale Propria (IMU). Tra queste, la casistica legata alla casa coniugale e al suo assoggettamento ad Imu. In via generale, ai sensi del comma 2 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi compresa l’abitazione principale e le relative pertinenze. La novità dell’Imu rispetto alla precedente Ici è stata proprio quella di sottoporre a tassazione non solo le abitazioni secondarie ma anche l’abitazione principale del contribuente, quella, per intenderci, dove il contribuente risiede anagraficamente e dimora abitualmente con il suo nucleo familiare. Nelle varie tipologie troviamo quella della casa coniugale abitata dal coniuge superstite. E’ il caso del coniuge che, a seguito della morte dell’altro coniuge, continua ad abitare la casa coniugale a titolo di diritto di abitazione. In questo caso il coniuge superstite gode del possesso dell’immobile e, quindi, egli è il soggetto passivo ai fini dell’applicazione dell’Imu, sarà egli tenuto, cioè, al versamento dell’imposta.
Il coniuge superstite è tenuto al versamento dell’Imu dunque in quanto titolare del diritto di abitazione, a prescindere dal fatto che la proprietà del bene sia ereditata dai figli e anche dal fatto che risieda formalmente in un altro immobile. A dare ancora più forza a tale orientamento è la Ctp di Reggio Emilia, con la sentenza 103/2/2017 del 7 aprile 2017, che ribadisce tale principio.

Il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione nell’ex casa coniugale è, al pari dell’usufruttuario, l’unico soggetto passivo ai fini delle imposte Imu-Tasi, a prescindere non solo dalle reali quote di possesso in cui è suddiviso l’immobile, ma anche a prescindere dall’effettiva fruizione dello stesso diritto di abitazione. La condizione fiscale dei cosiddetti “coniugi superstiti”, soprattutto in relazione ai tributi locali, è una di quelle su cui i contribuenti tendono maggiormente a fare domande. Fondamentalmente le casistiche possono raggrupparsi in due grosse tipologie: da una parte vi sono infatti i coniugi superstiti che scelgono di restare a vivere nella casa un tempo condivisa col coniuge defunto, e poi vi sono quelli che lasciano l’immobile per trasferirsi. Ad ogni modo, sussistendo il diritto di abitazione, la sostanza non cambia: sono loro gli unici a dover pagare le imposte locali. È proprio questa la chiave: il diritto di abitazione, sancito dall’articolo 540, comma 2, del Codice Civile, presuppone il godimento, riservato al solo coniuge superstite, anche quando concorra all’eredità con altri chiamati, dei diritti abitativi sulla casa adibita a residenza familiare e dei diritti di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto.

Fermo restando che il diritto di abitazione, come quello di utilizzo, non è cedibile a terzi, dal punto di vista fiscale la titolarità del diritto costituisce presupposto dell’imposta, dunque, come abbiamo detto, il coniuge superstite - in veste di titolare del diritto di abitazione -, è, al pari dell’usufruttuario, l’unico soggetto passivo d’imposta, e in quanto tale deve corrispondere i tributi in relazione all’intero immobile sul quale grava il diritto, indipendentemente dalle reali quote di possesso. Viceversa gli altri eredi, in quanto nudi proprietari, non saranno tenuti al versamento dell’imposta. Da precisare, però, che nel caso il coniuge superstite rinunci esplicitamente e formalmente, in forma scritta tramite atto notarile, al godimento del diritto di abitazione, l’onere fiscale andrà a ricadere pro-quota su tutti gli eredi coinvolti.

Si ipotizzi allora il caso di un coniuge superstite che mantenga il diritto di abitazione sull’ex casa coniugale restandoci a vivere da solo o con i figli, eredi a loro volta di una quota di immobile. In tal caso il coniuge superstite sarà tenuto a versare la sola Tasi sull’intera abitazione principale avendo appunto mantenuto residenza e dimora nell’immobile. Stesso meccanismo se il coniuge superstite dovesse lasciare l’abitazione e trasferirsi altrove. In tal caso sarebbe sempre lui a dover pagare l’Imu con aliquote seconda casa. Aspetto peculiare ha approfondito la Ctp di Reggio Emilia nella sentenza sopra citata, è il caso in cui i coniugi avessero la residenza anagrafica in due Comuni diversi, ma i giudici hanno statuito che non basta ciò a derogare al contenuto della disposizione: il legislatore, infatti, ha voluto costituire il diritto di abitazione nella casa adibita a “residenza familiare” e non “anagrafica”. La commissione richiama anche il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 221/1999 il quale all’articolo 1-bis, comma 4, stabilisce che i coniugi che hanno diversa residenza fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi, di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Fa eccezione solo il caso in cui è intervenuta una separazione giudiziale o consensuale, oppure quando la diversa residenza è consentita a seguito di provvedimento del giudice e, infine, quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare. Nel caso di specie pertanto, il diritto di abitazione in capo alla madre era evidente, considerata l’unico soggetto passivo.


Quanto sopra mantiene comunque le continue evoluzioni normative, le quali ad oggi permettono l’esenzione totale del versamento Imu per l’abitazione principale, come ampiamente analizzato nell’articolo L'IMU E I CASI DI ESENZIONE 
 
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