Emendamento di particolare interesse al Ddl C. 4444, di conversione del D.L. 50/2017 approvato in commissione Bilancio della Camera è quello relativo all’estensione della rottamazione delle liti pendenti ai tributi locali. Possiamo parlare di rottamazione delle liti fiscali pendenti ad ampio raggio, così anche gli enti locali possono adottare gli stessi criteri di definizione agevolata previsti dalla Manovra correttiva 2017 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui siano parte.
Anche gli enti territoriali pertanto possono applicare - entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 50/2017 - gli stessi criteri di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti previsti dalla Manovra correttiva alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui siano parte i medesimi enti. Avranno tempo fino al 31 agosto 2017 per deliberare sull’attuazione del meccanismo delle rottamazione delle controversie tributarie. L’emendamento approvato prevede in particolare che saranno definibili le liti il cui ricorso alla controparte è notificato al 23 aprile 2017 e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Ricordiamo che tutto ciò deriva dall’art. 11 del Decreto Legge del 24 aprile 2017, n. 50 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 contenente la manovra correttiva che prevede la possibilità di chiudere agevolmente le liti fiscali pendenti dinanzi a commissioni tributarie e Cassazione la cui unica controparte è l’Agenzia delle Entrate. Necessaria era la costituzione in giudizio del contribuente entro il 31 dicembre 2016, e ovviamente che il processo non fosse concluso con pronuncia definitiva. Appare evidente che viene apportata la modifica in questa prima parte, allargando tale platea alle liti relative ai tributi locali.
Per definire la lite invece rimane invariato quanto descritto dal Decreto ovvero dovrà essere effettuato il pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell’atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora. Il pagamento è possibile in tre rate: entro il 30 settembre 2017 il 40%, entro fine novembre l’altro 40% e al 30 giugno 2018 il restante 20%. Unica eccezione agli importi fino a 2 mila euro laddove la rottamazione andrà fatta soltanto in un’unica soluzione.
Altresì, qualora gli importi rientrino, in tutto o in parte, anche nell’ambito di applicazione della definizione agevolata di cui all’articolo 6 del Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 ovvero “rottamazione cartelle”, ed il contribuente se ne sia avvalso, può il contribuente in ogni caso avvalersi anche di quest’ultima definizione, essendo entrambe le agevolazioni autonome.
La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti di cui sopra o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. Peraltro, con riferimento alle liti aventi ad oggetto le sole sanzioni la nuova rottamazione delle liti è più onerosa della rottamazione cartelle. Orbene, dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la rottamazione delle cartelle. La definizione delle liti non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell’entrata in vigore della norma sulla chiusura delle liti. Entro il 30 settembre 2017 va presentata la domanda per la definizione delle liti pendenti laddove per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo. Va evidenziato che per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo.