30 Giugno 2017, data in cui gli Enti Locali dovranno scegliere se sarà la fine di un'epoca, oppure se cambiare tutto per non cambiare niente.
Già con il DL 70/2011 Articolo 7 comma 2 gg-ter) si stabiliva la cessazione delle attivita' di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle societa' da essi partecipate da parte di Equitalia al 31 dicembre 2012.
Da tale data si sono susseguite nove proroghe, fino ad arrivare alla tanto attesa proroga inderogabile del 30 giugno 2017.
A fronte di ciò è intervenuto anche l'art. 2 del DL 193/2016 che stabilisce che a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attivita' di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle societa' da esse partecipate.
La normativa in materia è caotica, un groviglio di norme anche contrastanti che non aiutano a definire i contorni specialmente nel caso in cui l'Ente decide di interrompere definitivamente qualsivoglia rapporto con la vecchia struttura organizzativa ovvero la nuova " ADER - Agenzia delle Entrate e Riscossione". Sono noti a tutti gli scarsi risultati prodotti da Equitalia tanto da costringere lo Stato ad intervenire, aprendo le possibilità alla riscossione diretta o di affidare in concessione l'attività ai soggetti iscritti all'albo ministeriale. Inoltre devono essere affrontati i problemi legati alle quote inesigibili e ai residui di gestione, vale a dire ai ruoli non riscossi.
E' la Legge di Stabilità 2015 che interviene successivamente legittimando con il comma 684 ss. che l'Agente della Riscossione effettui la riscossione delle somme non pagate delle quote affidate dal 1° Gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di
avvalersi delle societa' del Gruppo Equitalia.
Nonostante ciò, continua ad essere vigente anche l'articolo 14 del D.Lgs. 112/99 che al contrario disciplina i residui di gestione delle entrate da riscuotere prevedendo espressamente che il concessionario cessato dalla titolarità del servizio, per motivi diversi dalla revoca e dalla decadenza, sia tenuto a trasmettere i suddetti residui all'ente creditore, unitamente alle entrate che gli sono già state affidate e per le quali, alla data del cambiamento di gestione, non sia ancora scaduto il termine di pagamento e il credito non si sia prescritto.
Se è vero che la cessazione delle attività del concessionario produce la trasmissione dei residui al concessionario subentrante, ai sensi del già citato art. 14, e che il soggetto subentrante nella gestione continuerà l'esecuzione e la riscossione del credito, è anche vero che la Legge di stabilità legittima l'Agente della riscossione a continuare le attività per i carichi affidati. Pertanto è più che evidente il disallineamento normativo a cui si sottostà e che fa insorgere non pochi dubbi al riguardo.
Dunque, l'Ente che a far data dal 01 Luglio 2017 deciderà di non deliberare a favore della nuova Agenzia come vedrà amministrare i suoi "vecchi" crediti? Se non riterrà opportuno far proseguire tale attività al nuovo concessionario, potrà far valere la norma a lui più favorevole contenuta negli articoli 14 e 16 dello stesso decreto?
In quest'ultimo infatti è previsto che in tutte le ipotesi di cambiamento di gestione il subentrante concessionario continua, ove possibile, la procedura di riscossione gia' avviata dal cessato concessionario, ovvero pone in riscossione i residui e le altre entrate ricevute in carico secondo la procedura prevista dal decreto 112/1999. A tal fine la consegna dei residui e' equiparata alla consegna dei ruoli e fino alla consegna i termini di cui all'articolo 19, comma 2, lettere a), b) e c), sono interrotti e riprendono a decorrere dalla data di tale consegna.
Appare evidente la grave situazione di contrasto, che apporterà numerosi problemi e intralci alla complessa gestione che gli uffici tributi si troveranno ad affrontare con l'inizio di questa nuova epoca.