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15 maggio 2017

IL LENTO TRAMONTO DI EQUITALIA E IL "RISORGIMENTO" DEGLI ENTI LOCALI

In vista della scadenza del 1 Luglio 2017, data in cui non solo verrà soppressa Equitalia in via definitiva, ma in cui si segnerà la decorrenza della possibilità per gli enti locali di deliberare l’affidamento al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di accertamento, liquidazione riscossione spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate. Difatti con il DL 193/2016 collegato alla Legge di stabilità 2017 è stato previsto che gli enti locali possano decidere a chi affidare le attività sopra descritte.

L'articolo 1 stabilisce che le società del gruppo Equitalia sono sciolte e cancellate dal registro delle imprese senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Per garantire, la continuità con il precedente concessionario e la funzionalità, è stato istituito l'ente pubblico economico denominato "Agenzia delle entrate-Riscossione" ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. Il nuovo ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle societa' del Gruppo Equitalia. Pertanto gli enti locali hanno come detto in precedenza l’arbitrarietà di scelta tra la riscossione in proprio, eventualmente coadiuvata e supportata da società esterne, oppure l’adesione al sistema strutturato intorno alla nuova Agenzia.
L'articolo 2 stabilisce che a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attivita' di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle societa' da esse partecipate.

Fatta questa breve premessa circa la nuova possibilità di scelta in capo all’Ente vorremmo approfondire quelli che sono gli aspetti fondamentali della riscossione.

Difatti in questo periodo stiamo assistendo all’inversione di tendenza rispetto a quanto accaduto in seguito alla riforma della riscossione avvenuta in passato, quando ci fu il passaggio da un sistema di affidamento in concessione all’attribuzione delle competenze all’Agenzia delle entrate, operante attraverso l’agente unico Equitalia S.p.A. e sue partecipate.
Pertanto dal momento della cessazione inversa, si tornerà dunque al sistema di affidamento in concessione che avverrà come più volte dichiarato a far data dal 1 Luglio 2017, spetterà ai comuni effettuare la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo scelta di affidare alla nuova Agenzia tale procedura.

Certo è che se i comuni decidano di non affidarsi a tale Agenzia e dunque procedere con la riscossione coattiva per proprio conto dovranno procedere con le dovute cautele e tenere a mente questi piccoli accorgimenti legati proprio alla fase più delicata della riscossione coattiva, ovvero l’ingiunzione di pagamento.
La procedura d'ingiunzione fiscale prevista dal regio decreto n. 639 del 1910, che costituisce titolo esecutivo consiste in un atto amministrativo dell’ufficio finanziario contenente “l’ordine” per il contribuente di pagare l’importo dovuto entro trenta giorni, a pena degli atti esecutivi. 

Atti esecutivi che sarà sempre lo stesso ente a porre in essere. Il procedimento esecutivo è rivolto alla soddisfazione dell’interesse del creditore, dunque in tal caso dell’ente, che deve ottenere ciò che gli è dovuto nel quadro e con le garanzie previste dall’ordinamento giuridico. Per poter far ciò si deve munire del titolo esecutivo, ovvero la condizione necessaria e sufficiente per esercitare l’azione esecutiva. Titolo esecutivo possiamo identificarlo con l’atto di accertamento, il quale contestualmente afferma l’esistenza di un diritto di credito in capo ad un soggetto – creditore – e ne costituisce la prova. Sulla base di queste caratteristiche intrinseche del titolo esecutivo, il Legislatore fonda la possibilità di azionare la procedura esecutiva per soddisfare il diritto che il debitore non ha spontaneamente adempiuto. Difatti, l’art. 474 , comma 1 c.p.c. prevede che l’esecuzione forzata può aver luogo solo se si è in possesso di un titolo esecutivo che abbia ad oggetto un diritto certo, liquido ed esigibile. Per certezza del diritto si deve intendere l’esistenza del titolo, per liquidità che il credito sia costituito da un ammontare determinato, oppure determinabile, infine, per esigibile non deve cioè essere sottoposto a termini o condizioni di alcun tipo.

Tornando al procedimento dell’ingiunzione, vediamo come la stessa costituisce un atto complesso con molteplici funzioni e contenuti quali, determinare l’ammontare del tributo, mettere in mora il debitore, creare il titolo esecutivo, le disposizioni del titolo II (riscossione coattiva) del citato D.P.R. n. 602 del 1973 per quanto compatibili e, comunque, nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
Aspetto innovativo nell’ipotesi di affidamento a terzi della riscossione è quello per cui in sede di conversione in legge del decreto è stato aggiunto anche l'articolo 2-bis in base al quale, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o con F24 anche attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.
 
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