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29 maggio 2017

16 GIUGNO 2017: AL VIA L'ACCONTO IMU/TASI

Entro il prossimo 16 giugno, i contribuenti interessati sono tenuti al versamento della prima rata dell’IMU/TASI dovuta per l’anno 2017, mentre poi come di consueto il saldo andrà versato entro il 16 dicembre, eventualmente a conguaglio di quanto versato con la prima rata, la quale deve essere calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate dai Comuni per l’anno precedente, ossia per il 2016.
Ricordiamo brevemente che l’IMU è dovuta per il possesso di qualunque immobile, terreno o area edificabile ad esclusione delle abitazioni principali non di lusso, dei fabbricati rurali strumentali e dei terreni nei Comuni montani.
La TASI è dovuta per qualunque immobile utilizzato, esclusi i terreni, le prime case non di lusso e relative pertinenze, anche per l’abitazione principale degli inquilini in affitto.
Nessuna novità è intervenuta rispetto a quanto già regolato per il 2016, come noto, il pagamento dell’acconto, deve essere effettuato tramite il modello di versamento unificato F24, ovvero apposito bollettino. L’imposta dovuta deve essere calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate dai Comuni per l’anno precedente, ossia per il 2016. Questo non significa che si debba versare la metà dell’imposta dovuta per lo scorso anno ma piuttosto che i parametri di calcolo del 2016 devono essere applicati alla situazione immobiliare 2017: tenendo quindi conto di acquisizioni, cessioni, variazioni di utilizzo, e via dicendo.
La norma non lascia alcuno spazio alla possibilità di utilizzare le aliquote deliberate per l’anno in corso, anche se sul punto si segnala la posizione difforme dell’Ifel, secondo il quale sarebbe comunque possibile utilizzare già in acconto le delibere 2017, se più favorevoli al contribuente.

Si ricorda, inoltre, che entro il 16 giugno il contribuente potrà scegliere anche se versare l’imposta dovuta per l’intero anno in un’unica soluzione, previsione espressamente stabilita solo per l’IMU, ma che si ritiene applicabile anche alla TASI. In questo caso, evidentemente, sarà necessario applicare già da subito le aliquote previste per il 2017.
L’aliquota di base dell’IMU è stata fissata allo 0,76% e può essere tanto incrementata quanto ridotta dal Comune sino a 0,3 punti percentuali: il range dell’aliquota ordinaria sarà quindi compreso tra un minimo del 0,46 e un massimo del 1,06%.

L’abitazione principale e le relative pertinenze risultano esenti da imposta, salvo che per i fabbricati di lusso immobili di categoria A/1, A/8 e A/9; per questi ultimi è prevista, oltre all’applicazione della detrazione, un’aliquota pari allo 0,4%, che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali.

Le aliquote previste per la TASI sono determinate tenendo conto di un vincolo incrociato con l’IMU: la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere in ogni caso superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, quindi si deve fare riferimento a un tetto fissato al 1,06% per la generalità degli immobili, ovvero ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie (ossia lo 0,6% per le abitazioni principali, dove queste risultassero tassate, come nel caso degli immobili di lusso). Questa è la previsione che comporta le maggiori problematiche in quanto, il calcolo della TASI è necessariamente vincolato alla previa verificare del calcolo IMU.

È offerta ai Comuni la possibilità di confermare, quindi doveva già essere previsto nell’anno precedente, nella determinazione delle aliquote TASI, un eventuale incremento di tali limiti sino allo 0,8 per mille, relativamente agli immobili non esentati; in tal caso il prelievo complessivo (sommando IMU e TASI) sugli immobili diversi dall’abitazione principale potrebbe arrivare al 11,4 per mille.

Ultima precisazione da compiere è quella relativa agli errori nel versamento dell’imposta, nell’ambito della circolare 1/DF/2016 sono trattate le modalità operative da seguire nel caso in cui il contribuente verifichi di avere effettuato erroneamente versamenti ad enti incompetenti o in misura superiore al dovuto. Il legislatore mette nero su bianco cosa deve fare il contribuente e cosa devono fare gli enti coinvolti. Nella circolare sono analizzate diverse casistiche per alcune delle quali il contribuente può presentare istanza di rimborso e per altre, invece, non maturando alcun credito, egli dovrà presentare una semplice comunicazione a seguito della quale gli stessi enti procederanno ad una regolazione interna. Cosa fondamentale da tener sempre presente è che, in ogni caso, la richiesta di rimborso o la comunicazione è da presentarsi sempre al comune, al quale spetterà dunque, il compito di dare avvio all’istruttoria.
 
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