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12 maggio 2017

LA TARI E LE SUE PECULIARITA'

La Legge di stabilità 2014 ha istituito al comma 641 e ss. la TARI, acronimo di TAssa Rifiuti. Essa in pratica prende il posto della vecchia Tares. Letteralmente " Il presupposto della TARI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva."

Primo concetto cardine di tale imposta è dunque il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali suscettibili di produrre rifiuti urbani. Tale concetto è legato al godimento del bene, dunque alla possibilità del detentore o possessore di disporre del bene.
Il concetto di suscettibilità di produrre rifiuti, viene in seconda battuta e si lega in sostanza all'utilizzabilità dei locali e delle aree soggette al tributo. Utilizzabilità che è diversa dal concetto di utilizzo, come anche ribadito più volte dalla Corte di Cassazione, secondo la quale un locale per non essere soggetto al prelievo della tassa sui rifiuti deve essere “inutilizzabile” e non “inutilizzato”. E pertanto la non suscettibilità di produrre rifiuti si lega alla concreta impossibilità di produrli per questioni oggettive e non soggettive.

Procedendo, ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari ordinarie iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, deve considerare come superficie assoggettabile alla Tari, la superfice calpestabile, ovvero, quella determinata in base ai parametri catastali presenti presso l’agenzia del Territorio. Invero, il parametro relativo dell’80% della superficie catastale, risulta quindi una limitazione a cui è il solo contribuente a doversi attenere dopo aver appurato l’effettiva superfice calpestabile dell’immobile.

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, e che sia determinabile in maniera inequivocabile l’area in cui questi vengono prodotti,  entra in campo pertanto il regolamento comunale che regolarizza le varie tipologie di attività e le classifica secondo la propria giurisdizione.
La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria, si compone di una parte fissa ed una variabile, oltre il tributo provinciale da dover conteggiare. La parte fissa è determinata considerando le componenti del costo del servizio di igiene urbana mentre la parte variabile copre i costi del servizio rifiuti integrato (raccolta, trasporto, trattamento, riciclo, smaltimento) ed è rapportata alla quantità di rifiuti presumibilmente prodotti dal componente o dai componenti del nucleo familiare.

E’ il comune a stabilire le scadenze di pagamento della Tari prevedendo almeno due rate a scadenza semestrale. Il versamento è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (In pratica tramite modello F24, bollettino di conto corrente postale, servizi elettronici di incasso e interbancari).

La dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso, della occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte deve essere presentata dal contribuente entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le modificazioni. La dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o possessori, nel caso di occupazione, detenzione o possesso in comune di un immobile.
 
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