La Legge di stabilità 2014 ha istituito al comma 641 e ss. la
TARI, acronimo di TAssa Rifiuti. Essa in pratica prende il posto della vecchia
Tares. Letteralmente " Il presupposto della TARI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi
titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti
urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a
locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui
all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via
esclusiva."
Primo concetto cardine di tale imposta è dunque il possesso
o la detenzione a qualsiasi titolo di locali suscettibili di produrre rifiuti
urbani. Tale concetto è legato al godimento del bene, dunque alla possibilità
del detentore o possessore di disporre del bene.
Il concetto di suscettibilità di produrre rifiuti, viene in
seconda battuta e si lega in sostanza all'utilizzabilità dei locali e delle
aree soggette al tributo. Utilizzabilità che è diversa dal concetto di
utilizzo, come anche ribadito più volte dalla Corte di Cassazione, secondo la
quale un locale per non essere soggetto al prelievo della tassa sui rifiuti
deve essere “inutilizzabile” e non “inutilizzato”. E pertanto la non
suscettibilità di produrre rifiuti si lega alla concreta impossibilità di
produrli per questioni oggettive e non soggettive.
Procedendo, ai fini dell'attività di accertamento, il
Comune, per le unità immobiliari ordinarie iscritte o iscrivibili nel catasto
edilizio urbano, deve considerare come superficie assoggettabile alla Tari, la superfice
calpestabile, ovvero, quella determinata in base ai parametri catastali
presenti presso l’agenzia del Territorio. Invero, il parametro relativo dell’80% della superficie catastale, risulta
quindi una limitazione a cui è il solo contribuente a doversi attenere dopo
aver appurato l’effettiva superfice calpestabile dell’immobile.
Nella determinazione della superficie assoggettabile alla
Tari non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via
continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a
provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne
dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, e che
sia determinabile in maniera inequivocabile l’area in cui questi vengono
prodotti, entra in campo pertanto il
regolamento comunale che regolarizza le varie tipologie di attività e le
classifica secondo la propria giurisdizione.
La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno
solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria, si compone di una
parte fissa ed una variabile, oltre il tributo provinciale da dover
conteggiare. La parte fissa è determinata considerando le componenti del costo
del servizio di igiene urbana mentre la parte variabile copre i costi del
servizio rifiuti integrato (raccolta, trasporto, trattamento, riciclo,
smaltimento) ed è rapportata alla quantità di rifiuti presumibilmente prodotti
dal componente o dai componenti del nucleo familiare.
E’ il comune a stabilire le scadenze di pagamento della Tari
prevedendo almeno due rate a scadenza semestrale. Il versamento è effettuato secondo le disposizioni di
cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le
altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di
pagamento interbancari e postali (In pratica tramite modello F24, bollettino di
conto corrente postale, servizi elettronici di incasso e interbancari).