NEWS >>>

loginpa

google

autotutela

31 maggio 2017

IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI E IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Il mondo degli Appalti nella Pubblica Amministrazione è sempre più la metafora di un mare in tempesta e neanche le nuove disposizioni con le relative modifiche al Nuovo Codice degli Appalti sembrano aver acquietato le acque. Caso emblema è senza alcun dubbio il tanto dibattuto principio di rotazione.

E’ un dato oramai acquisito che l’art. 36 del Nuovo Codice Appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 pubblicato su GU Serie Generale n. 91 del 19/04/2016 – Suppl. Ordinario n. 16) contiene la disciplina relativa agli acquisti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (acquisti sotto-soglia). Per gli affidamenti contemplati nell’art. 36 del nuovo Codice degli Appalti la Stazione Appaltante è tenuta ad applicare, oltre ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, anche quello di “rotazione”.  Tale principio, già previsto nel precedente D.lgs 163/2006, è una norma di civiltà economica laddove si prefigge di favorire l’affidamento degli appalti pubblici al maggior numero possibile di operatori economici; la sua finalità è infatti quella di evitare che le Pubbliche Amministrazioni finiscano per assegnare le gare sempre ai soliti conosciuti. Incentiva pertanto quell’alternanza propria di tale principio accrescendo così l’equilibrio delle commesse. Ma sia nel precedente codice che in quello emanato di recente, il principio di rotazione non trovava una precisa definizione, né tantomeno erano indicate modalità in ordine ad una sua concreta attuazione, così già da alcuni anni, tuttavia, è stato varie volte rilevato che detto principio riveste una certa importanza all’interno del nostro sistema giuridico positivo, dal momento che, attraverso la sua effettiva applicazione, è concretamente possibile ottenere l’avvicendamento dei partecipanti alle gare d’appalto e, in pratica, si riesce a fare in modo che gli operatori economici si alternino nell’affidamento degli appalti e delle concessioni pubbliche. Infatti, si consente alle stazioni appaltanti di non invitare ad una procedura di gara ex art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 il contraente uscente. Secondo l’AVCP, “Il criterio di rotazione ha come finalità quella di evitare che la stazione appaltante possa consolidare rapporti solo con alcune imprese venendo meno così al rispetto del principio di concorrenza”. Detta affermazione risulta però pienamente condivisibile solo con specifico riferimento al precedente testo del Codice dei Contratti Pubblici e del suo Regolamento di attuazione. Per quanto riguarda il Nuovo Codice Appalti, risulta abbastanza difficile invece, giungere alla medesima conclusione. L’art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 precisa, infatti, che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e “in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”. La ratio della previsione in questione deve essere essenzialmente individuata nell’esigenza di assicurare nel futuro la crescita della categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese.

Tenuto conto di quanto fin qui sottolineato, riteniamo indispensabile riconsiderare e rivalutare il principio di rotazione, dato che per il nostro legislatore rappresenta un elemento fondamentale, ovviamente insieme ad altri, per favorire la crescita della produttività economica del Sistema-Italia.
Ad esempio, il TAR Puglia – Lecce, Sez. II, con la sentenza n. 1906 del 15 dicembre 2016 - richiamando una sentenza precedente (TAR L’Aquila, sez. I, n. 372 del 9 giugno 2016) ha ribadito che “non può configurarsi alcun obbligo per la Stazione appaltante di invitare il gestore uscente, ma una mera facoltà, di cui, proprio per il principio di massima partecipazione e in caso di esercizio effettivo, la stessa P.A. deve dare motivato conto all’esterno”.

In tal senso, anche l’ANAC, ha affermato che “La stazione appaltante può invitare, oltre al numero minimo di cinque operatori, anche l’aggiudicatario uscente, dando adeguata motivazione in relazione alla competenza e all’esecuzione a regola d’arte del contratto precedente. Il criterio di rotazione non implica l’impossibilità di invitare un precedente fornitore per affidamenti aventi oggetto distinto o di importo significativamente superiore a quello dell’affidamento precedente”.
E tale affermazione ha poi trovato conferma nella Delibera ANAC n. 917 del 31 agosto 2016 nella quale viene meglio precisato che l’applicazione del criterio di rotazione nella procedura negoziata per gli affidamenti di servizi e forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria consente all'amministrazione aggiudicatrice di non invitare l’operatore economico affidatario del precedente contratto, fermo restando che la scelta compiuta deve essere motivata ove l’operatore economico escluso chieda di partecipare alla selezione. Seguendo questa impostazione sarebbe certamente possibile procedere ad affidamenti sotto-soglia ad imprese già aggiudicatarie di precedenti appalti pubblici in tutte le ipotesi in cui sia strettamente necessario e previa specifica motivazione. Inoltre, nel caso in cui si verificasse la mancata applicazione del principio di rotazione, tale mancanza non inciderebbe sugli esiti di una gara già espletata, sempre che la stessa sia stata svolta garantendo un confronto aperto e trasparente.

Appare dunque ancora molto dibattuta la corretta interpretazione di tale principio che ricordiamo essere fondamentale nella procedura negoziata. E’ pertanto auspicabile e senz’altro opportuna l’attesa di una più pacifica e chiarificatrice interpretazione del Legislatore per poter poi favorire un orientamento rispetto all’altro.

29 maggio 2017

16 GIUGNO 2017: AL VIA L'ACCONTO IMU/TASI

Entro il prossimo 16 giugno, i contribuenti interessati sono tenuti al versamento della prima rata dell’IMU/TASI dovuta per l’anno 2017, mentre poi come di consueto il saldo andrà versato entro il 16 dicembre, eventualmente a conguaglio di quanto versato con la prima rata, la quale deve essere calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate dai Comuni per l’anno precedente, ossia per il 2016.
Ricordiamo brevemente che l’IMU è dovuta per il possesso di qualunque immobile, terreno o area edificabile ad esclusione delle abitazioni principali non di lusso, dei fabbricati rurali strumentali e dei terreni nei Comuni montani.
La TASI è dovuta per qualunque immobile utilizzato, esclusi i terreni, le prime case non di lusso e relative pertinenze, anche per l’abitazione principale degli inquilini in affitto.
Nessuna novità è intervenuta rispetto a quanto già regolato per il 2016, come noto, il pagamento dell’acconto, deve essere effettuato tramite il modello di versamento unificato F24, ovvero apposito bollettino. L’imposta dovuta deve essere calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate dai Comuni per l’anno precedente, ossia per il 2016. Questo non significa che si debba versare la metà dell’imposta dovuta per lo scorso anno ma piuttosto che i parametri di calcolo del 2016 devono essere applicati alla situazione immobiliare 2017: tenendo quindi conto di acquisizioni, cessioni, variazioni di utilizzo, e via dicendo.
La norma non lascia alcuno spazio alla possibilità di utilizzare le aliquote deliberate per l’anno in corso, anche se sul punto si segnala la posizione difforme dell’Ifel, secondo il quale sarebbe comunque possibile utilizzare già in acconto le delibere 2017, se più favorevoli al contribuente.

Si ricorda, inoltre, che entro il 16 giugno il contribuente potrà scegliere anche se versare l’imposta dovuta per l’intero anno in un’unica soluzione, previsione espressamente stabilita solo per l’IMU, ma che si ritiene applicabile anche alla TASI. In questo caso, evidentemente, sarà necessario applicare già da subito le aliquote previste per il 2017.
L’aliquota di base dell’IMU è stata fissata allo 0,76% e può essere tanto incrementata quanto ridotta dal Comune sino a 0,3 punti percentuali: il range dell’aliquota ordinaria sarà quindi compreso tra un minimo del 0,46 e un massimo del 1,06%.

L’abitazione principale e le relative pertinenze risultano esenti da imposta, salvo che per i fabbricati di lusso immobili di categoria A/1, A/8 e A/9; per questi ultimi è prevista, oltre all’applicazione della detrazione, un’aliquota pari allo 0,4%, che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali.

Le aliquote previste per la TASI sono determinate tenendo conto di un vincolo incrociato con l’IMU: la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere in ogni caso superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, quindi si deve fare riferimento a un tetto fissato al 1,06% per la generalità degli immobili, ovvero ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie (ossia lo 0,6% per le abitazioni principali, dove queste risultassero tassate, come nel caso degli immobili di lusso). Questa è la previsione che comporta le maggiori problematiche in quanto, il calcolo della TASI è necessariamente vincolato alla previa verificare del calcolo IMU.

È offerta ai Comuni la possibilità di confermare, quindi doveva già essere previsto nell’anno precedente, nella determinazione delle aliquote TASI, un eventuale incremento di tali limiti sino allo 0,8 per mille, relativamente agli immobili non esentati; in tal caso il prelievo complessivo (sommando IMU e TASI) sugli immobili diversi dall’abitazione principale potrebbe arrivare al 11,4 per mille.

Ultima precisazione da compiere è quella relativa agli errori nel versamento dell’imposta, nell’ambito della circolare 1/DF/2016 sono trattate le modalità operative da seguire nel caso in cui il contribuente verifichi di avere effettuato erroneamente versamenti ad enti incompetenti o in misura superiore al dovuto. Il legislatore mette nero su bianco cosa deve fare il contribuente e cosa devono fare gli enti coinvolti. Nella circolare sono analizzate diverse casistiche per alcune delle quali il contribuente può presentare istanza di rimborso e per altre, invece, non maturando alcun credito, egli dovrà presentare una semplice comunicazione a seguito della quale gli stessi enti procederanno ad una regolazione interna. Cosa fondamentale da tener sempre presente è che, in ogni caso, la richiesta di rimborso o la comunicazione è da presentarsi sempre al comune, al quale spetterà dunque, il compito di dare avvio all’istruttoria.

26 maggio 2017

AL VIA LA ROTTAMAZIONE PER LE LITI PENDENTI ANCHE PER GLI ENTI LOCALI


Emendamento di particolare interesse al Ddl C. 4444, di conversione del D.L. 50/2017 approvato in commissione Bilancio della Camera è quello relativo all’estensione della rottamazione delle liti pendenti ai tributi locali. Possiamo parlare di rottamazione delle liti fiscali pendenti ad ampio raggio, così anche gli enti locali possono adottare gli stessi criteri di definizione agevolata previsti dalla Manovra correttiva 2017 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui siano parte. 

Anche gli enti territoriali pertanto possono applicare - entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 50/2017 - gli stessi criteri di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti previsti dalla Manovra correttiva alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui siano parte i medesimi enti. Avranno tempo fino al 31 agosto 2017 per deliberare sull’attuazione del meccanismo delle rottamazione delle controversie tributarie. L’emendamento approvato prevede in particolare che saranno definibili le liti il cui ricorso alla controparte è notificato al 23 aprile 2017 e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Ricordiamo che tutto ciò deriva dall’art. 11 del Decreto Legge del 24 aprile 2017, n. 50 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 contenente la manovra correttiva che prevede la possibilità di chiudere agevolmente le liti fiscali pendenti dinanzi a commissioni tributarie e Cassazione la cui unica controparte è l’Agenzia delle Entrate. Necessaria era la costituzione in giudizio del contribuente entro il 31 dicembre 2016, e ovviamente che il processo non fosse concluso con pronuncia definitiva. Appare evidente che viene apportata la modifica in questa prima parte, allargando tale platea alle liti relative ai tributi locali.

Per definire la lite invece rimane invariato quanto descritto dal Decreto ovvero dovrà essere effettuato il pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell’atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora. Il pagamento è possibile in tre rate: entro il 30 settembre 2017 il 40%, entro fine novembre l’altro 40% e al 30 giugno 2018 il restante 20%. Unica eccezione agli importi fino a 2 mila euro laddove la rottamazione andrà fatta soltanto in un’unica soluzione.

Altresì, qualora gli importi rientrino, in tutto o in parte, anche nell’ambito di applicazione della definizione agevolata di cui all’articolo 6 del Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 ovvero “rottamazione cartelle”, ed il contribuente se ne sia avvalso, può il contribuente in ogni caso avvalersi anche di quest’ultima definizione, essendo entrambe le agevolazioni autonome. 

La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti di cui sopra o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. Peraltro, con riferimento alle liti aventi ad oggetto le sole sanzioni la nuova rottamazione delle liti è più onerosa della rottamazione cartelle. Orbene, dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la rottamazione delle cartelle. La definizione delle liti non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell’entrata in vigore della norma sulla chiusura delle liti. Entro il 30 settembre 2017 va presentata la domanda per la definizione delle liti pendenti laddove per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo. Va evidenziato che per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo.

22 maggio 2017

LOGINPA DAL 23 AL 25 MAGGIO - FORUM PA 2017





LOGINPA E' IL SISTEMA INDISPENSABILE DELLA PA: CITTADINI - IMMOBILI TERRENI - DATI TRIBUTARI, OLTRE 23 BANCHE DATI INTEGRATE

La piattaforma nasce con l’obiettivo di creare un rapido accesso tramite browser a tutti i dati disponibili nell’Ente.
Con l’integrazione della cartografia del comune all’interno di Google Maps completata di tutte quelle informazioni presenti nelle banche dati dell’Ente Locale, come il catasto, i dati dell’agenzia dell’entrate, i Tributi Locali e l’Anagrafe.
Abbiamo confluito tutti i dati a disposizione alla pubbliche amministrazioni in un’unica piattaforma.
Tanti, tantissimi dati, difficili da consultare: i big data. Ma non basta rendere pubbliche le informazioni: fornire troppi dati, disomogenei e dispersi significa - di fatto - non averne reso pubblico nessuno. Con LoginPa i dati sono “aperti” e “leggibili”. L’integrazione del catasto e Piano Regolatore all’interno di Google Maps consentono una semplice consultazione ed un utilizzo della piattaforma intuitivo e semplice, in pochi click si ottiene una “scheda” completa di tutte le informazioni collegate all’immobile o terreno e del soggetto.
Non mancano le funzioni di ricerca per strada, per foglio e mappale catastale, per soggetto o la comoda funzione di localizzazione, per centrare la mappa rispetto al luogo in cui esattamente siamo situati. La ricerca e l’interrogazione dei dati è guidata nelle varie banche dati e l’impostazione dei filtri e delle condizioni è autonoma per l’utente che di volta in volta intende estrarre dati secondo necessità.
Nessun limite a filtri e condizioni.

Obiettivi, destinatari e contesto: 
Gli Uffici della Pa dispongono di tantissimi dati, tutti catalogati in software distinti secondo l'utilizzo di ogni ufficio. Integrare oltre 20 banche dati dei cittadini e degli immobili con le informazioni anagrafiche e tributarie consente di ottenere rapidità di consultazione, visione d'insieme, completezza di informazioni. Analizzare i dati e poterli incrociare, interrogare, estrarre consente di svolgere i propri compiti istituzionali con meticolosa puntualità. Tutti gli operatori della PA dovrebbero poter accedere a tutte le banche dati per svolgere al meglio il lavoro del proprio ufficio del proprio compito istituzionale, LOGINPA risolve questo ostacolo.

FORUM PA 2017 dal 23 al 25 maggio, Roma Convention Center “La Nuvola”, si conferma anche quest’anno occasione fondamentale di lavoro, di relazione, di aggiornamento e di formazione per i dipendenti e funzionari delle amministrazioni centrali e locali.
Sul sito della Manifestazione è anche possibile consultare il programma congressuale, filtrando gli eventi per giorno, categoria e percorso tematico.
La partecipazione alla Manifestazione e ai singoli eventi è libera e gratuita, basta accreditarsi on line.

LOGINPA. TI ASPETTIAMO

MICROSERVICEPA PRESENTA LOGINPA: FORUM PA 2017 ROMA "LA NUVOLA"

LoginPa, Start Up innovativa, che si sta imponendo sul mercato dei servizi alle Pubbliche Amministrazioni, è proiettata alla ricerca di nuove e competitive soluzioni per fronteggiare l’evoluzione necessaria al fine di agevolare la strada al progresso e facilitare l’accesso alla macchina amministrativa non solo ai professionisti del settore ma anche a coloro che rendono indispensabile il loro operato, i contribuenti.
L’idea imprenditoriale si traduce in LOGINPA, Applicativo Web Browser per interfacciare ed integrare la cartografia del Comune all’interno di Google Maps inserendo tutte le informazioni che vengono rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate (piattaforme Sister e Siatel), dalle Banche dati interne all’Ente quali Tributi Locali e Anagrafe, dalla Camera di Commercio, da Equitalia e dagli operatori che gestiscono i Servizi Pubblici Locali, come il catasto, i dati dell’agenzia dell’entrate.

LoginPa nasce confluendo tutti i dati a disposizione delle pubbliche amministrazioni in un’unica piattaforma. Tanti, tantissimi dati, difficili da consultare: I BIG DATA. Non basta però rendere pubbliche le informazioni, fornire troppi dati, disomogenei e dispersi, equivale a non fornirne alcuno. Ecco allora che LoginPa fa la differenza, con un click, LoginPa permette di convogliare una miriade di informazioni relative all’utente con la stessa forza e sinergia di una cascata, ordinata e compatta.


La soluzione verrà presentata a Forum Pa 2017 dal 23 al 25 Maggio,  Roma Convention Center “La Nuvola”. Forum Pa si conferma anche quest’anno occasione fondamentale di lavoro, di relazione, di aggiornamento e di formazione per i dipendenti e funzionari delle amministrazioni centrali e localiLa partecipazione dà, inoltre, diritto a un attestato di partecipazione ai singoli eventi di FORUM PA 2017 che i partecipanti troveranno, nei giorni successivi alla Manifestazione, direttamente sul proprio PROFILO FORUM PA.

Indirizzo: Viale Asia – zona EUR, Roma
Telefono: 0039 06 5451 3710

 

Ti aspettiamo

19 maggio 2017

MEDIAZIONE TRIBUTARIA: SI ALZA LA SOGLIA A 50.000 EURO

Importante novità sul piano del contenzioso tributario, appare quella relativa all’aumento della soglia limite per la quale è possibile ricorrere alla mediazione come mezzo deflattivo del contenzioso.

Sale infatti da 20 mila a 50 mila Euro la soglia al di sotto della quale è obbligatoria la mediazione tributaria. L’aumento in questione è stato previsto dalla recentissima cosiddetta “Manovrina”, per gli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018. 

A tal proposito, occorre prendere in considerazione la data in cui il contribuente riceve l’atto notificato e non la data di spedizione. Questa novità, introdotta appunto dall’art. 10 DL 50/2017, ha lo scopo di potenziare l’istituto che sembra dirimere positivamente il contenzioso tributario.

Come ormai noto, la mediazione tributaria obbligatoria si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1 gennaio 2016 purché di valore non superiore a 20.000 euro. La novità consiste per gli atti notificati a partire dal 1 gennaio 2018 la mediazione ora diverrà obbligatoria se il valore della controversia è inferiore a 50.000 euro.

Ricordiamo che sono soggetti a mediazione tributaria obbligatoria gli atti o provvedimenti concernenti imposte e tasse o la materia catastale. Tra questi atti rientrano anche la comunicazione di iscrizione di fermo amministrativo sul veicolo o di ipoteca su un immobile. 

La procedura e le regole relative a tale istituto rimangono invariate, pertanto il ricorso notificato all’ente impositore, qualora si alleghi l’istanza di mediazione, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa.

Successivamente il reclamo produce effetti di ricorso se decorsi i 90 giorni l’istanza di reclamo non è stata accolta o non si è conclusa la mediazione o nell’eventualità l’ente respingesse il reclamo o accogliesse parzialmente. In forza della modifica intervenuta con il Dlgs 156/2015, il termine di 90 giorni va computato dalla data di notifica del ricorso. Da tale data riprendono a decorrere i termini di 30 giorni per la costituzione in giudizio davanti alla Commissione Tributaria.

Rilevante a tal punto è la determinazione del valore di una controversia, si fa riferimento per ciò alle disposizioni di legge, per le quali il valore della lite coincide con l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.

Per concludere, l’istituto del reclamo/mediazione continua a configurarsi come uno strumento che consente un esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria, nonché una verifica circa la possibilità di evitare, anche mediante il raggiungimento di un accordo di mediazione, che la controversia prosegua davanti al giudice.

16 maggio 2017

30 GIUGNO 2017, LA SELVA OSCURA DEL POST EQUITALIA


30 Giugno 2017, data in cui gli Enti Locali dovranno scegliere se sarà la fine di un'epoca, oppure se cambiare tutto per non cambiare niente.
Già con il DL 70/2011 Articolo 7 comma 2 gg-ter) si stabiliva la cessazione delle attivita' di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle societa' da essi partecipate da parte di Equitalia al 31 dicembre 2012.
Da tale data si sono susseguite nove proroghe, fino ad arrivare alla tanto attesa proroga inderogabile del 30 giugno 2017.

A fronte di ciò è intervenuto anche l'art. 2 del DL 193/2016 che stabilisce che a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attivita' di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle societa' da esse partecipate.

La normativa in materia è caotica, un groviglio di norme anche contrastanti che non aiutano a definire i contorni specialmente nel caso in cui l'Ente decide di interrompere definitivamente qualsivoglia rapporto con la vecchia struttura organizzativa ovvero la nuova " ADER - Agenzia delle Entrate e Riscossione". Sono noti a tutti gli scarsi risultati prodotti da Equitalia tanto da costringere lo Stato ad intervenire, aprendo le possibilità alla riscossione diretta o di affidare in concessione l'attività ai soggetti iscritti all'albo ministeriale. Inoltre devono essere affrontati i problemi legati alle quote inesigibili e ai residui di gestione, vale a dire ai ruoli non riscossi. 
E' la Legge di Stabilità 2015 che interviene successivamente legittimando con il comma 684 ss. che l'Agente della Riscossione effettui la riscossione delle somme non pagate delle quote affidate dal 1° Gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle societa' del Gruppo Equitalia.

Nonostante ciò, continua ad essere vigente anche l'articolo 14 del D.Lgs. 112/99 che al contrario disciplina i residui di gestione delle entrate da riscuotere prevedendo espressamente che il concessionario cessato dalla titolarità del servizio, per motivi diversi dalla revoca e dalla decadenza, sia tenuto a trasmettere i suddetti residui all'ente creditore, unitamente alle entrate che gli sono già state affidate e per le quali, alla data del cambiamento di gestione, non sia ancora scaduto il termine di pagamento e il credito non si sia prescritto.

Se è vero che la cessazione delle attività del concessionario produce la trasmissione dei residui al concessionario subentrante, ai sensi del già citato art. 14, e che il soggetto subentrante nella gestione continuerà l'esecuzione e la riscossione del credito, è anche vero che la Legge di stabilità legittima l'Agente della riscossione a continuare le attività per i carichi affidati. Pertanto è più che evidente il disallineamento normativo a cui si sottostà e che fa insorgere non pochi dubbi al riguardo.

Dunque, l'Ente che a far data dal 01 Luglio 2017 deciderà di non deliberare a favore della nuova Agenzia come vedrà amministrare i suoi "vecchi" crediti? Se non riterrà opportuno far proseguire tale attività al nuovo concessionario, potrà far valere la norma a lui più favorevole contenuta negli articoli 14 e 16 dello stesso decreto?
In quest'ultimo infatti è previsto che in tutte le ipotesi di cambiamento di gestione il subentrante concessionario continua, ove possibile, la procedura di riscossione gia' avviata dal cessato concessionario, ovvero pone in riscossione i residui e le altre entrate ricevute in carico secondo la procedura prevista dal decreto 112/1999. A tal fine la consegna dei residui e' equiparata alla consegna dei ruoli e fino alla consegna i termini di cui all'articolo 19, comma 2, lettere a), b) e c), sono interrotti e riprendono a decorrere dalla data di tale consegna.

Appare evidente la grave situazione di contrasto, che apporterà numerosi problemi e intralci alla complessa gestione che gli uffici tributi si troveranno ad affrontare con l'inizio di questa nuova epoca.

15 maggio 2017

IL LENTO TRAMONTO DI EQUITALIA E IL "RISORGIMENTO" DEGLI ENTI LOCALI

In vista della scadenza del 1 Luglio 2017, data in cui non solo verrà soppressa Equitalia in via definitiva, ma in cui si segnerà la decorrenza della possibilità per gli enti locali di deliberare l’affidamento al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di accertamento, liquidazione riscossione spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate. Difatti con il DL 193/2016 collegato alla Legge di stabilità 2017 è stato previsto che gli enti locali possano decidere a chi affidare le attività sopra descritte.

L'articolo 1 stabilisce che le società del gruppo Equitalia sono sciolte e cancellate dal registro delle imprese senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Per garantire, la continuità con il precedente concessionario e la funzionalità, è stato istituito l'ente pubblico economico denominato "Agenzia delle entrate-Riscossione" ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. Il nuovo ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle societa' del Gruppo Equitalia. Pertanto gli enti locali hanno come detto in precedenza l’arbitrarietà di scelta tra la riscossione in proprio, eventualmente coadiuvata e supportata da società esterne, oppure l’adesione al sistema strutturato intorno alla nuova Agenzia.
L'articolo 2 stabilisce che a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attivita' di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle societa' da esse partecipate.

Fatta questa breve premessa circa la nuova possibilità di scelta in capo all’Ente vorremmo approfondire quelli che sono gli aspetti fondamentali della riscossione.

Difatti in questo periodo stiamo assistendo all’inversione di tendenza rispetto a quanto accaduto in seguito alla riforma della riscossione avvenuta in passato, quando ci fu il passaggio da un sistema di affidamento in concessione all’attribuzione delle competenze all’Agenzia delle entrate, operante attraverso l’agente unico Equitalia S.p.A. e sue partecipate.
Pertanto dal momento della cessazione inversa, si tornerà dunque al sistema di affidamento in concessione che avverrà come più volte dichiarato a far data dal 1 Luglio 2017, spetterà ai comuni effettuare la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo scelta di affidare alla nuova Agenzia tale procedura.

Certo è che se i comuni decidano di non affidarsi a tale Agenzia e dunque procedere con la riscossione coattiva per proprio conto dovranno procedere con le dovute cautele e tenere a mente questi piccoli accorgimenti legati proprio alla fase più delicata della riscossione coattiva, ovvero l’ingiunzione di pagamento.
La procedura d'ingiunzione fiscale prevista dal regio decreto n. 639 del 1910, che costituisce titolo esecutivo consiste in un atto amministrativo dell’ufficio finanziario contenente “l’ordine” per il contribuente di pagare l’importo dovuto entro trenta giorni, a pena degli atti esecutivi. 

Atti esecutivi che sarà sempre lo stesso ente a porre in essere. Il procedimento esecutivo è rivolto alla soddisfazione dell’interesse del creditore, dunque in tal caso dell’ente, che deve ottenere ciò che gli è dovuto nel quadro e con le garanzie previste dall’ordinamento giuridico. Per poter far ciò si deve munire del titolo esecutivo, ovvero la condizione necessaria e sufficiente per esercitare l’azione esecutiva. Titolo esecutivo possiamo identificarlo con l’atto di accertamento, il quale contestualmente afferma l’esistenza di un diritto di credito in capo ad un soggetto – creditore – e ne costituisce la prova. Sulla base di queste caratteristiche intrinseche del titolo esecutivo, il Legislatore fonda la possibilità di azionare la procedura esecutiva per soddisfare il diritto che il debitore non ha spontaneamente adempiuto. Difatti, l’art. 474 , comma 1 c.p.c. prevede che l’esecuzione forzata può aver luogo solo se si è in possesso di un titolo esecutivo che abbia ad oggetto un diritto certo, liquido ed esigibile. Per certezza del diritto si deve intendere l’esistenza del titolo, per liquidità che il credito sia costituito da un ammontare determinato, oppure determinabile, infine, per esigibile non deve cioè essere sottoposto a termini o condizioni di alcun tipo.

Tornando al procedimento dell’ingiunzione, vediamo come la stessa costituisce un atto complesso con molteplici funzioni e contenuti quali, determinare l’ammontare del tributo, mettere in mora il debitore, creare il titolo esecutivo, le disposizioni del titolo II (riscossione coattiva) del citato D.P.R. n. 602 del 1973 per quanto compatibili e, comunque, nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
Aspetto innovativo nell’ipotesi di affidamento a terzi della riscossione è quello per cui in sede di conversione in legge del decreto è stato aggiunto anche l'articolo 2-bis in base al quale, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o con F24 anche attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.

12 maggio 2017

LA TARI E LE SUE PECULIARITA'

La Legge di stabilità 2014 ha istituito al comma 641 e ss. la TARI, acronimo di TAssa Rifiuti. Essa in pratica prende il posto della vecchia Tares. Letteralmente " Il presupposto della TARI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva."

Primo concetto cardine di tale imposta è dunque il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali suscettibili di produrre rifiuti urbani. Tale concetto è legato al godimento del bene, dunque alla possibilità del detentore o possessore di disporre del bene.
Il concetto di suscettibilità di produrre rifiuti, viene in seconda battuta e si lega in sostanza all'utilizzabilità dei locali e delle aree soggette al tributo. Utilizzabilità che è diversa dal concetto di utilizzo, come anche ribadito più volte dalla Corte di Cassazione, secondo la quale un locale per non essere soggetto al prelievo della tassa sui rifiuti deve essere “inutilizzabile” e non “inutilizzato”. E pertanto la non suscettibilità di produrre rifiuti si lega alla concreta impossibilità di produrli per questioni oggettive e non soggettive.

Procedendo, ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari ordinarie iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, deve considerare come superficie assoggettabile alla Tari, la superfice calpestabile, ovvero, quella determinata in base ai parametri catastali presenti presso l’agenzia del Territorio. Invero, il parametro relativo dell’80% della superficie catastale, risulta quindi una limitazione a cui è il solo contribuente a doversi attenere dopo aver appurato l’effettiva superfice calpestabile dell’immobile.

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, e che sia determinabile in maniera inequivocabile l’area in cui questi vengono prodotti,  entra in campo pertanto il regolamento comunale che regolarizza le varie tipologie di attività e le classifica secondo la propria giurisdizione.
La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria, si compone di una parte fissa ed una variabile, oltre il tributo provinciale da dover conteggiare. La parte fissa è determinata considerando le componenti del costo del servizio di igiene urbana mentre la parte variabile copre i costi del servizio rifiuti integrato (raccolta, trasporto, trattamento, riciclo, smaltimento) ed è rapportata alla quantità di rifiuti presumibilmente prodotti dal componente o dai componenti del nucleo familiare.

E’ il comune a stabilire le scadenze di pagamento della Tari prevedendo almeno due rate a scadenza semestrale. Il versamento è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (In pratica tramite modello F24, bollettino di conto corrente postale, servizi elettronici di incasso e interbancari).

La dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso, della occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte deve essere presentata dal contribuente entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le modificazioni. La dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o possessori, nel caso di occupazione, detenzione o possesso in comune di un immobile.

5 maggio 2017

GLI ENTI ECCLESIASTICI PAGANO L'ICI PER L'ATTIVITA' DIDATTICA

La Suprema Corte con la sentenza n. 10754 del 03/05/2017 ha confermato il principio per il quale i locali dell'ente ecclesiastico in cui si svolge attività didattica non a titolo gratuito sono soggetti al pagamento dell'Ici. Principio questo sempre più diffuso nella giurisprudenza.

Partiamo dall’analisi della normativa presupposta, la norma di riferimento che sancisce l’esenzione ICI per le fattispecie in questione è costituta dall’art. 7 comma 1 lettera d ed i del D.Lgs. 504/92 come novellato dalla L.2/12/2005 n.248 di conversione del D.L. 30/9/2005 n. 203 ulteriormente modificato dall’art. 39 del D.L. 223/2006 convertito in Legge 4 agosto 2006 n. 248, per effetto del quale il comma della 2 bis della L 2 dicembre 2005 n 248 è stato sostituito dal seguente: “ l’esenzione disposta dall’art. 7 , comma 1 lettera i del D.L.gs. 504/92 s’intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale.” La stessa norma stabilisce quindi che sono esenti da ICI “ gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87 comma 1 lett. c ( ora art. 73 comma 1 lett. c ) del testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16 lettera a della Legge 20 maggio 1985 n. 222.” Ricordiamo che tali attività sono definite come attività di religione o di culto, dirette dunque all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana. 

Si comprende pertanto che lo stesso decreto rileva la condizione di esenzione rispetto a particolari enti, ma contestualmente ne determina anche le restrizioni e la tipologia. Peculiarità indiscussa appare essere l’assenza dell’esercizio di attività commerciale da parte di tali enti. La presenza stessa dei religiosi in loco non giustifica di per sé l’esenzione riguardo all’esercizio di attività di religione o di culto, come spesso si suole ribadire. Pertanto la presenza degli alloggi dei religiosi risulta strumentale allo svolgimento dell’attività didattica. Invero, nell’ipotesi in cui, si presti una delle attività di cui all’articolo sopra enunciato dietro il pagamento di una retta che non si discosti da quelle di mercato è riconosciuta implicitamente e oggettivamente la natura commerciale dell’attività, con conseguente assoggettamento all’Ici degli immobili nei quali essa viene assolta. Così la Corte di Cassazione ha tuonato nella sentenza in commento.

La Cassazione, richiamando norme e precedenti giurisprudenziali non solo nazionali ma anche comunitari, conferma che l'esenzione fiscale può trovare applicazione alla sola condizione che si dimostri che l'attività di natura didattica venga svolta con modalità non commerciali e cioè a titolo gratuito o dietro pagamento di una somma simbolica, tale da coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio.

Orbene, l’Ente Religioso è annoverato tra gli Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti, la nozione di Ente Ecclesiastico indica una categoria giuridica propria dell’ordinamento statuale e non dell’ordinamento canonico e non è intrinseca alla natura dell’ente né a quella che lo stesso riveste ai fini del diritto canonico ed è, detta nozione, attribuita dallo Stato in stretta relazione con l’attività effettivamente posta in essere, che deve perseguire fini di religione e di culto.
Quindi ai fini della spettanza dell’esenzione in commento è necessario, che l’utilizzo dell’immobile, oltre che avvenire direttamente ad opera dell’ente non commerciale, concretizzi in se stesso l’esercizio di una delle attività tassativamente indicate dalla norma ( assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive) nonché le attività di cui all’art. 16 lett. a della legge 20 maggio 1985 n. 222 ( espressamente richiamata dalla legge sull’ICI ossia, le attività di religione o di culto e cura della anime alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana); il legislatore, nell’introdurre l’imposta comunale sugli immobili, ha voluto che le attività di carattere religioso ed altre strettamente connesse fruiscano dello stesso trattamento di favore. (Cassazione Sent. N. 4645 8/3/2004).


Pertanto alla luce della previsione normativa della lettera i comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs 504/92 la condizione necessaria per fruire dell’esenzione è costituita dal fatto che gli immobili siano utilizzati da enti non commerciali e destinati allo svolgimento di attività oggettivamente non commerciali.

3 maggio 2017

IL CONIUGE SUPERSTITE E IL SOGGETTO PASSIVO IMU

Analizziamo un altro aspetto rilevante circa l’applicazione dell’imposta municipale propria sugli immobili, ovvero la passività imu relativa al coniuge superstite titolare del diritto di abitazione.
Tale fattispecie crea da sempre non pochi fraintendimenti tra i contribuenti e gli uffici tributi, i quali si trovano non poco spesso a dover affrontare tale disciplina anche nelle Commissioni tributarie.

Innanzitutto partiamo con il 28 marzo 2013, data in cui il Ministero delle Finanze ha pubblicato la Risoluzione n. 5/DF nella quale affronta alcune tematiche inerenti l’Imposta Municipale Propria (IMU). Tra queste, la casistica legata alla casa coniugale e al suo assoggettamento ad Imu. In via generale, ai sensi del comma 2 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi compresa l’abitazione principale e le relative pertinenze. La novità dell’Imu rispetto alla precedente Ici è stata proprio quella di sottoporre a tassazione non solo le abitazioni secondarie ma anche l’abitazione principale del contribuente, quella, per intenderci, dove il contribuente risiede anagraficamente e dimora abitualmente con il suo nucleo familiare. Nelle varie tipologie troviamo quella della casa coniugale abitata dal coniuge superstite. E’ il caso del coniuge che, a seguito della morte dell’altro coniuge, continua ad abitare la casa coniugale a titolo di diritto di abitazione. In questo caso il coniuge superstite gode del possesso dell’immobile e, quindi, egli è il soggetto passivo ai fini dell’applicazione dell’Imu, sarà egli tenuto, cioè, al versamento dell’imposta.
Il coniuge superstite è tenuto al versamento dell’Imu dunque in quanto titolare del diritto di abitazione, a prescindere dal fatto che la proprietà del bene sia ereditata dai figli e anche dal fatto che risieda formalmente in un altro immobile. A dare ancora più forza a tale orientamento è la Ctp di Reggio Emilia, con la sentenza 103/2/2017 del 7 aprile 2017, che ribadisce tale principio.

Il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione nell’ex casa coniugale è, al pari dell’usufruttuario, l’unico soggetto passivo ai fini delle imposte Imu-Tasi, a prescindere non solo dalle reali quote di possesso in cui è suddiviso l’immobile, ma anche a prescindere dall’effettiva fruizione dello stesso diritto di abitazione. La condizione fiscale dei cosiddetti “coniugi superstiti”, soprattutto in relazione ai tributi locali, è una di quelle su cui i contribuenti tendono maggiormente a fare domande. Fondamentalmente le casistiche possono raggrupparsi in due grosse tipologie: da una parte vi sono infatti i coniugi superstiti che scelgono di restare a vivere nella casa un tempo condivisa col coniuge defunto, e poi vi sono quelli che lasciano l’immobile per trasferirsi. Ad ogni modo, sussistendo il diritto di abitazione, la sostanza non cambia: sono loro gli unici a dover pagare le imposte locali. È proprio questa la chiave: il diritto di abitazione, sancito dall’articolo 540, comma 2, del Codice Civile, presuppone il godimento, riservato al solo coniuge superstite, anche quando concorra all’eredità con altri chiamati, dei diritti abitativi sulla casa adibita a residenza familiare e dei diritti di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto.

Fermo restando che il diritto di abitazione, come quello di utilizzo, non è cedibile a terzi, dal punto di vista fiscale la titolarità del diritto costituisce presupposto dell’imposta, dunque, come abbiamo detto, il coniuge superstite - in veste di titolare del diritto di abitazione -, è, al pari dell’usufruttuario, l’unico soggetto passivo d’imposta, e in quanto tale deve corrispondere i tributi in relazione all’intero immobile sul quale grava il diritto, indipendentemente dalle reali quote di possesso. Viceversa gli altri eredi, in quanto nudi proprietari, non saranno tenuti al versamento dell’imposta. Da precisare, però, che nel caso il coniuge superstite rinunci esplicitamente e formalmente, in forma scritta tramite atto notarile, al godimento del diritto di abitazione, l’onere fiscale andrà a ricadere pro-quota su tutti gli eredi coinvolti.

Si ipotizzi allora il caso di un coniuge superstite che mantenga il diritto di abitazione sull’ex casa coniugale restandoci a vivere da solo o con i figli, eredi a loro volta di una quota di immobile. In tal caso il coniuge superstite sarà tenuto a versare la sola Tasi sull’intera abitazione principale avendo appunto mantenuto residenza e dimora nell’immobile. Stesso meccanismo se il coniuge superstite dovesse lasciare l’abitazione e trasferirsi altrove. In tal caso sarebbe sempre lui a dover pagare l’Imu con aliquote seconda casa. Aspetto peculiare ha approfondito la Ctp di Reggio Emilia nella sentenza sopra citata, è il caso in cui i coniugi avessero la residenza anagrafica in due Comuni diversi, ma i giudici hanno statuito che non basta ciò a derogare al contenuto della disposizione: il legislatore, infatti, ha voluto costituire il diritto di abitazione nella casa adibita a “residenza familiare” e non “anagrafica”. La commissione richiama anche il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 221/1999 il quale all’articolo 1-bis, comma 4, stabilisce che i coniugi che hanno diversa residenza fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi, di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Fa eccezione solo il caso in cui è intervenuta una separazione giudiziale o consensuale, oppure quando la diversa residenza è consentita a seguito di provvedimento del giudice e, infine, quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare. Nel caso di specie pertanto, il diritto di abitazione in capo alla madre era evidente, considerata l’unico soggetto passivo.


Quanto sopra mantiene comunque le continue evoluzioni normative, le quali ad oggi permettono l’esenzione totale del versamento Imu per l’abitazione principale, come ampiamente analizzato nell’articolo L'IMU E I CASI DI ESENZIONE 
 
Copyright © 2019 Geropa Srl - Gestione Entrate e Riscossione Entrate Locali
Powered by Geropa