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27 febbraio 2017

IL FONDO IMU-TASI E IL PAREGGIO DI BILANCIO

Come è noto con il Decreto Mille proroghe, decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244, sono state apportate delle importanti misure riguardanti gli Enti locali. In primo luogo lo slittamento al 31 marzo 2017 dei termini per l’approvazione dei bilanci di previsione (art. 5, co. 11). Ricordiamo che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione era previsto dalla Legge di Bilancio 2017 al 28 febbraio 2017.
Altra importante novità è il differimento di sei mesi per gli obblighi di versamento diretto sul conto di tesoreria dell’ente per le entrate da riscossione spontanea raccolte dai concessionari. L’entrata in vigore della regola è sospesa fino al 1° luglio (art. 13, co. 4).
Prendiamo ad esame per il commento la proroga dell’approvazione del bilancio cercando di analizzare nel dettaglio l’iscrizione del fondo Imu-Tasi nel bilancio di previsione. Ricordiamo che detto fondo è inquadrato come un fondo compensativo, stanziato dal Governo per sostenere le casse dei Comuni.

E’ stato firmato in data 13 febbraio 2017 il decreto del Ministro dell'interno, in linea con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante "Determinazione e corresponsione del saldo della quota non ripartita del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2016, pari a 43,9 milioni di euro, di cui all’art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 18 maggio 2016, a favore di n. 6.357 comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna”. Dallo stesso si evince che per una migliore comprensione dei criteri utilizzati per la determinazione dei contributi compensativi è consultabile la nota metodologica votata positivamente dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 30 novembre 2016. 

Gli importi citati corrispondono a quelli già registrati nel comunicato del 2 Dicembre 2016 relativo alla "Attribuzione di una ulteriore quota del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2016 correlata a minori gettiti IMU e TASI" e sono stati determinati a seguito della rilevazione dei minori gettiti per i comuni derivanti da alcune agevolazioni in tema di imposta municipale propria (IMU) e di tributo per i servizi indivisibili (TASI), previste dall’articolo 1, commi da 10 a 16, 53 e 54, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), per particolari tipologie di immobili quali, immobili concessi in comodato a parenti di primo grado; terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali ovvero ubicati nei comuni delle isole minori a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; abitazioni principali e pertinenze della stessa e case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

E’ stata sancita inoltre l’intesa in Conferenza unificata con la quale si fissa il contributo in 300 milioni di euro, pari al 76,92% dei 390 milioni attribuiti per l'annualità 2016. Ad ogni ente spetta, infatti, un contributo proporzionale alla quota definita per il 2016.

Nuova sarà però la contabilizzazione di quest’entrata nel pareggio di bilancio, difatti, la voce di contributo sarà imputata tra le entrate rilevanti per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ma ogni ente dovrà conseguire un valore positivo del saldo di pareggio pari almeno alla quota del fondo assegnata (comma 437 dell’articolo 1 della legge 232/2016). Dunque, il contributo, corrispondente alla parte proporzionale del fondo di solidarietà comunale generale, rileva nel conteggio delle entrate finali del pareggio, ma il saldo da conseguire non sarà zero, ma dovrà essere aumentato dell'importo del contributo ricevuto.


Questa particolare formula di riconoscimento dei contributi comporta effetti contabili considerevoli. 
Se le somme sono esigibili di anno in anno secondo la scadenza si avranno due effetti: da un lato entreranno a far parte degli equilibri annuali futuri e dall'altro non si avranno le riscossioni dei residui attivi, che quindi dovranno essere eliminati, con effetti sul risultato dell’amministrazione. 
 
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