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21 febbraio 2017

SUPPORTO O GESTIONE DELLA RISCOSSIONE: QUESTO E' IL DILEMMA


Nonostante la giurisprudenza abbia ormai consolidato il proprio orientamento, sembra che ci si trovi ancora di fronte al quesito relativo alla necessità dell’iscrizione all’Albo nazionale dei concessionari per la partecipazione all’attività di supporto alla riscossione delle entrate tributarie.
In deroga a quanto previsto dagli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 446/1997, non è necessaria l'iscrizione all'Albo nazionale dei concessionari come requisito di partecipazione alla gara quando non c’è maneggio di denaro pubblico e dunque si tratta della sola attività di supporto alla gestione, accertamento e riscossione delle entrate tributarie, non anche di affidamento di una concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione di imposte e tasse locali.
Il Consiglio di Stato con sentenza 380/2017 ha respinto l’appello presentato da una società che avevano chiesto la riforma della sentenza breve, resa dalla prima sezione del Tar Puglia di Bari, favorevole all’Ente e alla società aggiudicataria dei servizi di supporto alla gestione, accertamento e riscossione delle entrate tributarie.
Alla luce dell'oggetto della gara poi aggiudicata, il Consiglio di Stato rileva che “dalla lex specialis si evince che il controllo e la responsabilità su tutte le attività di accertamento e riscossione rimane in capo alla stazione appaltante”. E’ dunque questa la ratio che muove i giudici nel redigere tale sentenza.
il mantenimento in capo al Comune di quello che è il controllo e la responsabilità. Il maneggio del denaro pubblico, pertanto la rivendicazione dell’Ente del suo potere non solo impositivo ma di gestione totale di tali somme. Difatto quello per cui si procede ala gara è il mero “supporto all’attività”. La società andrà ad apportare un ausilio alla struttura, non ne prenderà né il controllo ne la gestione.
Il bando infatti richiama la deliberazione comunale che ha internalizzato tutte le funzioni di accertamento e di riscossione dei tributi locali, a mezzo di conti dedicati intestati direttamente alla stessa Amministrazione.
Dunque non vi è, per effetto dell'aggiudicazione dell'appalto, alcuna attribuzione all'aggiudicatario di funzioni pubblicistiche, né alcun maneggio di denaro pubblico.
Per tali motivi si giustificano i requisiti previsti dagli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 446/1997 in quanto oggetto dell'affidamento è il maneggio del denaro di pertinenza dell'ente pubblico che contraddistingue la posizione dell'agente della riscossione delle entrate.

E’ pertanto contestuale che in assenza di maneggio del denaro pubblico, il requisito dell’iscrizione non solo non è necessario, ma la sua eventuale previsione da parte del bando, risulterebbe illegittima, perché irragionevole e sproporzionata.
 
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